Mancata compilazione del quadro RW

Quali sono le conseguenze per il contribuente in caso di omessa o errata compilazione del quadro RW?
Quali le possibili sanzioni?

La compilazione del Quadro RW

mancata compilazione quadro rwIn precedenti articoli abbiamo trattato la compilazione del quadro RW del modello Redditi 2023. Si è altresì visto, in maniera sintetica, il sistema sanzionatorio previsto in caso di omessa o infedele compilazione del quadro RW.

Rammentiamo, anche, che il quadro RW è uno di quei quadri del modello Redditi 2023 che può essere staccato dallo stesso e, unitamente al frontespizio, spedito autonomamente.

Le fattispecie di invio autonomo possono essere ricondotte alle seguenti casistiche:

  • il contribuente ha compilato il modello 730, non possedendo redditi d’impresa o di lavoro autonomo;
     
  • il contribuente non è tenuto alla compilazione né del modello 730, né del modello Redditi in quanto nel periodo d’imposta 2022 non ha percepito redditi, ha percepito esclusivamente redditi esenti, esclusi o soggetti a ritenute alla fonte a titolo definitivo oppure ha percepito quei redditi che non sono da dichiarare in quanto inferiori ai minimi individuati ed indicati annualmente nelle istruzioni del modello “Redditi 2023 PF”.

Come anticipato, in tali situazioni, qualora il contribuente possieda beni all’estero che richiedano la loro esposizione nel quadro RW, potrà compilare esclusivamente tale quadro ed inviarlo autonomamente in abbinata al frontespizio.

 

Mancata o errata compilazione del Quadro RW

Vediamo allora, con questo intervento di capire cosa succede quando il contribuente omette la trasmissione oppure indica sulla stessa valori inferiori a quelli effettivi.

Una fattispecie particolare di infedele dichiarazione è generata quando il contribuente non interpreta correttamente le istruzioni dei modelli in presenza di contitolarità del bene estero.

Si pensi ad un soggetto che detiene un immobile all’estero in comproprietà con altri 2 soggetti.

Nelle caselle n. 7 e 8 le istruzioni precisano che si dovrà indicare l’intero valore del bene e non la quota di possesso.

Questo banale errore comporta in primo luogo un errore nella quantificazione dell’IVIE, in quanto tutti i software prenderanno il valore indicato in colonna 8, lo ricondurranno alla quota di possesso e calcoleranno lo 0,76% dell’IVIE.

Si giunge, quindi, a versare meno “patrimoniale” di quanto dovuto. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate nel momento in cui riscontrasse l’errore di quantificazione ed esposizione:

  1. emetterà un atto di recupero della maggior IVIE, con addebito di sanzioni ed interessi;
  2. emetterà un atto di contestazione di sanzione per infedele dichiarazione del valore.

Possiamo anche affermare che “non finisce tutto qui”.

Infatti, se l’errore legato all’infedele dichiarazione (cioè l’indicazione di un valore inferiore del bene detenuto all’estero) è stato commesso in più anni, la sanzione che vedremo poi (dal 3 al 15% o dal 6 al 30%, a seconda del Paese in cui si trova l’immobile) si moltiplica giungendo ad importi piuttosto consistenti.

Come si comprende, il costo per il contribuente potrebbe divenire “salato”.

Quindi, la compilazione del quadro RW ha come fine principale il “monitoraggio” di tali beni, ma vi è anche il secondo aspetto legato alle patrimoniali da calcolare su tali possedimenti (IVIE e IVAFE).

Come detto, la mancata compilazione del quadro, prevede comunque sanzioni amministrative commisurate all’importo dei valori non dichiarati; sanzioni che sono diversificate secondo che i beni siano posseduti in Paesi collaborativi (white list) o non collaborativi.

 

Aspetti soggettivi

Prima di tutto dobbiamo analizzare chi sono i soggetti coinvolti con l’obbligo di compilazione di tale quadro e cioè le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (art. 5 TUIR) fiscalmente residenti in Italia e che nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, con la possibilità di produrre redditi imponibili in Italia.

Non possiamo oltremodo dimenticare che la previsione dichiarativa include anche coloro che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria siano da considerare titolari effettivi dell’investimento stesso.

 

Aspetti oggettivi

Identificati i soggetti obbligati ora passiamo ad affrontare l’oggetto della dichiarazione.

Se i soggetti indicati sopra possiedono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, devono indicare nella dichiarazione dei redditi e nello specifico quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale e in ogni caso ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE), la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta.

Questo obbligo esiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

L’esonero dichiarativo si realizza nell’anno successivo al disinvestimento. Nel periodo d’imposta della cessione avrà cura di compilare gli appositi righi previsti per i mesi o per i giorni di possesso.

Tale obbligo di monitoraggio non esiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2, legge n. 186/2014).

In ogni caso resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nel caso i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

 

Aspetti sanzionatori

Nel caso di non rispetto dell’obbligo, tale mancanza è punita con la sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Se la violazione riguarda attività estere negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.

Se si possiedono investimenti o attività di natura finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990, ai soli fini fiscali, si presumono tali beni esteri costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (art. 12, D.L. n. 78/2009).

Chiaramente in ambito tributario non esiste la presunzione assoluta, ma la presunzione relativa a fronte della quale è sempre ammessa la prova contraria.

Nel caso di accertamento basato su questa presunzione, le sanzioni previste per l’infedele dichiarazione sono raddoppiate e i termini per l’accertamento sono raddoppiati (art. 12, c. 2-bis).

Il comma 2-ter di questo articolo prevede il raddoppio dei termini per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata compilazione del quadro RW.

 

Come deve procedere il contribuente?

Per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE il soggetto deve compilare il quadro RW.

Dal momento che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta il quadro RW deve essere compilato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta.

Nel caso di importi in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute dei titoli I e II del Tuir.

In caso di omessa compilazione del quadro RW sono previste le seguenti sanzioni previste dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990:

  • dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati;
     
  • dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati se l’omessa compilazione del quadro RW si riferisce ad investimenti all’estero ovvero ad attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Nel momento di determinazione della sanzione, se le violazioni riguardano più annualità, l’Ufficio delle entrate deve applicare l’art. 2, comma 5, D.Lgs. n 472/1997 che recita:

“quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanziona base aumentata dalla metà al triplo”;

questo in combinato con il comma 1, secondo il quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi viola, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Se il contribuente procede con il ravvedimento operoso può beneficiare di una riduzione maggiore della sanzione, ma nel caso di violazioni relative a più anni, non può applicare le norme di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche se dovesse sorgere la violazione “constatata” me è precluso dalla notifica di avvisi di rettifica, di accertamento o di irrogazione di sanzioni. Ai fini del ravvedimento operoso il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa contenente anche il quadro RW.

Si riepilogano di seguito degli esempi pratici di diverse situazioni.

 

Caso n. 1

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2018 (dichiarazione 2019) al 2022.

Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa 2022 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Mentre sorge il problema per le annualità dal 2018 al 2021 dove risulta violato l’art. 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2019, PF 2020 e PF 2021.

 

Sanzioni applicabili
Anno
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Sanzione massima

2018

150.000

4.500

22.500

2019

150.000

4.500

22.500

2020

150.000

4.500

22.500

2021

150.000

4.500

22.500

 

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF2022 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2022 (30 novembre 2023).

La sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2021 relativa all’anno 2020 se il ravvedimento si concretizza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2022 (30 novembre 2023).

La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-ter, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2020.

 

Anno
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Ravvedimento

2019

150.000

4.500

750 (1/6)

2020

150.000

4.500

643 (1/7)

2021

150.000

4.500

563 (1/8)

TOTALI

 

13.500

1.956

 

In caso di mancato ravvedimento, l’Ufficio applica la sanzione, tenendo conto dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

La sanzione irrogata dall’Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Ipotizzando l’applicazione della sanzione nell’importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione:

  • articolo 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
     
  • articolo 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. 

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall’articolo 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

  • sanzione base: 4.500
     
  • sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
     
  • cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
     
  • definizione agevolata = 8.438/3 = 2.813

Il ravvedimento, in questo caso, risulta più conveniente.

 

Caso n. 2

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2018 (dichiarazione 2019) al 2022.

Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al 2022 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Per quanto riguarda le annualità dal 2018 al 2021 risulta violato l’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2019, PF 2020, PF 2021 e PF 2022.

 

Sanzioni applicabili
Anno dichiarazione
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Sanzione massima

2019

150.000

4.500

22.500

2020

150.000

4.500

22.500

2021

150.000

4.500

22.500

2022

150.000

4.500

22.500

Totali

 

18.000

90.000

 

In tema di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF 2022 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2022 (30 novembre 2023).

La sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF 2021 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2022 cioè il 30 novembre 2023.

La sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-ter, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della dichiarazione PF 2019 e PF 2020.

 

Anno dichiarazione
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Ravvedimento

2019

150.000

4.500

750 (1/6)

2020

150.000

4.500

750 (1/6)

2021

150.000

4.500

643 (1/7)

2022

150.000

4.500

563 (1/8)

Totali

 

18.000

2.706

 

In caso di mancato ravvedimento, l’Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, cioè il cumulo giuridico.

La sanzione irrogata dall’Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997).

Ipotizzando l’applicazione della sanzione nell’importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione.

  • articolo 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;
     
  • articolo 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. 

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall’articolo 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

  • sanzione base: 4.500
     
  • sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
     
  • cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
     
  • definizione agevolata = 8.438/3 = 2.813

Il ravvedimento, anche in questo caso, risulta più conveniente, sebbene di poco.

 

Caso n. 3

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 150.000 euro detenute in Lussemburgo, per gli anni dal 2018 (dichiarazione 2019) al 2022.

Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al 2022 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi il quadro RW.

Per quanto riguarda le annualità dal 2018 al 2021 risulta violato l’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2019, PF 2020, PF 2021 e PF 2022.

Le violazioni sono state constatate con processo verbale.

 

Sanzioni applicabili
Anno dichiarazione
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Sanzione massima

2019

150.000

4.500

22.500

2020

150.000

4.500

22.500

2021

150.000

4.500

22.500

2022

150.000

4.500

22.500

Totali

 

18.000

90.000

 

In tema di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione (articolo 13, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997).

 

Anno dichiarazione
Importo non dichiarato
Sanzione minima
Ravvedimento

2019

150.000

4.500

900 (1/5)

2020

150.000

4.500

900 (1/5)

2021

150.000

4.500

900 (1/5)

2022

150.000

4.500

900 (1/5)

Totali

 

18.000

3.600

 

In caso di mancato ravvedimento, l’Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (cumulo giuridico).

La sanzione applicata dall’Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997)

Ipotizzando l’applicazione della sanzione nell’importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione:

  • articolo 12, comma 1: è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;
     
  • articolo 12, comma 5: quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. 

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall’art. 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

  • sanzione base: 4.500
     
  • sanzione base ex comma 5 (aumento della metà) = 6.750 (4.500 + 50%)
     
  • cumulo ex comma 1 = 8.438 (6.750 + 1/4)
     
  • definizione agevolata = 8.438/3 = 2.813

Il ravvedimento, in questo caso, risulta meno conveniente della definizione agevolata, nel presupposto che l’Ufficio applichi la sanzione base e gli aumenti ex articolo 12 in misura minima.

 

Considerazioni conclusive

Come si è potuto constatare negli esempi sopra descritti, la scelta tra ravvedimento operoso e attendere l’emanazione dell’atto impositivo richiede un puntuale calcolo di convenienza.

Spesso i clienti ci chiedono se, avendo omesso la compilazione del quadro RW negli anni precedenti sia o meno opportuno presentare per il periodo d’imposta 2022 tale modello.

A parere di chi scrive si ritiene opportuno cominciare a presentare la dichiarazione completa del quadro RW in modo da mettere in atto uno spartiacque con le annualità omesse.

Potrà poi essere oggetto di meditazione quella di operare il ravvedimento operoso o di attendere che si attivi l’Ufficio accertatore.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…

Casi pratici di compilazione del quadro RW

Quadro RW: valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria

Quadro RW: obbligo dichiarativo e monitoraggio fiscale

 

A cura di Gianfranco Costa

Lunedì 24 luglio 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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