Vediamo alcuni chiarimenti sulla tassazione in sede di distribuzione dei dividendi: ricordiamo che le variazioni sulla normativa fiscale incidono in caso di distribuzione di utili stratifcati nel tempo. Analisi anche di un caso pratico…
Distribuzione utili: aspetti generali
Il TUIR prevede regole particolari per il concorso al reddito degli utili provenienti da soggetti IRES, percepiti – rispettivamente – da soggetti IRPEF e da altri soggetti IRES.
In particolare, secondo l’art. 47, comma 1, del TUIR, il concorso al reddito imponibile della persona fisica percipiente è limitato al 40% dell’ammontare dell’utile.
Tale misura percentuale è stata in seguito elevata al 49,72% (D.M. 02.04.2008), e quindi ha lasciato il posto a una tassazione tramite ritenuta a titolo di imposta del 26% sulla totalità dell’utile percepito, allineata a quella già praticata nei confronti dei soli percettori di utili da partecipazioni non qualificate (al di sotto di una determinata soglia dimensionale).
In caso di socio percipiente soggetto IRES, opera invece l’esclusione dal reddito del 95% dell’ammontare del dividendo (art. 89, comma 2, TUIR).
Indipendentemente dall’esistenza di una delibera assembleare, si presumono (in modo assoluto) prioritariamente distribuiti:
- l’utile dell’esercizio;
- le riserve di utili, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Al riguardo si analizza e si commenta una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.
Argomenti trattati:
- La presunzione di distribuzione degli utili
- Utili e “realizzo”
- Innovazioni 2018
- Alcune considerazioni sulla tassazione dei dividendi
- Dividendi non qualificati
- Un caso di distribuzione di riserve ai soci
- Il quesito
- Ricostruzione normativa
- Stratificazione temporale
- Soluzione fornita
***
La presunzione di distribuzione degli utili
A norma dell’art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, indipendentemente da quanto stabilisce la delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio, nonché le riserve di utili, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Si tratta di una presunzione assoluta, che intende evitare che le distribuzioni formalmente qualificate nelle tipologie di cui all’art. 47, comma 5, TUIR (aventi natura di “capitale”) possano in realtà celare distribuzioni di utili.
Ciò in quanto le distribuzioni di riserve di capitale non costituiscono utili, e quindi no