Stabiliti nuovi dazi antidumping definitivi sui fasteners cinesi

Il 18 febbraio 2022 è ufficialmente entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, con il quale la Commissione europea istituisce, a oltre cinque anni di distanza dall’abrogazione della medesima misura, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (noti anche come fasteners) di origine cinese.

La normativa doganale in tema di dazi antidumping

dazi antidumping fasteners cinesiCom’è noto, i dazi antidumping, pur rientrando nell’ampia categoria dei tributi doganali, poiché riscossi in dipendenza dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio UE, non assolvono una funzione propriamente fiscale, tutelando i meccanismi competitivi, tramite un allineamento del prezzo del prodotto al suo valore reale.

Tali misure sono riferite esclusivamente alle importazioni, nello specifico intento di equiparare il prezzo del bene estero a quello nazionale, con l’applicazione di un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.

L’Unione Europea ha una competenza esclusiva in materia, gli Stati membri non hanno, pertanto, il potere di applicare autonomamente una misura antidumping.

Al contrario, la stessa Unione Europea non può perseguire intenti meramente protezionistici, dovendo rispettare i limiti previsti dalla disciplina internazionale, adottata in sede WTO.

La normativa unionale sul punto è contenuta nel Regolamento 1036/2016 che rappresenta il c.d. Regolamento base (in sostituzione del precedente Reg. 1225/2009), con il quale sono state trasposte nel diritto dell’Unione le norme contenute nel WTO Antidumping agreement (c.d. Codice antidumping WTO).

Affinché l’istituzione di un dazio antidumping sia legittima, occorre l’esistenza acclarata di:

  1. un margine di dumping;
  2. un effettivo grave pregiudizio per l’industria comunitaria;
  3. e un nesso causale fra il dumping e il pregiudizio.

 

Come riconoscere il dumping

Al riguardo occorre tuttavia segnalare come il dumping non è rappresentato da un prezzo “basso” rispetto agli standard commerciali europei, ma un prezzo all’esportazione più basso rispetto al valore applicato nel Paese di origine.

La determinazione di tale valore costituisce la tappa fondamentale per accertare l’esistenza di un eventuale dumping.

Nello specifico, per comparare i due prezzi, occorre individuare il prezzo relativo a un prodotto simile, applicato nel Paese esportatore nell’ambito di scambi commerciali ordinari.

Il principale metodo di determinazione di tale valore consiste nel fare riferimento ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel Paese esportatore.

In base a tale criterio, pertanto, è necessario avere riguardo al prezzo del prodotto nel suo mercato d’origine, verificando se il costo del prodotto esportato è inferiore.

 

La condizione del pregiudizio delle imprese dell’Unione europea

Per essere giustificata una misura antidumping deve essere fondata anche sulla dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio per le imprese europee che producono beni simili a quelli oggetto di dumping.

Tale pregiudizio è accertato sulla base di elementi oggettivi, che tengono conto del valore delle pratiche di dumping, degli effetti che esse provocano sui prezzi dei prodotti simili sul mercato unionale e, ancora, dell’influenza esercitata da tali importazioni sull’industria europea presa complessivamente.

Tale danno potrebbe anche essere solamente potenziale: in ragione a quanto disposto dall’art. VI del Codice antidumping WTO, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione, è sufficiente che esista anche solamente una minaccia circa la possibilità di subire un pregiudizio.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 1036/2016, occorre, tuttavia, che quest’ultimo sia notevole, o che vi sia la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria unionale, oppure un grave ritardo nella creazione della stessa.

 

Il nesso di causalità

In terzo luogo, deve, infine, essere dimostrato il nesso di causalità tra il dumping praticato dalle aziende extra UE e il pregiudizio sofferto dalle imprese europee.

Al riguardo, l’art. 3, par. 9, Regolamento 1036/2016 elenca alcuni criteri utili per la dimostrazione del nesso causale, tra cui gli effetti che il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping determinano sulle imprese dell’Unione Europea.

In particolare, l’accertamento del pregiudizio deve basarsi su prove concrete e documentate.

La verifica deve tener conto, in primo luogo, del volume di affari determinato dalle operazioni oggetto di dumping e dell’effetto sui prezzi di prodotti simili nel mercato interno nonché dell’incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di beni simili.

 

I nuovi dazi antidumping nei confronti della Cina

È questo il quadro normativo in cui necessita di essere inquadrata la decisione del 18 febbraio 2022 da parte della Commissione europea, la quale, dopo aver verificato la sussistenza di tutte e tre le condizioni disposte dalla normativa ha introdotto nuovi dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinate viti per legno e autofilettanti, altre viti e bulloni a testa, rondelle (c.d. fasteners) in ferro o acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

Nel caso preso in analisi a febbraio da parte della Commissione europea, in seguito ad aver constatato un considerevole calo dei profitti per le Società europee produttrici di viti, bulloni e altri elementi di fissaggio in ferro e acciaio e il contestuale raggiungimento del 15% della quota di mercato da parte delle imprese cinesi, ha riconosciuto l’esistenza sia del dumping che del nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio per l’economia dell’Ue.

Pur in assenza di misure provvisorie, la Commissione ha, quindi, direttamente stabilito nuovi dazi antidumping definitivi, introducendo una tariffa generale dell’86,5% applicabile al prezzo franco frontiera netto dell’UE dei prodotti.

Viene tuttavia riconosciuta una possibile riduzione di tale misura fino al 22,1% nei confronti di importazioni riferite a specifiche società, espressamente menzionate nel dispositivo del regolamento.

Non essendo stati disposti dazi provvisori, la Commissione europea ha tuttavia negato ogni possibile applicazione retroattiva antidumping definitiva per le importazioni effettuate antecedentemente all’entrata in vigore della misura.

 

Il ritorno dei dazi sui fasteners cinesi

La Commissione europea non è nuova a tali misure.

Occorre infatti ricordare come un dazio antidumping dell’85% sui c.d. fasteners cinesi era già stato oggetto di numerose misure dell’UE, in seguito alle quali è sorto un ampio contenzioso, che ha coinvolto la World Trade Organization (WTO), la Corte di Giustizia Europea e anche la Corte di cassazione italiana.

La Repubblica popolare cinese ha infatti sempre proposto ricorso, davanti all’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e, in secondo grado, dinanzi all’Organo di appello del WTO, per tali tipologie di dazi.

In ragione di tali interventi, è stato ritenuto illegittimo, sotto diversi aspetti, il dazio introdotto dalla Commissione per mezzo del Regolamento 91/2009.

Il legislatore europeo ha adottato, di conseguenza, il Regolamento 924/2012, che ha modificato tale misura, riducendola dall’85% al 74,1%. Anche tale secondo regolamento è stato, tuttavia, dichiarato illegittimo, sotto diversi profili, dall’Organo di appello del WTO.

A seguito delle ripetute bocciature operate dal WTO, la Commissione Europea ha, dunque, adottato il Regolamento 278/2016, con il quale aveva abrogato il dazio antidumping sui fasteners cinesi, esteso nel frattempo anche alle importazioni degli stessi prodotti dalla Malaysia.

In tale quadro, va ora inserita la nuova misura unilaterale della Commissione, che a più di cinque anni di distanza dall’abrogazione del regolamento originario, ha deciso nuovamente di introdurre un dazio antidumping relativo ai medesimi prodotti, con conseguenze rilevanti nei confronti di tutti gli operatori del commercio internazionale dei fasteners, vista la tariffa antidumping applicata nella misura ordinaria dell’86,5% del prezzo del prodotto.

 

Fonte: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191.

 

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A cura di Sara Armella

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