ASD e SSD: entrate escluse dal limite di 400mila euro

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 19 luglio 2023

Esaminiamo le altre entrate escluse dal calcolo del limite di 400.000 Euro annuo e quindi dall’imponibile IRES delle ASD e SSD.

Le entrate escluse dal limite di 400mila euro nelle ASD e SSD

La raccolta pubblica di fondi

asd limite 400mila euroOltre a quelle che abbiamo visto in un articolo precedente ("Fiscalità agevolata di ASD e SSD: come determinare il limite di 400mila euro?"), non rientrano nel plafond di 400.000 Euro annui esclusi dall’imponibile IRES le entrate realizzate mediante raccolta pubblica di fondi purché siano ottenute mediante l’organizzazione di massimo due eventi per un anno, di natura occasionale, concomitanti con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni ai sensi della lettera a) del 3° comma dell’art. 143 del TUIR, quindi anche mediante offerte di beni o di servizi di modico valore ai sovventori[1], oppure realizzate “nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali” dell’ASD o SSD.

Questi due eventi possono realizzare un importo complessivo di fondi raccolti in un anno non superiore a 51.646 Euro (in origine pari a 100.000.000 delle vecchie Lire).

Tali introiti sono anche esenti dall’IVA ma solo se realizzati senza lo svolgimento di attività commerciali, come chiarito dalla Circolare 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Se gli eventi sono due ma i fondi raccolti superano i 51.646 Euro è imponibile per l’IRES la parte eccedente, mentre resta la non imponibilità per l’IVA se non si svolgono attività commerciali.

Se le manifestazioni sono più di due all’anno i proventi delle manifestazioni dalla terza in poi sono imponibili sia ai fini IVA che ai fini IRES e questo anche se la raccolta delle prime due manifestazioni non ha superato i 51.646 Euro (comma 2° dell’art. 25 della Legge n° 133 del 1999 così come modificato dal comma 2° dell’art. 37 della Legge n° 342 del 2000).

Ricordiamo, infine, che l’ente ha l’obbligo di redigere un rendiconto specifico con una relazione illustrativa per ogni raccolta pubblica di fondi effettuata.

La Circolare n° 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se tale rendiconto non viene redatto i ricavi di queste raccolte pubbliche di fondi restano di natura non commerciale (e quindi esenti sia dall’IRES che dall’IVA) solo se essi risultano dalla contabilità generale dell’ente e dall’altra documentazione attestante l’operazione effettuata (ricevute, ecc.), salva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 Euro prevista dal 1° comma dell’art. 9 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997.

Se questi riscontri non vi sono, le entrate realizzate in questi eventi sono da attività commerciali (tassate forfetariamente al 3%) ed entrano a far parte del plafond di 400.000 Euro che la ASD o SSD non deve superare se vuole continuare a beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991.

 

Il premio di addestramento e promozione tecnica

In secondo luogo, non rientra nel limite di 400.000 Euro il premio di addestramento e formazione tecnica che fu istituito dall’oggi abrogato art. 6 della Legge n° 91 del 1981 (art. 3 della Legge 398/1991 anch’esso abrogato dall’art. 52 del Dlgs 36/2021) che nel caso di primo contratto professionistico per uno sportivo deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali in favore della associazione o società sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile e che ha pure il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

L’art. 31 del Dlgs 36/2021, che sostituisce l’abrogato art. 6 della Legge 91/1981, ha innovato questa norma stabilendo che le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono prevedere, con proprio regolamento, che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, stipulato dall’atleta sia con una società sportiva sia professionistica che dilettantistica, sia riconosciuto da queste alle ASD o SSD presso cui tale soggetto ha svolto attività dilettantistica un premio di formazione tecnica suddiviso sulla base della durata e del contenuto formativo del rapporto.

Il premio è commisurato all’età dell’atleta ed al valore economico del rapporto di lavoro sportivo da questo instaurato (2° e 3° comma).

Segnaliamo che la norma, crediamo per una svista, non cita le ASD come possibili percettori o datori del premio, ma riteniamo che questo sia non solo possibile ma doveroso sia perché il rapporto di lavoro sportivo può essere instaurato anche con una ASD, sia perché le norme tributarie lo escludono dai proventi delle ASD e perché non si spiegherebbe in alcun modo un trattamento di favore che riservasse il premio di formazione tecnica alle sole SSD.

 

I contributi corrisposti alle ASD dalle Pubbliche amministrazioni

In terzo ed ultimo luogo non rientrano nei 400.000 Euro citati i contributi corrisposti alle sole ASD, in quanto esse, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, sono qualificabili fiscalmente come enti non commerciali[2], da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato di attività sportive dilettantistiche esercitate in conformità ai fini istituzionali[3] delle ASD (lettera b del 3° comma dell’art. 143 del TUIR).

La Circolare n° 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che questi contributi non fanno parte del reddito imponibile IRES[4], né del plafond di 400.000 Euro per l’applicazione del regime forfetario sempre dell’IRES previsto dalla Legge 398/1991, sia se sono contributi a fondo perduto[5] sia se sono dei corrispettivi per l’attività sportiva dilettantistica svolta dalla ASD destinataria di essi.

In questo secondo caso, però, i contributi sono soggetti all’IVA in quanto, appunto, corrispettivi per prestazioni di servizi[6].

Tutte le entrate e le spese di queste associazioni o società di importo pari o superiore a 1.000 Euro devono essere fatte transitare per conti correnti bancari o postali ad esse intestati o secondo altre modalità che permettano l’attività di accertamento fiscale, ai sensi del 5° comma dell’art. 37 della Legge 342/2000.

L’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di questo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, previsto anche dall’art. 25, comma 5°, della Legge n° 133 del 1999, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997 e non ha conseguenze sul godimento del regime fiscale agevolato della Legge 398/1991.

La Circolare n° 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ASD e le SSD possono versare sui loro conti correnti bancari o postali somme pari o superiori a 1.000 Euro che derivino da una pluralità di pagamenti incassati o pagati in contanti[7] da esse ricevuti o corrisposti purché abbiano rilasciato quietanza per ogni pagamento ricevuto[8], ne abbiano conservata copia ed abbiano annotato su un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e quelli pagati.

L’art. 30 del Decreto-Legge n° 185 del 2008 (c.d. Decreto “anti-crisi”, convertito nella Legge n° 2 del 2009), ai commi da 1° a 3°-bis, ha stabilito che i corrispettivi, le quote ed i contributi associativi percepiti dalle associazioni che non sono imponibili ai sensi dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/1972 sono tali a condizione che gli enti associativi che beneficiano di queste agevolazioni trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello predisposto dalla stessa Agenzia, “al fine di consentire gli opportuni controlli” (c.d. “Modello EAS”, dove “EAS” sta, appunto, per “Enti Associativi”).

Sono esentati da questo obbligo gli enti associativi cioè le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (comma 3°-bis).

Registro che è stato sostituito dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

A tale obbligo di trasmissione sono invece tenute le società sportive dilettantistiche (comma 3°).

La Circolare 18/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso i cui l’ASD o SSD sia tenuta a presentare il modello EAS e lo trasmetta oltre il termine ordinario ed oltre quello per la remissione in bonis (forma di ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva con contestuale pagamento di una sanzione amministrativa di 250 Euro che impedisce la decadenza del contribuente da eventuali regimi fiscali agevolati di cui usufruisce) essa non potrà più avvalersi del regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 a partire dalla data in cui scadeva il termine ordinario per l’invio del modello.

Il regime fiscale citate tornerà ad essere applicabile all’ente a partire dalla data di trasmissione del modello EAS.

 

NdR: potrebbe interessarti anche Il regime fiscale per lo sport dilettantistico

 

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NOTE

[1] Per esempio, la vendita di gadgets o alimenti e bevande durante una manifestazione sportiva.

[2] E quindi non alle SSD che sono società e quindi enti commerciali.

[3] Cioè previsti dallo statuto.

[4] E, pertanto, sono esenti da tale imposta.

[5] Per esempio, per la realizzazione o la manutenzione di impianti sportivi.

[6] E’ difficile che in questo caso si realizzi una cessione di beni, ma se si realizza pure essa è soggetta all’IVA.

[7] Per esempio, per le quote di iscrizione ai corsi o per il tesseramento degli sportivi o per il pagamento ad essi dell’indennità di trasferta.

[8] Applicando la marca da bollo da 2 Euro se il corrispettivo è superiore a 77,47 Euro.

 

A cura di Gianfranco Visconti

Mercoledì 19 luglio 2023

 

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