Fattura elettronica ai forfettari: elementi da valutare nella scelta del regime per il 2022

Si avvicina l’obbligo della fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari e minimi ma la scelta sulla convenienza a fruire di tali regimi nel 2022 non deve essere condizionata da questo obbligo.

Obbligo di fattura elettronica per forfettari e minimi

fattura elettronica forfettariCon l’approssimarsi della fine dell’anno, è senz’altro utile effettuare alcune valutazioni sulla convenienza a fruire del regime forfettario, sia per chi lo era già nel 2021, sia per chi vorrebbe esserlo nel 2022.

Uno dei dubbi principali da chiarire consegue alla presenza di operazioni effettuate nei confronti di soggetti con cui si intrattengono o si sono intrattenuti rapporti.

Ciò in quanto tale situazione può essere una causa di esclusione dal regime.

Si ipotizzi ad esempio che un forfettario effettui una prestazione verso una società di cui è socio.

In tal caso, occorre evitare di fare confusione: la causa di esclusione si configura quando ricorrono, congiuntamente, due condizioni:

  • il forfettario abbia il possesso, diretto (personalmente) o indiretto (tramite persone a lui riconducibili), di una partecipazione di controllo nella società;
     
  • la società svolga una attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quelle svolte dal socio forfettario.

 

Attenzione alle cause di esclusione

In riferimento a tale ultimo punto, le indicazioni di prassi (circolare 9/2019 Agenzia entrate) sono nel senso di affermare che la condizione della riconducibilità dell’attività della società a quella svolta dal socio in regime forfettario si configura quando:

  • le attività svolte dalla società e dalla persona fisica sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi in base ai dati effettivi e non in base a quelli formalmente dichiarati;
     
  • le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute dalla società da parte del proprio socio (forfettario) sono costi deducibili dal reddito.
Non sono ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili”:
  • “tutte le attività autonomamente esercitate dalla srl, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili”;
     
  • “tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario”.

 

Fatture a società di cui si è soci

Quindi, la mera fatturazione a società di cui si è soci non costituisce di per sé, causa di esclusione, dovendosi appunto configurare altre condizioni.

Altresì, non si configura alcuna causa di esclusione qualora il socio forfettario intrattenga rapporti economici con la società di persone (o l’associazione professionale) della quale il medesimo era stato titolare di partecipazione.

Ciò che risulta incompatibile con il regime agevolato è infatti la titolarità di tale partecipazione contemporaneamente all’adozione del regime agevolato.

 

Fatture a datori di lavori attuali o precedenti

Ulteriore ipotesi a cui prestare attenzione per evitare di fare confusione è quella in cui il forfettario fatturi nei confronti di attuali o precedenti datori di lavoro.

La causa ostativa infatti opera solo se l’attività svolta dal forfettario è esercitata prevalentemente nei confronti di tali soggetti (datori di lavoro), o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad essi.

Sono esclusi tuttavia i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La prevalenza è intesa in senso assoluto, ciò significa che, per integrare la causa ostativa, i ricavi e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro, ovvero dei soggetti a essi riconducibili, devono in ogni caso essere superiori al 50% di quelli totali.

La causa ostativa in discorso si applica anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro (es. licenziamenti, dimissioni), mentre è esclusa in caso di pensionamento obbligatorio.

Nei casi di cessazione del rapporto, essa deve essere verificata limitatamente ai due periodi d’imposta precedenti quello oggetto di valutazione.

Pertanto, il contribuente che vuole valutare il regime forfettario nel 2022, e che ha cessato un rapporto di lavoro dipendente anteriormente al 1° gennaio 2020, non avrà alcuna causa ostativa, a prescindere dal fatto che l’attività sia svolta esclusivamente nei confronti del precedente datore di lavoro.

 

Contribuenti forfettari e fattura elettronica

Uno degli aspetti che è stato (erroneamente) messo nel piatto della bilancia nella scelta tra forfettario e semplificato è quello legato alla facoltatività dell’utilizzo della fatturazione elettronica.

Questa, a prescindere da qualsiasi valutazione, non poteva essere una variabile in quanto era già ampiamente prevedibile che l’obbligo sarebbe stato prima o poi esteso anche a tali soggetti (i forfettari).

E siamo alla cronaca di questi giorni.

La possibilità di introduzione ai contribuenti dell’obbligo della fattura elettronica venne a suo tempo concesso dalla Commissione Europea all’Italia inizialmente solo fino al 31 dicembre 2021.

In vista della scadenza a marzo 2021 il Governo italiano ha chiesto l’estensione temporale dell’obbligo fino al 31 dicembre 2024, con aggiunta di una novità rispetto al passato: è stato chiesto di rendere obbligatoria, dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la fattura elettronica anche per i soggetti che rientrano nel regime forfettario o dei minimi.

A novembre 2021, la Commissione europea ha approvato la richiesta dello Stato italiano di rinnovo fino al 2024, ed entro fine anno 2021 dovrebbe arrivare il via libera da parte degli enti europei preposti.

Se la richiesta sarà accettata (come è verosimile che sia e, mi si permetta, auspicabile anche solo per l’innegabile sgravio di lavoro che comporterebbe)  i contribuenti forfettari e minimi saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

L’utilizzo della fattura elettronica non è più un tabù, una preoccupazione, come temuto nella fase della sua prima introduzione; oramai il suo utilizzo è diventato di uso comune, è semplice ed esistono software anche poco costosi che agevolano notevolmente il lavoro.

La fatturazione elettronica ha peraltro consentito un notevole recupero di evasione IVA (agenzia entrate dice quasi un miliardo di euro di falsi crediti) e conseguentemente serve anche quale deterrente per il futuro.

La data di decorrenza auspicata dal legislatore sarebbe quella dell’1/1/2022 ma quasi sicuramente l’obbligo sarà posticipato dato che sembrano mancare i tempi tecnici per l’attuazione di tutte le disposizioni necessarie.

 

Sull’argomento abbiamo pubblicato anche…Fattura elettronica: obbligo in arrivo per i contribuenti forfettari?

 

Invece, al contrario, anche per l’anno 2022 quasi sicuramente continuerà l’esonero da fattura elettronica per chi ha l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per questo si aspetta la conversione in Legge del cosiddetto decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022.

 

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 13 dicembre 2021