Accertamenti fiscali sugli adempimenti telematici degli intermediari e applicazione della tariffa: ennesima inversione dell’onere della prova?

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 15 settembre 2022

Come è noto il Fisco ha accertato alcuni redditi di commercialisti basandosi sulla vecchia tariffa professionale: a ciascun invio telematico dovrebbe corrispondere un compenso, che peraltro viene anche presunto incassato.
E’ questa la logica del ragionamento presuntivo di alcuni uffici territoriali che, ricavando dall’Anagrafe tributaria il numero delle trasmissioni effettuate dall’intermediario sottoposto a controllo ricostruiscono l’ammontare dei compensi del professionista.
Ci si chiede se, alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali, il metodo analitico induttivo adottato dall’Amministrazione possa essere ritenuto fondato su una presunzione avente il carattere di gravità, precisione e concordanza.

Gli accertamenti analitico - induttivi sugli intermediari

accertamenti intermediari applicazione tariffaSi ha notizia [1] che, su scala nazionale, gli uffici di controllo istituiti presso le Direzioni provinciali hanno recapitato in queste settimane accertamenti fiscali riferiti a posizioni di Intermediari telematici. Il metodo di indagine prescelto, adottato sotto forma di accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29/09/1973, n. 600, ha valorizzato le informazioni contenute nell’anagrafe tributaria ove sono stati reperiti il numero dei dichiarativi trasmessi dall’intermediario abilitato all’Agenzia delle entrate - modelli Unico, Redditi IVA e altri...

Le richieste per maggiori imponibili non dichiarati vengono desunti per effetto del rapporto tra il numero delle trasmissioni telematiche effettuate e le fatture emesse dal professionista.

Sulle prestazioni non fatturate l’ufficio applica i parametri tariffari della Tabella C del DM 140/2012 recante il Regolamento per la determinazione dei parametri in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.

Pertanto, in considerazione dei dati acquisiti - vale a dire del numero delle dichiarazioni inviate telematicamente e dei compensi percepiti documentati da fattura - l’ufficio desume l’incasso da parte del professionista di un compenso – parametrato ai valori indicati nella Tabella C del D.M. 140/2021 - per ogni singola prestazione che non trova riscontro nelle fatture emesse nell’anno di ultimazione della prestazione medesima.

L’ammontare di tali compensi medi viene attratto ad imposizione ai fini irpef ed iva, con contestuale aggravio di sanzioni ed interessi.

 

La posizione dei Commercialisti

Lo scorso 4 agosto, l’Associazione Nazionale dei Commercialisti ha preso posizione sulla vicenda attraverso la lettera, prot. N. 220/2022, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle entrate ed al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L’Autorevole organo interpretativo ha rappresentato le condizioni di criticità nell’esercizio del diritto di difesa da parte dei colleghi destinatari degli avvisi di accertamento cui, a fronte di meri elementi indiziari, spetterebbe l’onere di provare le ragioni della mancata parcellizzazione delle prestazioni.

In tale direzione l’Associazione stigmatizza il comportamento degli uffici finanziari riluttanti nell’acquisizione della documentazione prodotta da parte dei Colleghi tra cui:

  • copia dei mandati professionali sottoscritti insieme al