Prova testimoniale scritta per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022

di Isabella Buscema

Pubblicato il 12 settembre 2022

La recente riforma della Giustizia Tributaria impatta anche su alcuni istituti tipici del processo tributario. Essa supera, in particolare, il divieto di prova testimoniale, in presenza di specifici presupposti.
Ammette inoltre la prova testimoniale sia in primo grado sia in secondo grado ma solo in forma scritta, escluso il giuramento.

La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 di Riforma della Giustizia Tributaria, ha introdotto la possibilità per il contribuente di ottenere deposizioni a suo favore da fare entrare nella causa, in modo che il giudice possa esaminarle e tenerne conto per prendere una decisione favorevole al contribuente stesso.

L’intento di introdurre la prova testimoniale scritta è certamente meritorio. [1]

Rimane, peraltro, da chiarire quali sono le circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale che permettono la prova testimoniale scritta.

La testimonianza quando può intervenire nel processo tributario per smentire o contraddire, quanto ha verbalizzato la Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, durante le attività di verifica?

Il testimone è chiamato a dichiarare come false le attestazioni rilasciate a verbale da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni?

 

La prova testimoniale nella riforma del processo tributario: il parere della Consulta

prova testimoniale scrittaIl testo previgente dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, escludendo la prova testimoniale non garantiva il principio di parità delle parti processuali.

L'esclusione della testimonianza nel processo tributario secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 18/2000) non vìola il principio della parità delle parti: è giustificata dall'inesistenza del principio costituzionale di necessaria uniformità delle regole processuali, è giustificata dal carattere documentale del processo tributario, è giustificata dalla specificità del processo tributario rispetto a quello civile o amministrativo, è espressione di scelta discrezionale del legislatore ordinario che può stabilire con riferimento a ciascun tipo di processo i mezzi di prova esperibili e le modalità per la loro assunzione.

Rileva, in particolare, la Consulta che il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi raccolte nella fase dell'accertamento (cd. testimonianze anomale) è quello indiziario e pertanto le stesse dichiarazioni hanno un'efficacia diversa da quella testimoniale e non sono idonee, senza il suffragio o supporto d'altri elementi, a costituire il fondamento della pronuncia.

In buona sostanza, le dichiarazioni di terzi (es. acquirenti d'appartamenti) raccolte dalla Polizia Tributaria nel processo verbale di constatazione, privo d'efficacia probatoria privilegiata, possono essere valorizzate, dopo essere state recepite non acriticamente dall'ufficio, come presunzioni gravi precise e concordanti solo se accompagnati da altri elementi o argomenti di riscontro.

 

Prova testimoniale tradizionale

La prova testimoniale è la narrazione dei fatti della controversia rivolta al giudice nel corso del processo e con determinate forme da soggetti che non sono parti del rapporto controverso.

Essa presenta le seguenti caratteristiche: inclusione tra le prove costituende; terzietà del teste rispetto alle parti; processualità, poiché è assunta, secondo determinate modi, nel rispetto del principio del contraddittorio; oralità, poiché la deposizione è trasfusa in un processo verbale solo per valutarne la credibilità.

 

Prova testimoniale scritta

Nel nuovo comma 4 dell'art. 7, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 viene espressamente previsto che la Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme della “testimonianza scritta”[2] di cui all’art. 257 bis codice procedura civile.

Il giudice non è obbligato ad autorizzare l'assunzione testimoniale scritta.

Esso può non ammettere la testimonianza scritta allorché ritenga idonee e sufficienti per la decisione della controversia, le risultanze processuali.

L’istanza di assunzione di testimonianza scritta non determina un obbligo di far luogo al suo accoglimento ma conferisce soltanto un potere