La nuova magistratura e il nuovo processo tributario

Dopo oltre 20 anni dalla presentazione del progetto di riforma della Giustizia e del processo tributario, al quale la testata del Commercialista Telematico e uno dei suoi più prestigiosi collaboratori, l’avv. Maurizio Villani, hanno dato un enorme contributo per la sua realizzazione e tra mille scetticismi, in larga parte ancora presenti, è stata avviata dal 16/9/2022 la quinta magistratura e il nuovo processo tributario.
Vediamo in sintesi le principali novità della riforma, di cui alcune già operative e altre differite.

Riforma della Giustizia Tributaria e nuovo processo tributario: le principali novità

quinta magistratura nuovo processo tributarioDal 16/9/2022 parte la quinta magistratura e il nuovo processo tributario, dopo oltre un secolo di sostanziale immobilismo normativo e procedurale.

Non è soltanto una modifica di facciata – come qualcuno ancora vorrebbe lasciare intendere – ma è una vera e propria rivoluzione copernicana che come ogni rivoluzione abbisognerà di alcuni aggiustamenti volti a migliorarla, ma si tratta, in ogni caso, di un provvedimento fondamentale che ha gettato le basi per una riforma sostanziale del reclutamento dei giudici tributari che diventano giudici professionali a tempo pieno con remunerazioni adeguate alle funzioni loro assegnate (abbandonando quella caratteristica di giudici parzialmente “a cottimo”) e per la riforma del processo tributario con l’obiettivo di riequilibrare diritti e obblighi delle parti contrapposte: il Fisco da un lato e i contribuenti dall’altro.

Non si può negare, ad esempio, che l’ammissione della prova testimoniale scritta o le nuove regole riguardanti l’onere della prova non costituiscano una grande novità nel quadro del nuovo processo tributario.

Certo, ci sono aspetti della riforma qui tracciata che richiedono degli aggiustamenti o delle integrazioni, ma “il dado è tratto” e con questa legge si entra in una nuova era dei rapporti contribuente-fisco-giustizia tributaria.

 

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Una sintesi delle principali modifiche

Iniziamo subito col dire che dal 16/9/2022, entrando nelle aule delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, si saluteranno i giudici con l’espressione: Signori giudici della Corte di Giustizia Tributaria, buongiorno!

Mai più useremo come intestazione nei ricorsi le espressioni: Commissione Tributaria provinciale o regionale o forse le faremo precedere dalla preposizione latina “ex” il tutto messo tra parentesi e al di sotto della nuova intestazione Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, soltanto per i ricorsi presentati all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa processuale.

Non si tratta di un puro cambio di denominazione degli organi giurisdizionali tributari, ma la conferma normativa che ci troviamo di fronte alla Quinta Magistratura.

 

Il nuovo processo tributario: cosa cambia da subito

Oltre al cambio di denominazione degli organi giurisdizionali tributari, entra subito in vigore la regola della prova scritta testimoniale.

Il giudice, dal 16/09/2022, può ammettere la prova testimoniale scritta ove lo ritenga necessario ai fini del giudizio e anche senza l’accordo delle parti.

La prova testimoniale è assunta secondo le regole di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile con la precisazione che se la pretesa tributaria è basata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale deve attestare circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Da subito decorre la maggiorazione del 50% delle spese di giudizio nel caso in cui una delle parti o il giudice formula una proposta conciliativa che senza giustificato motivo non viene accettata, ove il riconoscimento delle sue pretese sia inferiore al contenuto della proposta.

Inoltre i giudici per i ricorsi notificati dal 16/9/2022 e soggetti a reclamo potranno formulare proposta conciliativa.

Decorrono dal 16/9/2022 le seguenti modifiche[1]:
  • cambio denominazione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado;
     
  • nuove regole sulla sospensiva con fissazione dell’udienza entro 30 giorni;
     
  • ammissione della prova scritta testimoniale;
     
  • l’obbligo di onere della prova della pretesa tributaria spetta al Fisco e il giudice ha il potere di annullare l’atto privo di prova;
     
  • maggiorazione del 50% delle spese di giudizio per conciliazioni rifiutate e con proposta confermata in giudizio o per rigetto del reclamo o non accettazione posta in mediazione con proposta confermata dal giudice;
     
  • nel caso di condanna al pagamento delle spese processuali conseguenti alla proposta di mediazione del contribuente non accolta dall’Ufficio, ma riconosciuta in giudizio, ebbene in questi casi può configurarsi emersione di responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta;
     
  • conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria;
     
  • esclusione della garanzia per sospensive richieste da soggetti con affidabilità fiscale pari a 9.

 

Cosa cambia con decorrenza differita

Dall’1/1/2023 i ricorsi di valore non superiore a 3.000 euro saranno trattati da Giudice monocratico in primo grado e sempre dalla stessa data viene istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia, l’Ufficio Ispettivo e l’Ufficio del Massimario nazionale.

Per i ricorsi notificati dal 01/09/2023 tutte le udienze monocratiche e le sospensive si tengono in modalità da remoto; mentre le altre si terranno da remoto su richiesta di tutte le parti.

 

Cessazione dal servizio per i componenti delle Corti di Giustizia

Dal 2023 cesseranno i componenti delle Corti di Giustizia che hanno compiuto 74 anni e “a scalare” cesseranno il servizio dal:

  • 01/01/2024 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2023 o nel corso del 2024 i 73 anni di età;
     
  • 01/01/2025 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2024 o nel corso del 2025 i 72 anni di età;
     
  • e dal 01/01/2026 i giudici che abbiano compiuto entro il 31/12/2025 o nel corso del 2026 i 71 anni di età;

Dal 01/01/2027, la cessazione dal servizio dei componenti delle Corti di Giustizia tributarie avverrà al compimento del 70 esimo anno di età.

 

Liti definibili pendenti presso la Cassazione

Secondo alcuni commentatori la norma non è chiara perché il testo di legge stabilisce che può essere chiesta la definizione delle controversie pendenti alla data del 15/07/2022.

Ma successivamente, nel precisare il concetto di lite pendente presso la Cassazione stabilisce che per lite pendente si intende la controversia per la quale il ricorso in Cassazione è stato notificato entro la data di entrata in vigore della norma e cioè entro il 16/09/2022.

Una formulazione che estenderebbe, a questo punto, considerato che, a giudizio di chi scrive, una lite per essere pendente deve essere anche stata notificata, la definibilità alle controversie riguarderebbe tutte le controversie esistenti e in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La definizione di dette controversie deve avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che scadendo il 120° giorno il 14/01/2023 – che è un sabato – il termine risulta prorogato al primo giorno successivo lavorativo, vale a dire al 16/01/2023.  

La definizione avverrà mediante presentazione, nel medesimo termine, della domanda di definizione della lite pendente, accompagnata dal pagamento delle somme dovute.

Fino a tale data il contribuente, con apposito atto diretto al giudice, può richiedere la sospensione del processo.

Se entro il 14/03/2023 non risulta presentata alcuna istanza di trattazione, il processo di considera estinto

L’eventuale diniego alla definizione va notificato entro 30 gg. e il contribuente ha la possibilità di impugnare in Cassazione il provvedimento di diniego entro 60 gg. 

 

L’onere della prova è a carico del Fisco

Una novità importantissima è costituita dall’imputazione dell’onere della prova della pretesa tributaria al Fisco.

L’art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992 nel definire i nuovi poteri delle Corti di Giustizia tributaria prevede che: l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contradditoria o se comunque è insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa e l’irrogazione di sanzioni.

Si tratta, come si vede, di modifiche radicali del processo tributario.

 

Fonte: Legge n. 130/2022.

 

Alcuni suggerimenti di lettura per approfondire:

Riforma della Giustizia Tributaria: giudice monocratico e nuova conciliazione

E’ legge la riforma del processo tributario

Nasce la Magistratura Tributaria, la riforma della Giustizia e del Processo

Riforma della Giustizia Tributaria: la Quinta Magistratura secondo il Governo

 

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NOTA

[1] Focus de il Sole 24 Ore del 15/09/2022 dal titolo: “Giustizia tributaria che cosa cambia con la riforma”, pag. 2

 

A cura di Enrico Larocca

Martedì 27 settembre 2022