Fattura elettronica, esterometro, imposta di bollo ed IMU: le novità del decreto Fisco Lavoro

Ulteriori novità del Decreto Fisco Lavoro che ci interesseranno nel 2022: l’utilizzo della fattura elettronica, la sopravvivenza dell’esterometro ancora per sei mesi, l’esenzione IMU prima casa, le modifiche all’imposta di bollo (ad esempio per fatture elettrniche)

Dopo il precedente intervento in cui abbiamo illustrato alcune delle principali novità apportate dalla legge n. 215 al D.L. n. 146/2021, illustriamo oggi altre novità per il 2022 riguardanti fattura elettronica, IMU, esterometro e imposta di bollo.

Fattura elettronica: cosa cambia nel 2022?

Nell’ambito dell’argomento fattura elettronica ricordiamo che, con la decisione 13 dicembre 2021, n. 2021/2251/UE, la UE ha concesso all’Italia la proroga dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2024, nonché la possibilità di estendere l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario (si veda questo intervento).

 

Fattura elettronica e sistema tessera sanitaria

Il decreto in commento ha prorogato per l’anno 2022 il divieto di fatturazione elettronica – già vigente per gli anni d’imposta dal 2019 al 2021 – tramite il Sistema di interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Al riguardo, si precisa che tale divieto riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema Tessera sanitaria, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinviato altresì al 1° gennaio 2023, la decorrenza dell’obbligo (prima fissato all’ 1/1/22), per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

 

IMU: l’esenzione per abitazione principale si riduce…       

 Ai fini IMU, novità riguardano il concetto di abitazione principale, per la quale occorre fare una premessa.

Per abitazione principale si intende

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Il MEF aveva già chiarito che, a differenza del caso in cui due coniugi risiedano in due diversi immobili all’interno dello stesso Comune, per il quale non è possibile usufruire di più di un’esenzione come abitazione principale per la medesima unità familiare, “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dovere trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.

La posizione era quindi esplicita nel permettere l’esenzione per entrambi gli immobili dei coniugi residenti in Comuni diversi, valorizzando la mancanza di una norma che vieti espressamente l’esenzione IMU.

Si segnala tuttavia che la suprema Corte di cassazione ha sovvertito tali assunti, negando il diritto all’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, qualora il coniuge o i figli vivano in un Comune diverso da quello del contribuente.

Il decreto Fiscale ha adesso stabilito che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta per le categorie catastali A/1, A/8 o A/9) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

 

L’Esterometro sopravvive fino all’estate 2022…

Per quanto riguarda il c.d. esterometro, sua la soppressione è stata prorogata al prossimo 01/07/2022.

La legge di bilancio 2021 aveva invece stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dall’ 1/1/2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andassero trasmessi telematicamente tramite Sistema di interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

 

E l’imposta di bollo (ad esempio per la fattura elettronica)

Le novità in tema di imposta di bollo riguardano i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale.

Tali soggetti devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari all’intera imposta provvisoriamente liquidata.

L’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.

Inoltre, la presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (non più quindi a fine gennaio).

Infine, il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).

 

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a cura di Danilo Sciuto

Martedì 28 Dicembre 2021