Le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano a condizione che, nello svolgimento della vita associativa, l’ente rispetti i principi di democraticità e svolga attività senza fine di lucro; per usufruire dei benefici fiscali a favore delle organizzazioni no profit occorre dimostrare, tra l’altro, che la gestione dell’ente dia effettivamente voce ai soci.
ASD e agevolazioni fiscali: rischio decadenza senza reale partecipazione dei soci
Se nell’associazione sportiva dilettantistica (ASD) non c’è partecipazione attiva dei soci le agevolazioni fiscali decadono; è sostanzialmente quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con una recente ordinanza più sotto citata.
L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’ASD
L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale nei confronti di una Associazione sportiva dilettantistica, ente non commerciale ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. c), del DPR 917/1986 in quanto affiliata all’Unione Sportiva Sport per Tutti, iscritta nel registro del CONI.
All’esito della verifica veniva emesso un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio accoglieva i rilievi contenuti nel PVC, recuperando a tassazione un maggiore reddito ai fini IRES, IRAP ed IVA, con annessa applicazione delle sanzioni.
La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva le censure dell’associazione, ritenendo priva di fondamento la revoca dei benefici fiscali di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, disposta dall’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale, evidenziando la carente valutazione complessiva degli elementi probatori portati in giudizio e ribadendo i rilievi sollevati con l’avviso di accertamento impugnato.
Il giudice tributario di secondo grado respingeva l’appello, affermando l’illegittimità delle riprese a tassazione di cui all’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza sfavorevole, ha proposto ricorso per c