Quale sorte per le discipline transitorie sui dividendi?

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il contenuto di una risposta ad interpello in cui si restringe – invero in modo ingiustificato – la portata della disciplina transitoria relativa ai dividendi..
Dopo aver illustrato il contenuto del recente intervento di prassi, faremo dei commenti sui riflessi che questo nuovo approccio potrà avere su altre previsioni del nostro ordinamento relative ai dividendi.

Le discipline transitorie sui dividendi

La risposta ad interpello n. 454/2022

disciplina transitoria dividendiLa risposta ad interpello 16.9.2022, n. 454 ha avuto modo di fornire una interpretazione sul regime transitorio della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che, travisando la lettera della norma, afferma che detto regime transitorio troverà applicazione solamente per gli utili percepiti fino al 2022.

Per le percezioni dal 2023 non vi è altra via che la ritenuta del 26%[1].

Due sono i passaggi di interesse della risposta.

Secondo l’Agenzia:

“l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

Viene inoltre ribadito che il D.M. 2.4.2008 ed il D.M. 26.5.2017 hanno previsto che:

“agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti, indipendentemente da quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione, si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017”.

Senza entrare nel merito di questa presa di posizione che non risulta conforme alla lettera della norma e che, come tale, deve essere censurata, vediamo quali conseguenze vi sono su altri ambiti impositivi dei dividendi.

 

La disciplina transitoria per le società semplici

La disciplina dei dividendi percepiti da società semplici è stata oggetto di diversi interventi nel corso degli anni.

In questa sede non ci interessa approfondire il tema, ma è interessante focalizzarci su una disciplina transitoria contenuta nella norma che, appunto, regola il regime dei dividendi percepiti da società semplici.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, è intervenuto sull’art. 32 quater D.L. 124/2019 per eliminare alcune sbavature che qui non ci interessa esaminare.

Ciò che interessa in questa sede è il fatto che l’art. 28 D.L. 23/2020 ha introdotto una disciplina transitoria.

Il comma 2-bis prevede, infatti, che:

“Le disposizioni di cui al presente articolo [che non esamineremo] si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sostanza, la vecchia disciplina in vigore fino al 2017, che prevede l’imputazione per trasparenza nella misura del 40%, 49.72% e 58.14% a seconda del periodo di maturazione, rimane ancora in vigore:

  • per gli utili maturati fino al 2019[2];
  • a condizione che siano deliberati fino al 2022.

Dal tenore della norma emerge che gli utili sono tassati con il vecchio regime anche se percepiti dal 2023 in poi, a condizione, ovviamente, che siano stati maturati fino al 2019 e che siano stati deliberati entro il 2022.

Proponiamo a questo punto un quadro di sintesi.

 

Tabella n. 1 – la disciplina transitoria

 

Data di pagamento
Anno maturazione dell’utile
Fino al 2017
2018 e 2019
Dal 2020 al 2022
Dal 2023 se deliberati fino al 2022
fino al 2007

40%

40%

40%

40%

dal 2008 al 2016

49,72%

49,72%

49,72%

49,72%

dal 2017 al 2019

58,14%

58,14%

58,14%

58,14%

 

La tabella è chiara nell’illustrare come il vecchio regime in vigore fino al 2017 sia stato esteso in modo indefinito.

Ovviamente la tabella non contempla le seguenti casistiche, che non saranno oggetto di approfondimento:

  • dividendi maturati dal 2020;
  • dividendi maturati fino al 2019 ma deliberati dal 2023 in poi.

Per queste due casistiche si rende necessario approfondire il nuovo regime di look through.

Limitandosi al caso del socio di società semplice persona fisica privata, segnaliamo che la società di capitali residente, partecipata dalla società semplice, opererà direttamente la ritenuta alla fonte del 26% a titolo di imposta.

Alla luce del recente approccio della risposta n. 454/2022 non si può escludere che, anche in questo caso, la norma transitoria potrebbe essere delimitata agli utili percepiti nel 2022.

In questo caso, tuttavia, si pone il problema di valutare se la percezione debba essere riferita al socio società semplice o addirittura a monte al socio della società semplice, socia della società di capitali.

Entrambe le tesi sono contrarie alla lettera della norma, ma la seconda appare del tutto asistemica.

Ove volessimo estendere l’approccio della risposta n. 454 anche al caso della società semplice, la tabella dovrebbe essere corretta così come segue.

 

Tabella n. 2 – la disciplina transitoria come interpretabile dall’Agenzia

 

Data di pagamento
Anno maturazione dell’utile
Fino al 2017
2018 e 2019
Dal 2020 al 2022
Dal 2023 se deliberati fino al 2022
fino al 2007

40%

40%

40%

Nuovo regime look through (es. Ritenuta del 26% se socio è persona fisica)

dal 2008 al 2016

49,72%

49,72%

49,72%

dal 2017 al 2019

58,14%

58,14%

58,14%

 

La successiva tabella n. 3 confronta la disciplina transitoria relativa alle persone fisiche con quella relativa alla società semplice.

 

Tabella n. 3 – discipline transitorie a confronto

Art. 1 comma 1006 Legge 27/12/2017, n. 205
Art. 32 quater comma 2 bis Decreto legge 26/10/2019, n. 124

In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

La disciplina non transitoria per i trust

Quando si parla di regime impositivo dei dividendi, non possiamo trascurare nemmeno il caso in cui il socio sia un trust.

Per comodità ipotizziamo il caso del trust assimilato ad un ente non commerciale, fiscalmente residente in Italia ed opaco[3].

Uno tra gli aspetti interessanti che vogliamo evidenziare a questo punto è la tassazione complessiva che subiscono gli utili percepiti da un trust, che detiene una partecipazione qualificata in una società di capitali.

La tassazione dei dividendi percepiti dai trust enti non commerciali nel corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche normative.

Fino al 2013 concorreva alla formazione del loro reddito imponibile solo il 5 per cento dell’ammontare del dividendo percepito.

La tassazione complessiva che subiva il trust opaco ammontava, pertanto, all’1,375% (27,5% Ires del 5%) del dividendo.

Di contro, invece, le persone fisiche, che detenevano partecipazioni qualificate, subivano un prelievo pari al 21,38% (pari al 43% Irpef su una base imponibile del 49,72%).

La legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), articolo 1, commi, 655 e 656, ha aumentato retroattivamente la tassazione sugli utili e i dividendi percepiti dagli enti non commerciali a partire dal primo gennaio 2014.

La percentuale di imponibilità dal 5 per cento è stata elevata al 77,74 per cento, con la conseguenza che il prelievo complessivo anche in capo agli enti non commerciali, raggiungeva il 21,38%, parificando il prelievo fiscale in capo alle persone fisiche.

Con il D.M. 26 maggio 2017 dall’anno d’imposta 2017, in concomitanza con l’abbattimento dell’aliquota Ires (scesa dal 27,5% al 24%), si è passati ad una tassazione integrale, con una percentuale di imponibilità del 100 per cento.         

Un aspetto interessante, attiene al fatto che la nuova base imponibile del 100%, in capo agli enti non commerciali, dovrà essere utilizzata per i dividendi maturati dal 2017, e distribuiti dal 2018.

Diversamente, per i dividendi relativi a utili maturati fino al 31/12/2016, la base imponibile per gli enti non commerciali sarà ancora 77,74%, ma l’aliquota ires, già scesa al 24%, porterà ad un ulteriore abbattimento del prelievo fiscale complessivo.

Il carico d’imposta totale, infatti, si attesterà attorno al 18,65% (24% di 77,74%).

La successiva tabella propone la tassazione dei dividendi in capo al trust distinguendo il periodo di maturazione dell’utile.

La ripartizione appare più articolata rispetto al binomio: fino al 2016 / dal 2017 in quanto viene proposto un raffronto anche con la persona fisica che percepisce un dividendo qualificato, considerando la disciplina transitoria ormai agli sgoccioli.

Si ipotizza la distribuzione di un dividendo di mille.

 

Tabella n. 4 – tassazione dei dividendi: trust e persona fisica a confronto

anno maturazione utile in capo alla società
 fino al 2007
 dal 2008 al 2016
 2017
 dal 2018
 percettore
 trust
 persona fisica
 trust
 persona fisica
 trust
 persona fisica
 trust
 persona fisica
 quota imponibile

77,74%

40,00%

77,74%

49,72%

100,00%

58,14%

100,00%

100,00%

 imponibile

 777

 400

 777

 497

 1.000

 581

 1.000

 1.000

 aliquota IRPEF/ IRES/ SOSTITUTIVA

24%

43%

24%

43%

24%

43%

24%

26%

 aliquota IRPEF/ IRES/ SOSTITUTIVA

 187

 172

 187

 214

 240

 250

 240

 260

 tassazione complessiva

18,66%

17,20%

18,66%

21,38%

24,00%

25,00%

24,00%

26,00%

 

Nel caso della persona fisica abbiamo trascurato le addizionali regionali e comunali all’Irpef.

I dividenti erogati da società di capitali residenti al socio Trust ente non commerciale, sono assoggettati a tassazione con le seguenti modalità:

  • sul 77,74% del loro ammontare se si tratta di utili maturati fino al 2016;
  • sull’ intero ammontare se si tratta di utili maturati dal 2017.

I dividendi vanno dichiarati nel rigo RL1 del Modello Enti non commerciali.

Al riguardo, è bene precisare che la disciplina dei dividendi percepiti dal trust non ha carattere transitorio per cui non potrà in alcun modo (almeno si spera) da una interpretazione restrittiva dell’Agenzia.

In secondo luogo va ricordato come la tassazione in capo al trust opaco sia definitiva.

Infatti, la C.M. 48/E/2007, la bozza di circolare del 11 agosto 2021 e la stessa previsione normativa dell’art. 44 comma 1 lett. g sexies) del Tuir precisano/stabiliscono che la tassazione in capo al trust elimina ogni successiva tassazione in capo ai beneficiari.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Tassazione dei dividendi in caso di partecipazioni detenute in comunione

Dividendi: regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

Tassazione dei dividendi: una analisi comparata e le opportunità del trust

 

***

NOTE

[1] Si segnala, a tal riguardo, che nonostante la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio trova applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate entro il 31 dicembre 2017 (cfr. risoluzione 56/E/2019; DRE Piemonte risposta a istanza di interpello n. 901-498/2018).

Si veda, al riguardo, “Regime transitorio dividendi: verifica della consistenza della partecipazione” di Fabrizio Ricci e Gianluca Cristofori, in ecnews del 29 Aprile 2020.

[2] Consideriamo per comodità l’esercizio coincidente con l’anno solare.

[3] Il trust può dirsi un opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti, e a questo suo potere corrisponde la mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti.

I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee.

Diversamente, il trust trasparente è l’ipotesi contraria, e si ha quando il trustee è privo del potere discrezionale: deve attribuire i frutti ai beneficiari e questi sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.

 

A cura di Ennio Vial e Silvia Bettiol

Lunedì 26 settembre 2022

 

Fiscalità, adempimenti e opportunità della holding

Evento in Aula, in presenza

Una giornata di full immersion dedicata agli adempimenti e alla fiscalità della holding.

holdingData: Sabato 15 ottobre 2022 – ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00

Luogo: SeldHub, Via Ca’ Nave, 97 – Cittadella (PD)

Docenti: Dott. Ennio Vial, Dott.ssa Silvia Bettiol

Accreditamento per Commercialisti.

Offerta early booking attiva.

IN OMAGGIO il volume Fiscalità e adempimenti delle holding 2022

SCOPRI DI PIU’ >