Nasce la Magistratura Tributaria, la riforma della Giustizia e del Processo

Entrerà in vigore dal prossimo venerdì 16 settembre 2022, la riforma strutturale della giustizia tributaria tra cui alcune norme riguardanti il processo tributario.
Facciamo il punto sulle tempistiche delle singole novità.

La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’1 settembre 2022), che entrerà in vigore venerdì 16 settembre 2022, ha riformato strutturalmente la giustizia tributaria ed una parte del processo tributario. Esaminiamo le diverse disposizioni legislative

 

Principali normative che entrano in vigore alla data di entrata in vigore della presente Legge (il 16 settembre 2022):

  • nuova denominazione “Corte di giustizia tributaria di primo grado” e “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”, da inserire subito come intestazione nei prossimi ricorsi ed appelli;
     
  • la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari speciali e dai giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
    I magistrati tributari sono reclutati per concorso pubblico;
     
  • l’organico dei magistrati tributari speciali è individuato in 448 unità presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado (totale 576);
     
  • le nuove sezioni sono composte da un presidente, da un vice presidente e da due magistrati o giudici tributari;
     
  • ai magistrati tributari speciali reclutati per concorso pubblico si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili; avranno un ruolo autonomo e distinto rispetto al ruolo del 2011 dei giudici tributari non vincitori di concorso pubblico, mentre per i giudici tributari non vincitori di concorso pubblico la nomina continua a non costituire in nessun caso rapporto di pubblico impiego;
     
  • la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico scritto ed orale, con riserva di posti del 30% per gli attuali giudici tributari non vincitori di concorso pubblico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo;
     
  • al concorso per esami sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM 77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.
    È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:

    1. essere cittadini italiani;
    2. avere l’esercizio dei diritti civili;
    3. essere di condotta incensurabile;
    4. non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
    5. gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
       
  • formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari;
     
  • opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all’art. 4, comma 39-bis, della Legge n. 183 del 12/11/2011 e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data; il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine  giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata,  anche  se ha assunto altri uffici dello Stato, non  può essere  riammesso  in magistratura, ma la  disposizione  che  precede  non  si  applica  a   chi,   già appartenente   all’ordine   giudiziario,   sia    transitato    nelle magistrature speciali ed in  esse  abbia  prestato  ininterrottamente servizio (art. 211 dell’ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
     
  • l’udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell’udienza; in ogni caso, l’udienza di trattazione della sospensiva non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di merito (come, purtroppo, spesso è accaduto in questi anni);
     
  • la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” – ISA;
     
  • presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria; il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui sopra (purtroppo, rimane il c.d. tetto di cristallo perché i nuovi speciali magistrati tributari non possono far parte della suddetta Sezione tributaria della Corte di cassazione);
     
  • l’amministrazione fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
    Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
    Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

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A cura di Maurizio Villani

Mercoledì 7 settembre 2022

 

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