Il socio di una società di persone, nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti, in sede di impugnazione della cartella esattoriale, recante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute ai fini Irpef in virtù dell’accertamento divenuto definitivo, può eccepire o invocare la sentenza favorevole alla società partecipata non passata in giudicato?
E’ corretto ritenere che il venir meno dell’avviso di accertamento o la riduzione della pretesa creditoria nei confronti della società di persone, comporti l’annullamento o la corrispondente diminuzione della pretesa fiscale anche della cartella di pagamento emessa nei confronti del socio illimitatamente responsabile?
Accertamento a società di persone: principio
L’annullamento dell’avviso di accertamento o la riduzione della pretesa creditoria nei confronti della società di persone, comporta l’annullamento o la corrispondente diminuzione della pretesa fiscale anche della cartella di pagamento emessa ai fini Irpef nei confronti del socio illimitatamente responsabile.[1]
A tal fine la sentenza favorevole alla società spiega efficacia nei confronti dei soci solo se passata in giudicato.
E’ opponibile al fisco il giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
NdR: Potrebbe interessarti anche…
La responsabilità del socio accomandante per le obbligazioni tributarie
Analisi giurisprudenziale del litisconsorzio necessario
Il caso in esame
Un contribuente, socio di una società di persone, ha impugnato la cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento non impugnato, ricevuto dal contribuente in qualità di socio a seguito di attribuzione per trasparenza[2] del maggior reddito accertato nei confronti della società di persone partecipata all’esito di indagini bancarie in cui sono emerse movimentazioni finanziarie non giustificate.
I giudici tributari di merito hanno parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo una riduzione del maggior reddito attribuito, sul presupposto di una corrispondente decisione favorevole nel giudizio riguardante la società a cui il socio ha partecipato in qualità di litisconsorte necessario.
Il fisco con il ricorso in cassazione ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale il cui prodromico avviso di accertamento non era stato impugnato dal contribuente; l’inefficacia della sentenza favorevole alla società partecipata in assenza del passaggio in giudicato.
Il parere della Cassazione
Gli Ermellini con la pronuncia citata, hanno riformato la decisione del giudice del gravame accogliendo parzialmente i motivi del ricorso erariale.
In merito all’impugnabilità della cartella di pagamento, gli Ermellini hanno statuito che in materia di società di persone, la sentenza favorevole al contribuente può essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato.
In riferimento all’efficacia della sentenza favorevole alla società partecipata, gli Ermellini hanno ribadito che solo la sentenza passata in giudicato in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società di persone spiega efficacia anche nei confronti dei soci che, pur avendo partecipato al giudizio in qualità di litisconsorti necessari, non hanno impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti.
Quanto agli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati, vale la regola già ricordata della non autonoma impugnabilità e della opponibilità all’amministrazione finanziaria del giudicato favorevole al contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo stesso intervenga come litisconsorte, con il solo limite della irripetibilità di quanto pagato.
Società di persone e singoli soci
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del Dpr 917/1986, e dei soci delle stesse e l