Dichiarazioni precompilate oggetto di modifica da parte del contribuente: adeguata la norma sui controlli

Con la Legge di Bilancio 2022 sono state innovate le modalità di controllo delle dichiarazioni precompilate per le quali vengono effettuate modifiche da parte del contribuente: ecco le novità…,

Legge di Bilancio 2022: le novità in tema di controlli sulle dichiarazioni precompilate

controlli dichiarazioni precompilateIn due precedenti interventi (Le novità del cosiddetto Decreto Fisco Lavoro e Fattura elettronica, esterometro, imposta di bollo ed IMU: le novità del decreto Fisco Lavoro) abbiamo avuto modo di illustrare le principali novità introdotte dal DL n. 146/21 (c.d. Decreto fisco-lavoro).

Oggi ne esaminiamo una che è contenuta nella legge di conversione del DL stesso, ossia la L. n. 215/21, che ha modificato il comma 2 dell’art. 5, del D.lgs. 175/2014, ossia il decreto che disciplina la dichiarazione dei redditi precompilata.

Come è noto, la dichiarazione precompilata può essere integralmente accettata, oppure, parzialmente modificata.

E’ chiaro che i due differenti comportamenti generano conseguenze diverse in tema di controlli formali; in sostanza, in tal caso la fonte del dato, in quanto estranea al contribuente, risulta di per sé garanzia di correttezza dei dati indicati.

Tali dati sono indicati in calce al presente contributo.

 

Dichiarazione precompilata presentata senza modifiche

In particolare, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non si effettua (ovviamente) il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata (forniti dall’agenzia stessa, in base a quanto comunicato dai soggetti obbligati alla trasmissione all’Agenzia delle entrate, che, come detto, sono indicati in calce al presente contributo).

Resta, in tal caso, il solo diritto al controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

 

…e con modifiche

Nel caso invece di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, la norma precedente si limitava a stabilire che le esclusioni dal controllo non si applicassero.

In sostanza in caso di modifica del reddito o dell’imposta, tutti gli oneri tornavano ad essere soggetti al controllo formale, ivi inclusi quelli – comunicati da terzi – non oggetto della citata modifica.

Ciò, evidentemente, portava ad una situazione di disparità tra il contribuente che aveva modificato un dato soltanto, che si trovava per ciò stesso esposto ad un possibile controllo formale che poteva riguardare tutti i dati, ossia anche quelli non modificati, e il contribuente che aveva invece integralmente accettato i dati della precompilata, per il quale come detto non potevano (e non possono) essere esperiti controlli (eccezion fatta, ovviamente per le condizioni soggettive).

A tale disparità di trattamento si è rimediato con il DL convertito, a cui abbiamo fatto cenno.

La norma attuale infatti dispone che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, le esclusioni dal controllo non si applicano, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti obbligati alla trasmissione all’Agenzia delle entrate, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.

Con riferimento agli oneri che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

In altre parole, il controllo formale sui dati comunicati da terzi rimane limitato ai soli documenti che hanno determinato la modifica, non estendendosi ai dati dei citati oneri che non risultino modificati.

Da quando decorre questa modifica?

La domanda è legittima, in quanto poiché il legislatore non ha individuato una particolare decorrenza, la modifica entra in vigore a decorrere dal 21/12/2021.

Ma da quali dichiarazioni?

Dato per scontato che la norma trova applicazione per tutte le dichiarazioni da presentare successivamente a tale data, si ritiene probabile che l’Agenzia delle Entrate applichi la disposizione anche in relazione a quelle presentate precedentemente, a condizione ovviamente che l’ufficio non abbia già intrapreso il controllo formale.

 

Oneri comunicati da terzi per la dichiarazione precompilata

  • Interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
     
  • Premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
     
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
     
  • Spese sanitarie e relativi rimborsi;
     
  • Spese universitarie e relativi rimborsi;
     
  • Contributi versati alle forme di previdenza complementare;
     
  • Spese funebri;
     
  • Spese veterinarie e relativi rimborsi;
     
  • Le spese relative ai bonus edili (recupero del patrimonio edilizio; riqualificazione energetica; arredo degli immobili ristrutturati; interventi di sistemazione a verde) effettuati sulle parti comuni dei condomìni;
     
  • Bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane;
     
  • Contributi versati a enti e casse aventi finalità assistenziale o società di mutuo soccorso;
     
  • Spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
     
  • Erogazioni liberali agli enti del terzo settore;
     
  • Spese di istruzione scolastica ed erogazioni liberali agli istituti scolastici

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 27 gennaio 2022