Regime forfettario: le risposte alle domande più frequenti (seconda parte)

Continuiamo a trattare alcuni dei casi “dubbi” più comuni per i contribuenti appena diventati forfettari: la gestione delle vendite dei cespiti, delle ritenute subite e tanto altro ancora….

Nel passaggio da regime ordinario a forfettario, cambia qualcosa a livello finanziario?

regime forfettario 2023L’elemento più importante è dato dalla mancanza di ritenute alla fonte. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

Al riguardo, sulle fatture emesse cartacee è opportuno indicare (anche se a rigor di norma non è obbligatorio) che si tratta di “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 comma 67 della L. 23.12.2014 n. 190”; sulle fatture emesse elettroniche, tale dicitura può essere riportata nel campo “Causale”.

 

Devo informare il sostituto di imposta del mio cambio di regime?

Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta sorge all’atto del pagamento del compenso, ossia in base alla situazione del percettore esistente a tale data, il sostituto d’imposta deve essere informato (preferibilmente via PEC, onde evitare fraintendimenti o disguidi) dal contribuente dell’ingresso o della fuoriuscita dal regime forfettario in modo tale da consentirgli il corretto adempimento; ben potrebbe darsi, infatti, che la fattura, in quanto emessa nel periodo precedente, contenga indicazioni difformi in merito.

E’ il caso di un professionista ordinario che ha emesso nel 2022 una fattura con indicazione della ritenuta d’acconto.

Qualora tale compenso venga pagato nel 2023, periodo in cui il professionista diviene forfettario, il sostituto, operando in base alla fattura, sbaglierebbe, se non tempestivamente informato del cambio di regime da ordinario a forfettario.

Tuttavia, qualora la ritenuta sia comunque effettuata, è possibile scomputarla dall’imposta sostitutiva e/o dall’Irpef (qualora si abbiano altri redditi) mediante indicazione nel rigo RS40 del modello Redditi, semprechè non si preferisca chiederla a rimborso.

 

Come vengono trattate ai fini dell’imposta sostitutiva sul reddito le cessioni di beni strumentali effettuati come forfettario ma acquistati in regime ordinario?

Questa fattispecie è esplicitamente regolamentata in funzione semplificatoria, che si traduce in una considerevole agevolazione verso il forfettario nel caso delle plusvalenze.

Infatti, la stessa Agenzia delle entrate ha confermato che dalla lettura della norma si evince che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfettario.

Ciò vale non soltanto nelle ipotesi di cessioni “ordinarie”, ma anche per il caso di estromissione agevolata (opportunità riproposta dalla ultima legge di bilancio). Anche tali operazioni, dunque, saranno fiscalmente non rilevanti.

 

Se, dopo essere stato forfettario, ritorno al regime ordinario, come verranno trattate ai fini dell’Irpef le cessioni di beni strumentali?

A questa domanda risponde la norma stessa, che prevede che, nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfettario, di beni strumentali acquisiti,

  • in regime ordinario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;
     
  • invece in regime forfettario, si assume come costo non ammortizzabile il costo di acquisto.

 

In presenza di reddito da pensione inferiore alla soglia massima consentita di euro 30.000, ho scelto il regime forfettario per la mia attività di impresa. Che succede se in un anno percepisco degli arretrati che cumulati con il reddito di pensione, fanno superare tale limite?

Ai fini della determinazione del suddetto limite rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.

Pertanto, gli eventuali arretrati percepiti non rilevano ai fini della verifica della soglia reddituale ai fini della permanenza nel regime forfettario.

 

Se desideri approfondire ulteriormente, puoi collegari alla prima parte

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 20 gennaio 2023