Criptovalute e NFT: prospettive fiscali e di monitoraggio

Il Disegno Legge presentato in Senato recante “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio” rappresenta un passo in avanti verso la regolamentazione degli aspetti fiscali delle criptovalute, anche sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio…ma sarà il passo giusto?

criptovalute valute virtuali antiriciclaggioIl Disegno Legge numero 2572 del S.I. recante “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio” individua il momento impositivo non già con il momento del prelievo, come avviene con le valute estere, quanto piuttosto con “l’utilizzo delle criptovalute come mezzo di pagamento o la sua conversione in una valuta tradizionale, superando di fatto la nota Risoluzione 72-E del 2016 di emanazione dell´Agenzia delle Entrate.

Trattasi come detto di un Disegno di Legge e pertanto una proposta destinata ad essere analizzata dai vari organi legislativi competenti ed eventualmente a tradursi o meno in Legge, tuttavia contiene delle novità di sicuro interesse, da approfondire fin d’ora, ma anche vuoti normativi rispetto a strumenti che si stanno imponendo all’attenzione del pubblico, quali ad esempio la disciplina degli NFT, che potrà essere colmata – ci auguriamo – attraverso l´esercizio della discussione parlamentare.

 

Disegno di legge sulle criptovalute: cosa prevede

Una delle più rilevanti novità proposte dal Disegno di Legge è che non verranno considerate fiscalmente rilevanti le conversioni tra criptovalute (crypto-to-crypto trades); la tassazione avverrà solo nel momento in cui il contribuente ritornerà alle valute tradizionali, le cosiddette valute fiat, realizzandosi in quel momento l’evenatuale plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette.

Questa è una delle varie novità proposte dal disegno di legge in discussione, tuttavia è bene partire dal principio ovvero dalla definizione di valute virtuali in esso contenuto e che recita come segue:

“Le valute digitali sono indicate come denaro digitale e sono ritenute, dall’Autorità bancaria europea (ABE), rappresentazioni di valori digitali che non sono nè emesse da una banca centrale o da un ente pubblico, nè tantomeno necessariamente legate ad una valuta avente corso legale, ma accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento, e che possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente”.

La definizione sopra riportata pone una linea di demarcazione ben netta tra quello che è denaro “pubblico” [, o quello che presumibilmente sarà l´euro digitale (CBDC – Central Bank Digital Currency) la cui emissione è di pertinenza della Banca Centrale Europea (BCE) e il cui disegno e implementazione è tuttora in una fase per così dire di “valutazione” a differenza dei notevoli passi avanti compiuti, ad oggi, rispettivamente dal “Digital Yuan” e dalla posizione della Fed US Americana circa il prossimo “Digital Dollar”;] e il denaro cosiddetto “privato” ovvero le criptovalute.

Il Regolamento MiCA – Market for Crypto Assets – è stato introdotto dalla Commissione europea nel settembre 2020 e adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2021, per “creare un quadro normativo per il mercato delle criptovalute che supporti l’innovazione e sfrutti il potenziale delle crypto, in modo tale da preservare la stabilità finanziaria e proteggere gli investitori”, e tuttora in visione presso il Parlamento Europeo.

Si ritiene che questo possa essere dovuto non solo a pericoli di potenziale “instabilità” di carattere finanziario ma anche a spazi di manovra futura, in termini di imposizione fiscale, quando il famigerato MiCA potrà diventare Regolamento Europeo, presumibilmente non prima della fine del 2024, e la possibile aggiunta di una DAC 8 che andrà necessariamente a coprire tutte quelle attività collaterali all´introduzione delle valute digitali non coperte dal MicA, quali NFT e tutte le attività di finanza decentralizzata. – “Decentralized Finance”.

 

Il nuovo registro per il monitoraggio delle criptovalute anche a fini antiriclaggio

Tornando al disegno di legge in discussione, questo indica obblighi e adempimenti indispensabili per gli operatori del settore che dovranno iscriversi ad un apposito registro gestito dall’OAM.

Il nuovo Registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori) è attivo per operatori in valuta virtuale, con iscrizione obbligatoria per tutti i prestatori di servizi relativi alle criptovalute: i soggetti che già operano in Italia hanno tempo fino al 15 luglio (60 giorni dall’attivazione della piattaforma) mentre per chi entrerà successivaemnte sul mercato l’iscrizione sarà necessaria prima di iniziare l’attività.

 

Criptovalute: registro OAM e obblighi antiriciclaggio

All´organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è affidato il compito di verificare la correttezza e la sussistenza delle informazioni fornite ottemperando così di fatto agli obblighi di antiriciclaggio (AML) previsti dalla V Direttiva e gli obblighi di KYC (Know your Customer).

Con riguardo alla V direttiva richiamata, il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. 252 il D.lgs. n. 125/2019, il quale ha apportato integrazioni e significative modifiche ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, determinando l’attuazione della direttiva 2018/843 (indicata di seguito come V Direttiva) di modifica della direttiva UE n. 2015/849 (IV Direttiva), avente ad oggetto la prevenzione nell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

L’entrata in vigore del D.lgs. n. 125/2019, avvenuta il 10 novembre 2019, ha apportato rilevanti modifiche al D.lgs. n.231/2007 (indicato di seguito “Decreto Antiriciclaggio”).

I prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cosiddetti “Exchange” dovranno trasmettere all’OAM, per via telematica, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, ed in particolare: i dati identificativi del cliente e quelli sintetici relativi all’operatività complessiva per singolo cliente.

 

Tassazione delle criptovalute: le possibili modifiche al TUIR

Un´ulteriore novità è legata alle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per stabilire espressamente l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.

In particolar modo non viene attribuita alcuna rilevanza al concetto di “prelievo” ma viene invece introdotta la rilevanza fiscale soltanto per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere.

Ne consegue ad esempio l’irrilevanza fiscale delle “crypto-to-crypto trades” che non cristallizzano la manifestazione di ricchezza, riscontrabile soltanto nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile, nonché l’irrilevanza fiscale delle operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, valute virtuali (come ad esempio operazione di staking, yield farming, ecc.), per le quali similarmente la manifestazione di ricchezza si verifica nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali.

Infine, in continuità con quanto già attualmente previsto dal TUIR in materia di valute estere (art. 67 comma 1-ter), l’imponibilità sarà subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui e disciplinata, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione.

E´ prevista altresì una soglia di tolleranza al su menzionato obbligo di monitoraggio, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all’estero: il monitoraggio sarà obbligatorio solo qualora il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d’imposta sia superiore a 15.000 euro.

Infine tra le novità previste dal disegno di legge vi è quella di una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale, sul modello già conosciuto della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate: il contribuente in questo caso potrà avvalersi di un’apposita perizia giurata e versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022.

I professionisti che effettuano le perizie, iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali, sono soggetti alle disposizioni previste dal codice civile e penale in materia di responsabilità della consulenza effettuata, con riferimento agli obblighi informativi previsti e della correttezza nello svolgimento.

 

Criptovalute e NFT in RW??

Concludiamo questa prima analisi del disegno di legge con un argomento che si ritiene mancante ma decisamente necessario: il dibattito sugli obblighi di compilazione della dichiarazione dei redditi si sta espandendo anche oltre le criptovalute, sono in particolare i Non-Fungible Token (NFT) a creare ulteriori dubbi sulla compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RW.

Ebbene, premesso che non esistono ad oggi prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate sugli obblighi per chi possiede NFT e che mancano norme al riguardo, si ritierne che gli NFT non vadano dichiarati nel quadro RW perchè hanno caratteristiche peculiari che distinguono questi asset digitali dalle criptovalute.

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 167/1990 devono essere inserite in questo apposito quadro della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero e le attivtità estere di natura finanziaria (qualora suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia). Gli NFT non sono “all’estero”; sono certificati digitali inseriti nella a-territoriale blockchain.

Come sostenuto da Dario Deotto (fondatore dello Studio Deotto Lovecchio & partners) al convegno di Rimini del 17 maggio u.s. (disponibile gratuitamente la registrazione) il quadro RW andrà compilato qualora l’NFT incorpori un diritto su un bene effettivamente esistente all’estero.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe forse in futuro considerare, per analogia, anche gli NFT come attività estere e quindi soggetti all’obbligo di monitoraggio tramite il quadro RW?

Nella prima e nelle successive stesure del MiCA, già più volte menzionato, gli NFT rappresentano certificati di proprietà rappresentativi di beni materiali e non, e pertanto “beni immateriali” alla stregua delle criptovalute, pertanto sarebbe ora di superare la Risoluzione AdE 72E del 2016, con una nuova pronuncia a tal proposito.

Come già indicato il quadro RW non è assolutamente di pertinenza degli NFT poichè questi non presentano alcuna analogia con le criptovalute, queste ultime destinate invece a essere eventualmente monitorate attraverso il quadro RW.

Specificatamente gli NFT infatti non sono mezzi di pagamento, non hanno un tasso di cambio, non sono investimenti detenui all’estero, non sono attività estere di natura finanziaria.

Per questo non si possono applicare le istruzioni alla compilazione del quadro RW previste appunto, al momento, per le criptovalute.

Il Disegno di Legge fin qui esaminato risulta essere pertanto un’ottima opportunità per essere integrato e includere e disciplinare gli NFT, i Non Fungible Token, quali asset digitali creati su piattaforme blockchain sotto forma di token che rappresentano oggetti digitali unici e riconoscibili, non fungibili appunto, recependo anzitempo quanto sarà previsto dal Regolamento Europeo MiCA, opportunamente emendato e tuttora in discussione presso il Parlamento Europeo.

Il Regolamento MiCA mira ad armonizzare il framework dell’Unione in materia di crypto-assets andando a prevedere specifichi obblighi e requisiti in capo ai soggetti coinvolti nell’emissione e nell’offerta di cripto-attività al fine di negoziare o fornire servizi connessi alle cripto attività nell’Unione Europea.

La classificazione ad asset digitali porterà presumibilmente alla classificazione degli NFT come beni immateriali, e come tali da esporre in bilancio; si suggerisce la possibilità di inserire nel modello di dichiarazione dei redditi un apposito rigo che possa permettere un adeguato monitoraggio, e non l´utilizzo del quadro RW per tutti i motivi fin qui esposti.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Criptovalute, NFT e altri assets digitali in attesa dell’inquadramento giuridico e fiscale

Le criptovalute, i cambiavalute e il Fisco nel 2022

La nuova anagrafe delle criptovalute – profili fiscali e antiriciclaggio

Mercato dei Bitcoin: sull’attività speculativa dei privati si applica l’Irpef

 

A cura di Antonio Lanotte

Lunedì 30 maggio 2022

 

Ti invitiamo ad approfondire meglio il mondo blockchain ed NFT ascoltando la registrazione (gratuita) di un interessantissimo evento tenutosi a Rimini il 17 maggio scorso:

Metaverso, NFT, Blockchain e Sostenibilità:
contraddizione o binomio?

 
CONVEGNO GRATUITO del 17 MAGGIO 2022
Per vedere la registrazione del convegno e scaricare il materiale didattico, iscriviti tramite la presente pagina.

criptovalute PROGRAMMA DELL’EVENTO

  • Imprese e sviluppo sostenibile (intervento a cura di PAOLA PIZZETTI, Vice-presidente ODCEC Reggio Emilia)
     
  • I possibili impieghi della Blockchain (intervento a cura di DIEGO DE SIMONE, Moonia Srl)
     
  • Metaverso ed NFT come opportunità per imprese e professionisti (intervento a cura di EUGENIO GIOVANARDI, Moonia Srl)

  • Gli aspetti giuridici e fiscali relativi a NFT, Criptovalute e Metaverso (intervento a cura di DARIO DEOTTO, Studio Deotto Lovecchio & Partners)

SCOPRI DI PIU’ >