Adempimenti e scadenze bilancio al 31/12/2020

Il decreto Milleproroghe ha confermato la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 nel maggior termine di 180 giorni, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari motivazioni interne alla società.

Scadenze bilancio chiuso al 31/12/2020 (caratterizzato dal Covid)

scadenze bilancio Il bilancio per l’esercizio 2020 tiene conto delle varie disposizioni di deroga agli adempimenti usuali inserite a seguito della pandemia.

Ecco che, quindi, il tutto si è riflesso sui bilanci chiusi al 31/12/2020 anche riguardo la data di fissazione e le modalità di svolgimento delle assemblee di approvazione.

Il decreto Milleproroghe ha confermato la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 nel maggior termine di 180 giorni, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari motivazioni interne alla società.

Ecco di seguito un riepilogo delle scadenze usuali (scadenza ordinaria 120 gg)  e – di seguito – quelle prorogate alla luce della pandemia, peraltro, ancora in corso.

 

Termini ordinari di approvazione del bilancio

Adempimento
Scadenza ordinaria
120 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

31 marzo 2021

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

31 marzo 2021

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

15 aprile 2021

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

30 aprile 2021 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

30 maggio 2021 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Scadenze bilancio in tempo di Covid

Adempimento
Scadenza allungata
a 180 gg

Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda)

Verificare i termini statutari di convocazione

Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Entro 30 maggio 2021

Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Entro 30 maggio 2021

Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo

Entro 14 giugno 2021

Convocazione dell’assemblea dei soci

Verificare i termini statutari di convocazione

Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio

Entro 29 giugno 2021 (se prima convocazione)

Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese

Entro 29 luglio 2021 (30 gg successivi dall’approvazione)

 

Le modalità per svolgere le assemblee

L’art. 106 del Dl 18/2020 è intervenuto sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo che, anche in deroga alle previsioni statutarie, si debbano agevolare le forme di partecipazione a distanza.

In particolare, dunque, a prescindere dal contenuto dello statuto:

  • è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto;
     
  • non è richiesto, come normalmente avviene, che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario (ove ritenuto necessario) ed il notaio (ove richiesto per la formalizzazione dell’atto pubblico);
     
  • la manifestazione del voto possa avvenire per via elettronica o per corrispondenza.

 

Proroga entrata in vigore del “codice della crisi”

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Il D.L. 23/2020 ha rinviato l’entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l’obbligo – a carico dell’organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l’obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l’eventuale situazione di crisi aziendale.

 

Riduzione del capitale per perdite

Le perdite di importo superiore al terzo del capitale sociale normalmente imporrebbero di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire per la ricapitalizzazione o altre operazioni necessarie tra le quali anche l’eventuale trasformazione della società in un tipo che non richiede una misura di capitale minimo (società di persone) o porla in liquidazione.

Ora in fase di pandemia è consentito all’assemblea dei soci, in alternativa alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento dello stesso, deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, dunque, al momento di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025.

Fino a tale momento, la società può continuare a funzionare normalmente.

Le perdite emerse nel corso del 2020 vanno distintamente indicate nella nota integrativa specificando la loro origine.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Sospensione delle procedure di riduzione del capitale per perdite: mancanza di univocità interpretativa

 

Valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l’obbligo di illustrare specificamente la situazione nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

 

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è possibile rivalutare i beni d’impresa (diversi dai beni merce) e le partecipazioni di controllo, qualora già presenti nel bilancio del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione, che può riguardare anche singoli cespiti e non intere categorie economiche come in precedenti simili occasioni, può essere:

  • solo di natura civilistica, ed in tal caso risulta gratuita;
     
  • anche di natura fiscale, ed in tal caso richiede il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

La riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto, nel caso di rivalutazione fiscale, risulta in regime di sospensione di imposta e può essere affrancata ai fini della sua utilizzazione mediante il pagamento di una imposta sostituiva del 10%. La rivalutazione si esegue dopo avere stanziato gli ammortamenti dell’anno 2020, nei limiti del valore d’uso o del valore di mercato dei beni interessati.

 

Riduzione o azzeramento degli ammortamenti

Al fine di rendere migliori i bilanci, pesantemente intaccati dalla crisi pandemica, è consentito ridurre o azzerare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota non imputata nel 2020 verrà traslata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene.

La quota di ammortamenti ridotti o azzerati deve essere “coperta” con la creazione di una riserva indisponibile, attingendo rispettivamente:

  • dall’utile dell’esercizio 2020, se capiente;
  • dalle riserve disponibili già presenti nel patrimonio netto;
  • dagli utili che saranno prodotti nei futuri esercizi.

Tale riserva dovrà essere mantenuta sino al completamento dell’ammortamento dei beni, ovvero sino al momento della loro vendita.

 

Trattamento di favore per i finanziamenti soci

Infine, ai finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 5 maggio 2021

 

Questo intervento è estrapolato dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico