Versamento secondo acconto imposte 2021: focus sulla normativa in vista della scadenza del 30 novembre 2021

Martedì prossimo 30 novembre scade il termine per il pagamento del secondo acconto 2021 per le imposte dirette.
Vediamo quali sono le regole di base per il versamento e puntiamo il mouse su alcuni casi particolari.

Secondo acconto imposte 2021: alle porte la scadenza del versamento

versamento secondo acconto 2021Come noto entro la data del 30 novembre 2021 segna il termine per il versamento del secondo o unico acconto 2021 relativo alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE) e all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e per i contribuenti forfetari (Legge n. 190-2014).

Nota: in materia di calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità di calcolare gli acconti 2021 con il “metodo previsionale” in luogo del “metodo storico” tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle relative sanzioni (possibile usufruire del ravvedimento operoso).

Inoltre occorre segnalare la presenza di alcune casistiche previste dalla norma in vigore che obbligano al ricalcolo della base imponibile su cui calcolare l’acconto 2021 per i contribuenti che adottano il calcolo secondo il “metodo storico”.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Tabella pratica calcolo acconto IRPEF metodo storico

Modello Redditi PF Rigo RN 34 (o Rigo RN61 in caso di ricalcolo del reddito) fino Euro 51,65

Non dovuto Acconto

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Modello Redditi PF Rigo RN 34 (o Rigo RN61 in caso di ricalcolo del reddito) da Euro 52 ad Euro 257,52

Acconto dovuto in unica rata

Percentuale 100%

Modello Redditi PF Rigo RN 34 (o Rigo RN61 in caso di ricalcolo del reddito) da Euro 257,52 in poi

Acconto dovuto in due rate

1 Rata 40% del Rigo RN 34

 

2 Rata 60% Rigo RN 34

Nota: occorre segnalare che per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 ( compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) l’acconto è dovuto in due rate di pari importo ( si applica il 50 %).

 

Tabella pratica calcolo Acconto IRES

Modello Redditi SC Rigo RN17 O Rigo RN28 Unico ENC fino Euro 20,66

Non dovuto Acconto

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Modello Redditi SC Rigo  RN17 O Rigo RN 28 REDDITI ENC DA EURO 20,67 A EURO 257,52

Acconto dovuto in unica rata

Percentuale 100%

Modello Redditi SC Rigo RN 17 O Rigo RN 28 Redditi ENC da Euro 257,52 in poi

Acconto dovuto in due rate

1 Rata 40,00%

 

2 Rata 60,0 %

Nota bene: occorre segnalare che per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50 %).

Come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.

 

Tabella pratica calcolo Acconto cedolare secca metodo storico

Nuvo Quadro Rigo LC 1 fino Euro 51,65

Non dovuto Acconto

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Nuovo Quadro Rigo Rigo LC 1 da Euro 52 ad Euro 257,52

Acconto dovuto in unica rata

Percentuale 100 %.

Nuovo Quadro Rigo LC 1 da Euro 257,52 in poi

Acconto dovuto in due rate

1 Rata 38 % (40% del 100 %)

 

2 Rata 57% (60% del 100 %)

Nota: dal corrente anno 2021 la misura dell’acconto è del 100% come previsto dall’art. 1, comma 1127, Legge n. 145/2018.

Anche per la cedolare secca occorre ribadire che per i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva o prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA, indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva o oggettiva con ricavi/compensi non superiori al limite di euro 5.164.569 ( compresi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti, soci di studi associati e collaboratori di imprese familiari) l’acconto è dovuto in due rate di pari importo (si applica il 50%).

Nel caso in cui la cedolare secca trova applicazione nel periodo 2021 l’acconto d’imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2021 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.

 

Calcolo Acconto IRAP metodo storico

L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’Ires e pertanto l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES (anche nel caso di specie per i soggetti ISA l’acconto va versato in due rate del 50%).

Nota: come disposto dalla Legge n. 208/2015, sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

  1. produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell’art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti);
     
  2. cooperative / consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D. lgs n. 227/2001) ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci;
     
  3. cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

Ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre tenere anche in considerazione l’aumento dell’aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali.

 

Calcolo Acconto 2021: analisi di alcune casistiche

Regime dei Minimi e Forfetari

I soggetti che nel 2020 hanno usufruito del regime dei minimi e che hanno continuato tale regime anche nel 2021 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate).

Nota: i contribuenti in regime dei minimi nel 2020 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2021 e che hanno adottano in tale anno il regime FORFETARIO devono versare l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794) da indicare nel quadro LM.

 

Contribuenti forfetari nel 2020 e nel 2021

I soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% – 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale).

 

Contribuenti Ordinari 2020 e Forfetari nel 2021

Tali contribuenti non devono versare l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per l’assenza del reddito di riferimento.

In materia di acconti IRPEF si ritiene possibile versare gli acconti 2021 in relazione ad altre tipologie di reddito dichiarate nel 2020.

 

Contribuenti Forfetari nel 2020 e Ordinari nel 2021

Si ritiene consigliabile versare gli acconti 2019 dovuti in relazione al reddito forfetario (tributo 1790) che verranno poi indicati nel quadro RN 38 del modello redditi 2020.

 

Acconti IVIE e IVAFE

L’acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF:

  1. acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate ( 40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

 

La rideterminazione obbligatoria dell’acconto storico

Fatto salvo il caso di optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo dell’acconto con il metodo storico (in presenza di specifici casi) è d’obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.

 

Deduzione per distributori di Carburante

La Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del volume d’affari come stabilito dal Decreto legge n. 69-2013 (bonus che va in relazione ai litri erogati).

Ai fini dell’acconto del 2021 a base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.

 

Attività di noleggio occasionale

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell’acconto 2021

 

Soggetti sottoposti a procedure di crisi

I soggetti sopra indicati (art. 14, comma 3, Decreto legge n. 18/2016) devono calcolare l’acconto con il metodo storico senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall’esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.

 

Titolari di obbligazioni

I titolari di obbligazioni (art. 13, commi 1 e 2, Decreto Legislativo n. 239/96) ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico non devono tener conto del 70% dell’ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomputate per il periodo precedente.

 

Superammortamento e Iperammortamenti

Occorre ribadire che per il calcolo dell’acconto 2021 non deve essere applicato alcun ricalcolo da effettuare in relazione alla deduzione di maggiori quote di ammortamento o canoni leasing (indipendentemente dal periodo in cui è stato effettuato l’acquisto agevolato).

 

Acconti e decesso del contribuente

In caso di decesso del contribuente ai fini del versamento degli acconti è applicabile la seguente normativa:

  1. decesso avvenuto tra il 01/01 ed il 30/06: non è dovuto alcun acconto;
     
  2. decesso avvenuto tra 01-07 ed il 30/11: non è dovuto il secondo acconto (il primo acconto versato dal soggetto deceduto sarà scomputato a cura degli eredi).

 

Ti suggeriamo di approfondire l’argomento anche nei seguenti articoli:

Il secondo acconto 2021 delle imposte dirette

Rateizzazione del secondo acconto imposte del 30 novembre

Proposte: secondo acconto rateizzabile e via le ritenute d’acconto

 

A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 25 novembre 2021