Sono sempre più frequenti le contestazioni doganali sulle importazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. “AEE”).
Negli ultimi anni, molti operatori sono stati colpiti da sanzioni ingenti, spesso sproporzionate rispetto al valore delle merci importate.
Per non incorrere in possibili violazioni, le aziende e gli operatori interessati dal commercio di tali dispositivi devono prestare particolare attenzione alla normativa AEE.
Scopriamo insieme quali sono le principali contestazioni e come prevenirle.
Controlli doganali in crescita
Aumentano i controlli dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza sulle importazioni di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), spesso di provenienza cinese, e sulle apparecchiature contenenti pile o batterie.
Il sempre maggiore interesse da parte dell’Autorità doganale per questi prodotti deriva da ragioni di sostenibilità ecologica.
L’obiettivo della normativa AEE, infatti, è di prevenire comportamenti oggettivamente e concretamente dannosi per la salute e l’ambiente, secondo il principio “chi inquina paga”.
I dati sulla raccolta differenziata parlano chiaro: durante l’emergenza da Covid-19, la raccolta dei rifiuti derivanti dagli AEE (c.d. “RAEE”) è cresciuta del 6,3% ma solamente il 65% del quantitativo immesso in consumo è stato effettivamente riciclato.
I soggetti responsabili: anche l’importatore e il rivenditore sono passibili di sanzioni
Tutti i soggetti che rientrano nella definizione di “produttore AEE” sono tenuti a contribuire alla corretta raccolta e allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici.
Essendo particolarmente nocivi per l’ambiente, i rifiuti AEE necessitano di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie e devono essere, dunque, oggetto di un’attenta attività di due diligence.
Molto delicato risulta, anche, lo smaltimento di pile, batterie e altre fonti di alimentazione.
Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione alla qualifica di “produttore”.
La normativa AEE identifica con tale definizione coloro che producono, commercializzano o, nell’ambito di un’attività professionale, immettono sul mercato nazionale apparecchiature elettriche o elettroniche provenienti da un Paese terzo (art. 4, d. lgs. 49/2014).
Rientrano quindi nella definizione di “produttore” anche gli importatori e i rivenditori di merci provenienti da fornitori extra Ue che effettuano operazioni di introduzione sul mercato nazionale, anche in modalità e-commerce.
Da segnalare, inoltre, che la normativa di riferimento (per gli AEE il d.lgs. 49/2014, per pile e batterie il d. lgs. 188/2008) obbliga i produttori a effettuare preventivamente l’iscrizione ai registri nazionali (c.d. “Registro RAEE” e “Registro Pile”), istituiti presso la Camera di Commercio competente per territorio, dei soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti derivati dai dispositivi elettronici.
Quali sono le principali contestazioni doganali relative alle importazioni di dispositivi elettrici ed eletteonici?
Sono sempre più frequenti le contestazioni relative alla corretta etichettatura dei dispositivi elettrici ed elettronici immessi in commercio.
La normativa vigente obbliga il produttore e l’importatore di apparecchiature elettroniche ad apporre sui prodotti un marchio che sia leggibile, indelebile e visibile sulla superficie dell’apparecchio o sull’imballaggio e che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore.
Per assicurare che i dispositivi elettrici ed elettronici e le pile non vengano smaltiti come semplici rifiuti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore deve apporre sulle apparecchiature i simboli previsti dalla legge, oltre alla corretta indicazione del consumo energetico dei RAEE e delle pile.
Un ulteriore elemento oggetto di verifiche dell’Autorità doganale consiste nell’apposizione, da parte dell’importatore, della marcatura CE (acronimo di “Conformità Europea”) sul prodotto elettronico.
Tale identificativo è, infatti, obbligatorio per tutti gli AEE importati.
Un’ultima contestazione effettuata dalla Dogana riguarda, inoltre, il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie nel libretto delle istruzioni di un AEE.
Le sanzioni applicabili in caso di violazione
Le sanzioni applicate dalle Province, Città metropolitane e Camere di Commercio, autorità competenti all’irrogazione, sono davvero ingenti e, anche a causa della rigida interpretazione della normativa di riferimento, spesso superano abbondantemente il valore complessivo dei prodotti importati.
Per esempio, coloro che non risultano iscritti al registro RAEE, al momento dell’immissione in consumo dei prodotti importati, commettono una violazione punita con sanzioni, comprese tra un minimo di 30.000 fino a un massimo di 100.000 euro per ogni bolletta doganale (art. 38, d. lgs. 49/2014).
Con riferimento all’etichettatura, occorre rilevare che l’importatore che immette sul mercato AEE apparecchiature prive del marchio identificativo è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 e un massimo di euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
L’importatore che immette sul mercato AEE apparecchi privi del simbolo identificativo è, invece, soggetto a una sanzione irrogabile, per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato, tra un minimo di euro 100 e un massimo di euro 500.
Il produttore o l’importatore di AEE può incorrere, inoltre, in una sanzione da 2.000 a 20.000 euro in caso di non corretta indicazione sull’etichetta del consumo energetico del prodotto.
L’omissione di tale requisito al momento dell’immissione sul mercato è punita con una sanzione da 3.000 a 30.000 euro (art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2012).
Per l’eventuale omessa apposizione, da parte dell’importatore, della marcatura CE è prevista una sanzione compresa tra un minimo di euro 500 fino a un massimo di euro 5.000 per ogni singolo prodotto (art. 14, comma 7 e art. 18, comma 1, d.lgs. 86/2016).
Sebbene tutte le contestazioni relative all’etichettature del prodotto prevedano sanzioni di partenza abbastanza contenute, le Autorità competenti sono giunte a contestare importi fino a 7 milioni di euro per l’importazione di merce del valore di circa 100 mila euro.
Ciò è reso possibile a causa di una rigida interpretazione della normativa da parte dell’Amministrazione, che non applica le sanzioni per l’intera partita di AEE ma per ogni singolo dispositivo o per ogni singola batteria.
Come prevenire le contestazioni doganali su importazione di dispositivi elettrici ed elettronici (AEE)
Per gli operatori e le aziende che importano AEE è consigliabile valutare in fase di acquisto dai fornitori esteri la presenza di tutti gli specifici elementi richiesti, verificando, già al momento della spedizione dal Paese di fabbricazione, che i simboli e i marchi richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell’AEE, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura.
Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell’oggetto, la raffigurazione di tali elementi non risulti possibile, le indicazioni dovranno essere presenti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso.
Gli operatori colpiti da verbali di contestazione rilasciati dalle Dogane o dalla Guardia di finanza, possono, nel termine di 30 giorni, presentare opportune osservazioni a loro difesa, mentre le sanzioni irrogate da parte delle autorità competenti (Camera di commercio, i Comuni o le Città metropolitane) sono impugnabili presso l’autorità giudiziaria (a seconda del valore, Giudice di Pace o Tribunale).
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