In ordine ai soggetti ammessi all’estromissione agevolata degli immobili strumentali, va preliminarmente sottolineato come essi siano tutti coloro che assumevano la qualifica di imprenditore alla data del 31 ottobre 2022 e non l’abbiano dismessa alla data del 1° gennaio 2023.
Estromissione degli immobili da impresa individuale: le particolarità
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale può riguardare i soli immobili strumentali di cui all’art 43, comma 2° del Tuir e cioè gli immobili che vertono nella doppia condizione oggettiva di immobili strumentali per destinazione, in quanto dediti con nesso esclusivo e diretto all’operatività dell’impresa, o per natura, disponendo di una conformazione strutturale che interdice loro un uso diverso rispetto a quello a cui sono statti fisiologicamente preordinati, senza una previa radicale trasformazione di struttura e di regime amministrativo.
Tali immobili devono risultare essere posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e l’opzione per la loro estromissione è ammessa nel frangente temporale 1° gennaio – 31 maggio 2023, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.
In tale scritto si vuole esaminare l’effettiva rilevanza impositiva delle plusvalenze degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori in regime fiscale d’impresa semplificato e se il pagamento dell’imposta sostitutiva costituisca un’autentica agevolazione per affrancare fiscalmente l’immobile dal regime d’impresa o se, per tali imprenditori minori, il passaggio degli immobili strumentali alla sfera privata non disponga già di una forma di detassazione a regime.
Il caso delle imprese minori
Nella disciplina fiscale delle imprese minori ex art. 66 T.U.I.R. è testualmente dato rinvenire:
“Il reddito d’impresa … è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 e degli altri proventi di cui all’art. 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La differenza è ulteriormente aumentata dei ricavi di cui all’art. 57, dei proventi di cui all’art. 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101”.