Il lavoro del CNDCEC sugli Indici di Allerta del Codice della crisi e dell'insolvenza

Il presente lavoro ha lo scopo di fornire una chiave di lettura per la migliore comprensione del lavoro del CNDEC finalizzato all’elaborazione degli indici attraverso l’analisi e la comprensione della normativa di riferimento.

Gli indici di allerta del Codice della crisi e dell'insolvenzaIndici di allerta: spunti e riflessioni alla luce della bozza del CNDDEC

 

Il CNDCEC ha predisposto, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), un documento concernente l’elaborazione degli indici di allerta che è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l’approvazione definitiva e l’emanazione mediante apposito decreto.

Al fine di fornire una migliore interpretazione del sistema di indici elaborato dal CNDCEC per il loro utilizzo, è necessario individuare preliminarmente alcuni assunti fondamentali stabiliti dal CCII.

Appare utile richiamare il comma 1 dell’art. 13 del CCII:

 

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

 

 

Carattere strumentale degli indici di allerta della crisi di impresa

Dalla lettura della norma emerge il seguente assunto fondamentale:

  • gli indici hanno carattere strumentale rispetto agli indicatori di crisi definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”.

Pertanto, gli indici sono il mezzo attraverso il quale può essere rilevato l’indicatore dello stato di crisi definito dal legislatore.

 

Infatti, nella premessa del documento del CNDEC, viene precisato che:

“gli indici elaborati costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi”.

 

Il legislatore stabilisce inoltre che gli indici

“diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” e che “sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

 

Inoltre, il legislatore stabilisce che

“costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”.

 

 

Le situazioni di crisi individuate dal CNDCEC

Alla luce della suddetta premessa, il CNDCEC individua alcuni casi discriminanti tra situazioni di crisi che possono essere gestite ancora internamente all’impresa e situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione all’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa).

 

I casi individuati sono i seguenti:

  1. l’assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
     
  2. il pregiudizio per la continuità aziendale nell’esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
     
  3. la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

 

 

Gli indici di allerta dello stato di crisi individuati dal CNDCEC

Basandosi sull’impianto normativo brevemente descritto, il CNDCEC ha elaborato alcuni indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa da analizzare attraverso una precisa sequenza gerarchica progressiva.

 

Gli indici elaborati e la sequenza gerarchica sono i seguenti:

  1. patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge;
     
  2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio), a sei mesi inferiore a 1;
     
  3. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie previste per i seguenti cinque indici:
     

    1. sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
       
    2. adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
       
    3. ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
       
    4. liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
       
    5. indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo

 

Il CNDEC precisa che:

“gli ultimi 5 indici hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici”.

 

Sequenza gerarchica progressiva degli indici di allerta

Come brevemente anticipato, il sistema di indici deve essere applicato sulla base di una precisa sequenza gerarchica progressiva in cui il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi.

Viceversa, in assenza di superamento dei valori soglia del primo indice, si passa alla verifica del superamento del valore soglia del secondo indice (DSCR).

Se tale indice non è disponibile o attendibile, si passa all’analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.

Nel caso in cui gli ultimi 5 indici superino i valori soglia, si rende ipotizzabile lo stato di crisi.

Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l’applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata, così riassumibile:

 

indici allerta codice crisi e insolvenza

 

 

Conclusioni: la ragionevole assenza dello stato di crisi non ne esclude la presenza

Sulla base di quanto specificato all’inizio di questo articolo, anche nel caso in cui il risultato della suddetta analisi dia l’assenza di una ragionevole presunzione di stato di crisi, non si può escluderne la presenza.

Infatti, il legislatore prevede ulteriori indicatori qualitativi e quantitativi per verificare il venir meno della continuità aziendale in chiave prospettica (e quindi della prospettiva di crisi) non rilevabili attraverso l’analisi di bilancio.

Si precisa che il documento del CNDCEC benché definitivo resta una bozza sino a che il MISE non lo avrà approvato, come prevede la legge (art. 13, co. 2 CCII).

 

Giuseppe Lazzano

Giovedì 21 novembre 2019

 

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