La qualificazione fiscale delle ASD e delle SSD. Esaminiamo l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 ed i requisiti per mantenerla.
Sport dilettantistico e agevolazione Legge 398/1991
Sia le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che le società sportive dilettantistiche (SSD) possono esercitare l’opzione per il regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991 attraverso l’invio all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in ragione del domicilio fiscale dell’ente del quadro VO della dichiarazione IVA annuale allegata alla dichiarazione dei redditi e di una lettera raccomandata A.R. all’Ufficio SIAE – Società Italiana Autori ed Editori competente per territorio sempre in ragione del domicilio fiscale dell’ente.
I soggetti che intraprendono per la prima volta l’esercizio di attività commerciali, vale a dire le società sportive dilettantistiche (che, comunque, anche se sono società non hanno fine di lucro come abbiamo detto in precedenza), esercitano l’opzione per il regime disciplinato dalla Legge 398/1991 nella dichiarazione di inizio attività prevista dall’art. 35 del DPR 633/1972 da presentare sempre all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per le ASD che iniziano l’attività non è prevista questa possibilità ma per esse (come pure per le SSD) è possibile esercitare l’opzione per il regime fiscale di cui alla Legge 398/1991 attraverso un “comportamento concludente”, cioè applicando di fatto questo regime (anche per la modalità di tenuta delle scritture contabili), ai sensi dell’art. 1° del DPR 442/1997.
Il 2° comma di tale decreto dispone inoltre che:
“resta ferma la validità dell’opzione anche in ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni”.
Resta però l’obbligo di effettuare non appena possibile le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE che abbiamo visto nel capoverso preced