La Riforma Fiscale ha esteso le potenzialità del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, ma non ha dissipato tutte le ambiguità. Restano aperti interrogativi cruciali: è ammesso conferire in una società di persone? Le quote di società di persone rientrano nel perimetro agevolato? E come vengono trattati i conferimenti di diritti parziali, come usufrutto o nuda proprietà? Un’analisi per fare chiarezza su ciò che è certo, ciò che è probabile e ciò che resta ancora nel limbo interpretativo.
Conferimento di partecipazioni: novità e dubbi dopo la riforma
Come ormai noto, il D.Lgs. n. 192/2024 ha completamente riscritto le principali norme relative al conferimento di partecipazioni, ossia i commi 2 e 2 bis dell’art. 177 del TUIR. Nonostante l’intervento appaia di sicuro pregio e molte questioni che in passato destavano preoccupazione appaiano ormai risolte, rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire.
Il Consiglio Nazionale e della Fondazione dei Dottori Commercialisti ha pubblicato lo scorso 31 marzo un Documento di ricerca fa una interessante ricognizione della disciplina richiamando e facendo proprio il contenuto della relazione illustrativa senza, tuttavia, prendere posizione su diverse questioni ancora irrisolte.
Nel presente intervento analizzeremo i principali temi di interesse oggetto di dibattito tra gli operatori.
Ma si può conferire in una società di persone?
La prima questione da valutare è se sia ammesso il conferimento a realizzo controllato in una società di persone.
Il conferimento in società di persone è stato a suo tempo negato dall’amministrazione finanziaria con la R.M. n. 43/2017. All’epoca fu correttamente osservato che la tesi dell’Amministrazione finanziaria risultava eccessivamente restrittiva in quanto la mancata indicazione nel co. 2 di specifiche condizioni soggettive non poteva essere intesa né come una svista del legislatore, né come un implicito richiamo alle condizioni del comma 1, trattandosi, in quest’ultimo caso, di una norma differente avendo ad oggetto lo scambio di partecipazioni con assegnazione di azioni proprie.
Il Documento di ricerca richiama la dottrina dell’epoca senza, tuttavia, fornire qualsiasi ulteriore indicazione[1].
Chi scrive ritiene che, oltre a far