Una recente sentenza della CGT di Vicenza ha acceso i riflettori su un caso limite: 14 giorni di ritardo nel pagamento di due rate da poco più di 10.000 euro hanno fatto scattare sanzioni per oltre 70.000 euro. Una sproporzione che ha spinto i giudici a richiamare con forza il principio di proporzionalità, aprendo una riflessione sull’equilibrio tra rigore e giustizia tributaria.
Il caso: irrogazioni di sanzioni per pagamento di rateazioni con ritardo di 14 giorni
Il caso oggetto della sentenza n. 50 del 20/01/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, ha riguardato una cartella di pagamento che recava l’iscrizione a ruolo di sanzioni ritenute dovute per un ammontare di euro 70.476,22 a motivo di un’asserita decadenza del beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 15 ter del DPR 602/1973, essendo il pagamento della 5° rata dei due piani rateali riferiti alle domande di definizione agevolata ex art. 6 , D.L 119/2018 per l’anno 2010 e per l’anno 2011, avvenuto il 30/09/2020 e, quindi 14 giorni dopo l’ultima scadenza (16/09/2020) utile come prorogata dall’art. 149 del D.L. 34/2020.
A fronte, quindi, di un ritardo di 14 giorni del pagamento delle due indicate rate per un ammontare complessivo pari a euro 10.230,95, veniva comminata la sanzione di euro 70.476,22.
Il principio di proporzionalità della sanzione tributaria
A tal proposito il Collegio di Vicenza ha osservato che l’Ufficio non ha tenuto conto del principio di matrice eurounionale di proporzionalità, che – quale parametro di legittimità delle sanzioni – opera nel nostro ordinamento in modo diretto.
Invero, alla luce del paradigma comunitario e nazionale del principio di proporzionalità, non appare necessario, sempre per il giudice di Vice