Con l’aumento del limite dei ricavi da 65.000 a 85.000 euro, si presenterà per molti contribuenti la possibilità di accedere al regime forfettario agevolato a partire dall’1 gennaio 2023.
Vediamo di seguito gli adempimenti a cui si va incontro, puntando il mouse su alcuni casi critici: la rettifica Iva, l’eliminazione salti o duplicazioni d’imposta, l’applicazione del principio di competenza, la gestione dei beni strumentali, i componenti rinviati da precedenti periodo d’imposta, il caso di professionista con fatture emesse a fine 2022 incassate a inizio 2023
Regime forfettario 2023 – Argomenti trattati:
- Regime forfettario 2023: nuovo limite dei ricavi
- Accesso al regime agevolato
- Imprese in contabilità semplificata
- Fattura elettronica
- Compilazione
- Imposta di bollo
- Rettifica Iva
- Eliminazione salti o duplicazioni d’imposta
- Applicazione del principio di competenza
- Beni strumentali
- Componenti rinviati da precedenti periodo d’imposta
- Professionista con fatture emesse a fine 2022 incassate a inizio 2023
- La fuoriuscita dal regime agevolato
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Regime forfettario 2023: nuovo limite dei ricavi
Come anticipato, è previsto che, a decorrere dal 1.01.2023, per l’accesso o per la permanenza nel regime agevolato i ricavi/compensi conseguiti nell’anno precedente (ragguagliati ad anno in presenza di periodo d’imposta inferiore ad un anno solare), riferiti a tutte le attività svolte (anche se cessate) non devono superare il nuovo limite di 85.000.
Sulla base dei chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni il contribuente che nel 2022 ha raggiunto un livello di ricavi o compensi superiore a € 65.000 ma inferiore a €. 85.000 può accedere/permanere nel regime forfettario per il periodo d’imposta 2023.
Accesso al regime agevolato
L’accesso al regime avviene mediante comportamento concludente.
In particolare:
- in sede di inizio attività, secondo il comma 56, articolo 1, Legge n. 190/2014, le persone fisiche che intraprendano l’esercizio di imprese, arti o professioni avvalendosi del regime forfettario, sono tenuti a comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972 (Mod. AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.
L’omissione della comunicazione non preclude però l’accesso al regime ma è solamente soggetta a sanzione;
- i soggetti già in attività, dovranno barrare la casella 1 del Rigo VO33 nel modello Iva 2024. Anche in questo caso l’inadempimento dichiarativo è sanzionabile, ma non pregiudica la scelta del regime in quanto vale il comportamento concludente.
Pertanto chi decide di operare come contribuente