La Riforma Fiscale interviene in modo importante sulla disciplina del conferimento: proponiamo un confronto fra la vecchia e nuova disciplina prima di esplorare alcuni casi particolari, come il conferimento a patrimonio netto.
Le novità sui conferimenti: analisi delle modifiche introdotte e confronto con la normativa precedente
I commi 2 e 2 bis dell’art. 177 del TUIR sono stati modificati ad opera dell’art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (“Modifiche alla disciplina dei conferimenti”). Il comma 2 bis, peraltro, è stato smembrato con la creazione di nuovi due commi: il 2 ter ed il 2 quater.
Le nuove previsioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati d.l. 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 192/2024 secondo quanto disposto dal citato art. 17, al successivo comma 2.
In questo intervento ci focalizzeremo sul conferimento ex art. 177 comma 2 del TUIR riservando ad un successivo contributo il caso del conferimento ex art. 177 comma 2 bis.
Un confronto tra vecchia e nuova normativa
Appare utile proporre nella successiva tabella il testo della vecchia e della nuova disciplina in modo da offrire al lettore un immediato confronto che verrà poi approfondito nei successivi passaggi.
Tabella n. 1 – Il conferimento ex art. 177 comma 2 del TUIR: vecchia e nuova disciplina a confronto
Vecchia disciplina |
Nuova disciplina |
Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo
sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. |
In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo,
si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. |
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di |