Redditi 2022: il quadro RR per soggetti che hanno goduto dell'esonero contributivo

Alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RR del Modello redditi 2022 per i soggetti (lavoratori autonomi e professionisti) cui spetta l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.

Esonero contributivo ex Legge di Bilancio 2021: indicazione nel quadro RR del Modello Redditi

quadro rr esonero contributivoLa legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/20) ha previsto un esonero contributivo sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero trovava applicazione nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun iscritto.

Tale esonero va riportato nel modello Redditi, ovviamente nel quadro RR.

Ed infatti, tale quadro contiene nuovi campi in cui indicare l’importo oggetto di esonero contributivo parziale.

Quanto riconosciuto a titolo di esonero – comunicato dall’INPS sul cassetto previdenziale – andava portato in riduzione dell’importo a debito in sede di versamento dei contributi tramite modello F24.

 

Le istruzioni dell’Agenzia Entrate

Vediamo allora cosa dicono le istruzioni al quadro RR, rispettivamente nelle sezioni I e II.

Le istruzioni al quadro RR, sezione I, precisano che i contributi dovuti, determinati applicando al reddito minimale e a quello eccedente le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza, devono essere riportati, rispettivamente, nelle colonne 11 e 25 “al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero”

La quota di contributi previdenziali oggetto di esonero è riportata nella colonna 23 (per artigiani e commercianti che non hanno versato le rate sui contributi minimi), oppure nella colonna 37 (per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo) del rigo RR2/RR3.

La sezione I del quadro RR è quindi strutturata in modo tale che l’importo a debito che si evidenzia nelle colonne 16 (contributo a debito sul reddito minimale) o 29 (contributo a debito sul reddito che eccede il minimale) di tali righi non tenga conto della quota di contributi non versata per effetto dell’esonero, né residua a debito in capo all’iscritto.

Tale importo a debito sarà diminuito di quanto concesso a titolo di esonero in sede di versamento dei contributi.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’esonero aveva ad oggetto i contributi dovuti a titolo di acconto per l’anno d’imposta 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sempre nel suddetto limite massimo di 3.000 euro.

 

I chiarimenti dell’INPS

L’INPS, con circolare n. 124/2021 aveva inoltre chiarito che:

  • l’esonero variava a seconda dell’iscritto, essendo relativo ai contributi calcolati con aliquota complessiva pari al 24%, se egli era soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, o al 25,98%, se privo; in ogni caso, erano esclusi dal beneficio i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi);
     
  • il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta era quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, del modello REDDITI PF 2021 esposto con il codice “11”.

Nell’ambito del quadro RR, sezione II, del modello REDDITI PF 2022, l’utilizzo della disposizione agevolativa deve essere segnalata barrando la colonna 1 del nuovo rigo RR9 ed indicando il contributo oggetto di esonero in casella 2.

Il contributo a debito che si evidenzia al rigo RR7 non tiene conto della quota di contributi oggetto dell’esonero parziale.

Peraltro, tra gli acconti (del rigo RR6 colonna 3) vanno indicati esclusivamente gli importi versati con il modello F24 per il periodo di imposta 2021.

Anche in questo caso, l’effettivo importo a debito è determinato in sede di versamento sottraendo all’importo del rigo RR7 quanto riconosciuto a titolo di esonero.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 13 maggio 2022