Vediamo alcuni casi pratici tipici di compilazione del Quadro RW 2023: i conti e depositi bancari all’estero; la detenzione di partecipazioni estere; infine, il possesso di immobili.
Continuiamo a vedere i casi di compilazione del Quadro RW, dopo aver trattato il contenuto generale del quadro dedicato al monitoraggio fiscale.
Compilazione del Quadro RW: aspetti generali
L’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, prevede che i contribuenti che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
La compilazione del quadro RW del modello Redditi, come precedentemente accennato, assolve sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia, per i contribuenti persone fisiche, all’eventuale liquidazione dell’Ivafe-imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero e dell’Ivie-imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, di cui all’art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Al riguardo, si ricorda che sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all’estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e, quindi, eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene.
Pertanto, i contribuenti sono tenuti a indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale quali, a titolo meramente indicativo, gli immobili tenuti a disposizione indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
I criteri di valorizzazione delle attività e investimenti detenuti all’estero
Ai fini della valorizzazione delle predette attività e investimenti detenuti all’estero, i soggetti non tenuti al pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe devono utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività anche se esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
Al riguardo, è opportuno rammentare, ribadendo i concetti esposti, che:
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ai fini dell’Ivie:
il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante:
- dall’atto di acquisto;
o: - dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
e, in mancanza: - secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile;
- dall’atto di acquisto;
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per gli immobili acquisiti per successione o donazione:
il valore è quello dichiarato:
- nella dichiarazione di successione;
o: - nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe;
tenendo presente che in mancanza, si deve assumere, come riferimento operativo, il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione;
- nella dichiarazione di successione;
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per le attività espresse in valuta estera:
si deve annotare il controvalore in euro utilizzando, il tasso di cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del Tuir.
In altri termini, a norma dell’art. 110, comma 9, del testo unico citato, i cambi medi mensili sono quelli che risultano approvati con gli specifici