Nuove regole sull’onere della prova con la Riforma del Processo Tributario (anche per le controversie di rimborso)

di Isabella Buscema

Pubblicato il 19 settembre 2022

La Legge di riforma del Processo Tributario detta una precisa disciplina in tema di prova e ripartizione del relativo onere. L'Ufficio fiscale deve sempre provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (il famigerato onere della prova) senza alcuna inversione a danno del contribuente.
Si tenta di garantire la parità delle posizioni processuali tra le parti in causa, in modo che ciascuna di essa possa compiutamente svolgere le proprie pretese, il che serve a superare le difficoltà tecniche nell’elaborazione della pronuncia finale e salvaguarda il valore della terzietà del giudice, che conserva una posizione d’equidistanza dall’attore e dal convenuto.

L'entrata in vigore della Legge di Riforma della Giustizia Tributaria e del Pro cesso tributario

prova in giudizio tributarioÈ stata pubblicata, il 1° settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 130 del 31 agosto 2022. La predetta novella normativa entra in vigore a partire dal 16 settembre 2022.

La ratio della novella è consentire la trattazione della controversia più spedita e migliorare la qualità delle pronunce, attuando una maggior uniformità delle soluzioni adottate dalla magistratura tributaria in fattispecie analoghe.

L'articolo 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130, introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546[1], ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Processo tributario: la nuova prova in giudizio[2] per le violazioni contestate con l’atto impugnato

La decisione del giudice deve essere fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Il giudice non può emanare decisioni di non liquet.

È ius receptum che la presunzione di legittimità dell’atto amministrati che addossa al contribuente l’onere della prova contraria, non opera come criterio di riparto dell’onere della prova in materia tributaria.

 

Le nuove regole sull'onere della prova

Nell’ambito del rapporto d’imposta spetta al Fisco l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa erariale mentre incombe sul contribuente la prova del fatto modificativo ed estintivo dell’obbligazione tributaria.

Il contribuente deve provare i fatti che comportano una riduzione del carico fiscale, che costituiscono il diritto al rimborso, o il diritto all’agevolazione o esenzione fiscale.

Il Fisco deve fornire la prova dell’esistenza nell’an e nel quantum dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria e, pertanto, non è ammissibile addossare al contribuente l’onere di fornire la prova contraria consistente nell’inesistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria affermati e non dimostrati con l’atto impositivo.

Esso è gravato, in sede di contenzioso. dell’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, perché riveste la posizione sostanziale di creditore.

La veste di parte attrice in senso sostanziale è assunta dal Fisco; il contribuente è for