La delega fiscale al Governo indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento.
Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un’applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. Per i soggetti di minori dimensioni, al fine di ridurre le attività di controllo sarà proposto il concordato preventivo biennale: vediamo la novità
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è operativa, in tempo molto rapidi, la “Delega al Governo per la riforma fiscale”. Sarà compito del Governo adottare in accordo con il MEF e di concerto con i Ministri interessati dall’argomento i decreti legislativi attuativi che prevedono la revisione del sistema tributario.
Tra le molte novità contenute nella Delega fiscale, con il presente commento analizziamo quelle contenute nell’articolo 17, anche con i chiarimenti contenuti nel dossier Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica n. 80/3, riguardante i princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.
Procedimenti accertativi, di adesione e di adempimento spontaneo: principi e criteri direttivi
È stabilito che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi specifici di seguito descritti al fine di realizzare la revisione dell’attività di accertamento (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali).
La lettera a), del comma 1, dell’articolo 17, prevede come obiettivo la semplificazione del procedimento accertativo, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie digitali in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.
La successiva lettera b) stabilisce l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dai casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e la previsione di una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario, secondo le seguenti caratteristiche:
- disciplina omogenea indipendentemente dalle modalità con cui si svolge il controllo;
- termine, non inferiore a 60 giorni, a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento;
- obbligo da parte dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente;
- estensione del livello di maggior tutela previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente).
I nuovi obblighi di motivazione rafforzata
Al legislatore delegato è, altresì, demandato il compito di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente, così generalizzando la c.d. “motivazione rafforzata” attualmente prevista solo per talune limitate fattispecie, infine, prevedendo in via generalizzata il livello di maggior tutela già adesso previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
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