Dall’1 Luglio 2022, i contribuenti forfettari (ed i minimi) dovranno emettere fattura elettronica qualora i ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, risultino essere stati di entità superiore a € 25.000.
In questo articolo vediamo quali sono le sanzioni per l’emissione di fattura cartacea irregolare o fuori dai termini, come vanno gestiti gli adempimenti con l’estero (esterometro e rapporti con san Marino) e come andrà gestita la numerazione delle fatture.
A partire dal prossimo 1 luglio i soggetti forfettari con ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000,00 sono obbligati a emettere la fattura elettronica.
I clienti degli studi professionali hanno segnalato alcuni dubbi:
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se in luogo della fattura elettronica il committente o il cessionario riceve una fattura cartacea come si deve comportare?
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sono previste sanzioni in caso di non emissione di fattura elettronica?
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l’esterometro deve essere sempre redatto?
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nei rapporti con la Repubblica di San Marino è necessaria la fattura elettronica?
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l’obbligo di emissione di fattura elettronica determina la ricezione esclusiva in tale formato oppure sussiste la possibilità di continuare a richiedere ai fornitori la fattura cartacea?
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Per la numerazione delle fatture è necessario ricominciare con il n. 1?
Vediamo di analizzare la risposta a questi dubbi sorti a seguito dell’avvio dell’obbligo solo parziale di emissione della fattura elettronica, necessario per forfettari e contribuenti minimi al disopra del suddetto limite di 25.000 euro.
Obbligo parziale di fattura elettronica per forfettari e minimi
Con l’art. 18, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. “Decreto PNRR 2”), variando il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, è stata disposta la soppressione dal 1° luglio 2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Ne deriva, di conseguenza, che, da detta data, sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
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i contribuenti minimi;
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i soggetti che applicano il regime forfetario;
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coloro che rientrano nell’ambito del regime forfetario ex L. 398/1991 – associazioni sportive,
aventi ricavi e/o compensi del periodo d’imposta 2021, ragguagliati ad anno, di entità superiore a € 25.000,00 (invece per i soggetti al disotto di detto limite l’avvio dell’obbligo è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2024).