Acconto imposte con metodo previsionale: senza sanzione se si paga almeno l'80%

Il Decreto Liquidità ha previsto un novero di disposizioni indirizzate alle imprese volte ad ampliare il piano di misure di sostegno all’economia.
Di pari passo alle misure di natura economica, in tale decreto, il Governo ha posto in essere una serie di disposizioni fiscali volte ad agevolare le imprese in questa situazione emergenziale.
In particolare, nel presente contributo analizzeremo l’art. 20 del D.L. n. 23/2020, rubricato “Metodo previsionale acconti giugno”.

acconto imposte metodo previsionaleDato normativo

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 aprile 2020, n. 94

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.[Decreto liquidità imprese]

Capo IV Misure fiscali e contabili

Articolo 20

Metodo previsionale acconti giugno

Testo in vigore dal 9 aprile 2020

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Determinazione degli acconti

In via preliminare giova premettere che l’acconto costituisce un anticipo d’imposta per l’anno successivo e, secondo la norma generale, quest’ultimo non è dovuto quando l’imposta lorda riferita al periodo considerato nella dichiarazione dei redditi, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risulta inferiore a un determinato importo che differisce in base al tributo.

Gli acconti sono determinati, alternativamente, secondo due metodi:

  • storico: prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente, al netto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi;
     
  • previsionale: prevede la possibilità di un versamento stimato, ossia sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta, per coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.

La misura ordinaria dell’acconto d’imposta è basata sul metodo storico ed è generalmente pari al 100% dell’imposta, con alcune eccezioni.

Precisamente, le misure degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, dovuti in misura ordinaria sono le seguenti:

Imposta

Ammontare

IRPEF

100%

IRES

100%

IRAP

100%

CEDOLARE SECCA

95%

 

Di converso, è facoltà del contribuente, in alternativa all’applicazione del metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

Per calcolare gli acconti IRPEF, IRAP e IRES con il metodo previsionale, è utilizzato il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto:

  • dei redditi che,presumibilmente, saranno conseguiti nell’anno;
  • delle ritenute, eventualmente, operate nell’anno;
  • oneri deducibili e detraibili sostenuti;
  • crediti d’imposta spettanti.

Pertanto, la previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: ossia per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve, quindi, considerare la situazione reddituale completa.

Precisamente, per determinare gli acconti con il metodo previsionale, occorre pertanto, applicare la percentuale di acconto fissata per l’imposta di riferimento (100% eccetto che per l’acconto della cedolare secca al 95%) all’imposta che si prevede di conseguire nell’anno di riferimento.

La scelta del metodo previsionale, può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto; tuttavia, ciò espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle sanzioni sulla differenza.

Appare opportuno rammentare che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2019, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Dall’altra parte, il vantaggio del metodo previsionale è che si prescinde totalmente dall’andamento storico dei redditi, basando il calcolo esclusivamente sull’andamento dell’annualità in corso e, perciò, se si presume un reddito (quindi un’imposta) inferiore all’anno precedente, si versa un acconto inferiore rispetto a quello che sarebbe stato dovuto con il metodo storico.

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Lucia Morciano

Lunedì 4 maggio 2020

 

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