La nuova anagrafe delle criptovalute

In Italia è in partenza la nuova anagrafe delle criptovalute, che avrà fini sia di antiriciclaggio ma anche fiscali: vediamo come funzionerà e quali dati raccoglierà…

Con il termine antiriciclaggio si intendono quell’insieme di misure volte alla prevenzione e contrasto delle fattispecie volte al riciclaggio di denaro derivante e/o destinato ad attività criminose, nonché di finanziamento del terrorismo.

Il pilastro fondamentale di tale disciplina si sostanzia in una collaborazione tra Stato ed operatori del settore, i quali, attraverso un’adeguata attività di verifica e monitoraggio, dovrebbero procedere alla segnalazione delle operazioni sospette.

 

Gli obblighi antiriciclaggio per professionisti e intermediari

anagrafe criptovaluteL’art. 41, del D.lgs. 231/2007 prevede infatti l’obbligo per professionisti, intermediari ed altri operatori di procedere con la segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), quando siano a conoscenza, ovvero abbiano sospetto o ragionevoli motivi di sospettare, che siano in corso, siano state compiute, o anche solo tentate, operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo.

 

Gli indicatori di anomalia

Al fine di agevolare gli operatori sono stati emanati, da parte di una pluralità di organismi (Banca d’Italia, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Interno), degli “indicatori di anomalia”, da intendersi comunque come dei semplici indirizzi, tra cui:

  • cospicua operatività con controparti stabilite in paradisi fiscali;

  • ricorso al prelevamento di contante per importi rilevanti, anche tramite conti personali di associati o amministratori, in assenza di giustificate motivazioni;

  • organizzazioni che non presentano alcuna contabilità dell’attività di raccolta e impiego dei fondi, ovvero presentano una contabilizzazione scarsamente trasparente.

Se da un lato, dunque, oggi aumentano le segnalazioni di operazioni sospette, evidenziando maggiore sensibilità degli operatori alla problematica, dall’altro, l’entrata in vigore del reato di autoriciclaggio e l’accresciuta attività ispettiva della Guardia di finanza, espongono del resto, in prima persona, gli stessi professionisti ai controlli ed alle sanzioni.

In un tale contesto, già per effetto della riforma realizzata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale erano inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

Il novero di tali destinatari diverrà più ampio con il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/843, che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ovvero di servizi di «salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono quindi monitorare le operatività connesse con valute virtuali e individuarne gli eventuali elementi di sospetto.

 

Le operazioni sospette per utilizzo di criptovalute

Le fattispecie oggetto di segnalazioni di operazioni sospette riferite all’utilizzo di criptovalute sono peraltro le più svariate: estorsioni on line, truffe e schemi finanziari piramidali, utilizzo di fondi pubblici, probabili collegamenti con la criminalità organizzata o connessioni con paradisi fiscali, bonifici all’estero e ricariche di carte prepagate.

Ma bisogna anche prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, evidenziando i profili a rischio, tra cui anche le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di virtual asset e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante:

  • ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, anche da diverse zone del territorio nazionale;

  • accrediti di bonifici, anche esteri;

  • ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

 

La nuova anagrafe delle Criptovalute

Infine, è stata finalmente introdotta anche l’Anagrafe delle criptovalute, sia per le operazioni che per i gestori.

I dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’economia e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’Oam (organismo agenti e mediatori).

Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.

Il censimento degli operatori, persone fisiche e società italiane e soprattutto straniere (il 90% del mercato è straniero), partirà 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia che istituisce il registro.

Il censimento non si limiterà, peraltro, a un monitoraggio dei dati sociali e anagrafici di chi esercita in Italia l’attività sulle criptovalute, laddove l’Oam dovrà inviare al Ministero dell’economia anche tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

In particolare: i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

Il registro sarà inoltre accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.

Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell’Economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet, con possibilità pertanto di accesso ai dati personali di coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate.

Non solo le piattaforme costituite in Italia e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.

In mancanza di tale registrazione, come detto, il loro sito sarà oscurato, come avviene per altre piattaforme di trading non conformi alle normative italiane e/o europee.

L’Oam dovrà comunque anche collaborare con le autorità di vigilanza, con la Guardia di finanza, con la polizia valutaria e con l’Antimafia e Antiterrorismo, fornendo, su richiesta, “ogni informazione e documentazione detenuta”.

 

Anagrafe delle criptovalute: i dati  che saranno raccolti

In conclusione, l’anagrafe delle criptovalute riporterà tutte le informazioni relative ad operatori ed operazioni su criptovalute svolte in Italia.

Nell’Anagrafe saranno in particolare incluse le seguenti informazioni:

  • I dati anagrafici degli operatori: nome e cognome, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio;

  • Estremi del documento per l’identificazione;

  • Indirizzo di posta PEC;

  • La tipologia di attività svolta in merito alle criptovalute;

  • Modalità in cui l’operatore presta un servizio;

  • I dati sull’indirizzo web da cui si opera.

Gli stessi dati devono anche essere indicati nel caso in cui ad operare con le criptovalute siano le società, o imprese con Partita Iva, aggiungendo in tal caso:

  • Denominazione della società;

  • La Partita Iva;

  • La tipologia giuridica e la sede legale;

  • Le modalità con cui viene svolto il servizio con le criptovalute.

Si tratta, in sostanza, di tutta una serie di informazioni che concorreranno certamente a rendere più trasparenti le operazioni svolte con le monete virtuali, ma che non risolveranno comunque il gap normativo che ancora caratterizza il settore.

Normativa che dovrà anche tenere conto della proposta di regolamento europeo Markets in Crypto- asset (MiCa).

Insomma un contesto giuridico in grande evoluzione.

 

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A cura di Giovambattista Palumbo

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