Franchigia doganale per le importazioni di DPI

La Commissione europea ha ufficialmente prorogato fino al 30 giugno 2022 la franchigia fiscale per le importazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia.
Prorogata inoltre l’esenzione dai dazi e dall’IVA per i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Esenzione dazi doganali e Iva: le nuove disposizioni sulle importazioni di DPI

franchigia doganale importazioni dpiFranchigie ed esenzione da dazi e Iva sono materie di stretta competenza dell’Unione europea e per questo si è reso necessario un atto della Commissione (la decisione 22 dicembre 2021, n. 2021/2313) per confermare, al momento fino al 30 giugno 2022, l’esenzione da dazi doganali e Iva per le importazioni di dispositivi medicali e di protezione individuale, barriere di difesa indispensabili per il contenimento del Covid-19.

Fino al 1° luglio 2022, salva ulteriore proroga, sarà quindi possibile effettuare tali operazioni senza oneri fiscali in Dogana, una misura che risponde all’esigenza di rendere più fruibili ed economiche tali necessarie protezioni, snellendo anche le procedure e gli adempimenti.

 

Requisiti per accedere alla franchigia doganale

Per accedere alla franchigia, le importazioni devono essere realizzate da enti pubblici o da società private espressamente autorizzate dagli Stati membri interessati, i quali sono tenuti a comunicare mensilmente alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi di prodotti ammessi nel territorio UE in assenza di dazi doganali e di Iva all’importazione.

Da tenere presente che tale esenzione non si applica alle importazioni effettuate in Francia, Lituania, Slovacchia e Cipro, poiché tali Paesi non hanno presentato richiesta di proroga alle Autorità dell’Unione europea.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle dogane, con la circolare 30 dicembre 2021, n. 46/2021, che ha rimarcato la piena continuità dell’esenzione in esame con quella precedentemente in vigore per i medesimi prodotti.

Continuano inoltre a essere efficaci le modalità di svincolo diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni mobili utili al contrasto della diffusione del virus COVID 19, secondo le procedure approntate dall’Agenzia delle dogane a partire dai primi mesi del 2020.

Da tenere presente che, mentre lo svincolo diretto è concesso solo ai determinati soggetti che svolgono regolarmente servizi di pubblica utilità, lo svincolo interessa anche le imprese private.

Per poter fruire di tali modalità di sdoganamento agevolato è tuttavia necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione alla Dogana di importazione.

 

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A cura di Sara Armella

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