Continuiamo la nostra guida alla compilazione del Quadro RW del modello redditi 2023, in questa puntata vediamo quali sono i dati da indicare e la “codicistica” prevista dalle istruzioni.
Corrediamo la guida con alcuni casi pratici a titolo di esempio.
Aspetti generali del Quadro RW 2023
In materia di monitoraggio fiscale, il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1990, n. 227, come precedentemente accennato, ha stabilito che:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici ed equiparate;
che, nel corso del periodo d’imposta, hanno detenuto:
- investimenti all’estero;
e/o:
- attività estere di natura finanziaria;
hanno l’obbligo di annotarli nella dichiarazione annuale dei redditi, tenendo in considerazione che la violazione dell’obbligo di dichiarazione (e, quindi, della compilazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Tale obbligo riguarda anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, risultano essere titolari effettivi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
Si rammenta, che per titolari effettivi, secondo le disposizioni in materia di riciclaggio, si devono necessariamente individuare le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta o indiretta dell’ente e/o l’inerente controllo.
Gli obblighi di monitoraggio fiscale, tuttavia, come già detto, non sussistono:
- per i contratti conclusi attraverso l’intervento degli intermediari residenti, se i redditi derivanti da tali attività hanno costituito oggetto di assoggettamento alla ritenuta alla fonte o all’imposta sostitutiva da parte degli intermediari medesimi;
- per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non è risultato di entità superiore a € 15.000,00;
- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti nel territorio dello Stato.
Nel quadro RW, inoltre, devono risultare anche annotate le informazioni inerenti:
- all’Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
e:
- all’Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia;
che sono state introdotte nel nostro ordinamento con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la L. 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, l’Ivie presenta analogie con l’Imu – imposta municipale propria che si applica ai beni immobili ubicati in Italia e, in tale contesto, alcune delle disposizioni a essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione di quelli situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.
Analogamente, l’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, deriva da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani sono soggette all’applicazione di un’imposta di bollo da calcolare sulla giacenza media degli investimenti.
Da quanto accennato, si deduce che il quadro RW deve essere compilato:
- ai fini del monitoraggio fiscale;
e, se ne ricorrano i presupposti;
- per determinare l’Ivie-imposta sul valore degli immobili all’estero e/o l’Ivafe-imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero effettivamente dovute.
Ai fini operativi, le informazioni devono necessariamente risultare specificate nei righi del quadro RW 2023:
- del modello Redditi PF:
da parte dei tutti i predetti contribuenti interessati residenti in Italia è cioè:
- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex 5 del Tuir).
Per la corretta redazione del quadro RW, è necessario rilevare:
- nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti, da individuare nel seguente prospetto:
codice |
individuazione del titolo di possesso |
1 |
proprietà |
2 |
usufrutto |
3 |
nuda proprietà |
4 |
altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) |
- nella colonna 2, il riferimento del rapporto sottostante, che:
- i contribuenti persone fisiche (quadro RW del modello Redditi PF) devono indicare:
il codice 1
se è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente
il codice 2
se si tratta di titolare effettivo
- i contribuenti società semplici (quadro RW del modello Redditi PF) e gli enti non commerciali (quadro RW del modello Redditi ENC) devono barrare solamente se risultano essere titolari effettivi;
- i contribuenti persone fisiche (quadro RW del modello Redditi PF) devono indicare:
- nella colonna 3, il codice di individuazione del bene oggetto degli investimenti all’estero e/o delle attività estera di natura finanziaria, da individuare nel seguente prospetto:
codice |
individuazione del tipo del bene oggetto degli investimenti all’estero e/o delle attività estera di natura finanziaria |
1 |
conti correnti e depositi esteri |
2 |
partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti |
3 |
obbligazioni estere e titoli similari |
4 |
titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti |
5 |
valute estere da depositi e conti correnti |
6 |
titoli pubblici italiani emessi all’estero |
7 |
contratti di natura finanziaria stipulati co |