Una volta che la fattispecie criminosa di autoriciclaggio sia integrata in tutti i suoi requisiti, è del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, l’agente abbia meramente utilizzato o goduto personalmente dei beni a titolo personale, essendo quindi punibile qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi operato dal soggetto autore del delitto presupposto, successivo a precedenti versamenti, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, essendo il delitto in esame a forma libera.
Ai fini della ravvisabilità della fattispecie rileva qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro, quando concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro.
I chiarimenti della Cassazione su alcuni rilevanti aspetti dell’autoriciclaggio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5719 dell’11/12/2018, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di autoriciclaggio.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari.
Il G.I.P. aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere, per avere l’imputato, tra le altre, promosso un sodalizio criminale costituito allo scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e l’economia – segnatamente specificamente organizzato, con apposita predisposizione di strutture e suddivisione di compiti tra gli associati, allo scopo di acquisire compagini imprenditoriali in crisi, per lo più operanti nel settore dell’erogazione di servizi sanitari, per drenarne le risorse patrimoniali in direzione di altre società, così depauperandole dei beni destinati alla garanzia dei creditori ed impiegando le risorse così distratte in attività economiche ed imprenditoriali riconducibili alla sua sfera di interessi, o, comunque, del sodalizio criminale che aveva contribuito a promuovere, così da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle dette risorse.
Il ricorso per cassazione presentato nell’interesse dell’imputato denunciava, tra le altre, per quanto qui di interesse, il vizio di motivazione in punto di delibazione circa la gravità indiziaria in relazione ai delitti contestati, censurandosi gli errores in iudicando in cui era incappato il Tribunale con il ritenere che le condotte qualificate come distrattive integrassero anche quelle di autoriciclaggio, posto che, invece, si trattava di operazioni materiali destinate unicamente a distogliere risorse patrimoniali dalla finalità loro propria di garanzia delle obbligazioni e, comunque, in parte destinate al godimento personale, perché utilizzate per soddisfare debiti contratti in propri