Il decreto Liquidità ha introdotto uno speciale regime che prevede la sospensione degli obblighi di copertura delle perdite e delle procedure di scioglimento delle società.
La Legge di Bilancio 2021 ha modificato il testo della norma che obbliga ad una diversa lettura rispetto alla norma originaria. Vediamo in questo articolo quali sono le questioni in campo.
Sospensione delle procedure di copertura delle perdite: premessa
Abbiamo già avuto modo di affermare nel corso di alcuni webinar del Commercialista Telematico, che il tema della sospensione della copertura delle perdite riguardava, esclusivamente, le perdite d’esercizio 2020 e che per le perdite pregresse e successive occorreva adottare un comportamento che le considerasse autonome rispetto alle perdite prodottesi nell’esercizio in corso ad una data compresa tra il 9/4/2020 e il 31/12/2020, con l’obbligo di rendicontare in appositi prospetti in Nota Integrativa le varie perdite secondo l’anno di formazione e specificando le motivazioni che consentono la sospensione della perdita 2020.
Il MISE con propria circolare 2021, ha confermato questa interpretazione che rende possibile la sospensione degli effetti della perdita d’esercizio solo in relazione a quella che è emersa nel corso del 2020.
Ma vediamo cosa è accaduto nel frattempo.
Una delle questioni che in questo periodo è stata oggetto di chiarimenti a cura di vari organismi interpretativi, riguarda l’effetto della sospensione delle procedure previste nel caso di perdite d’esercizio per importo superiore al ⅓ del capitale e per importo superiore ad ⅓ con superamento del limite minimo di capitale sociale.
In questi casi, se da un lato una perdita d’esercizio superiore a ⅓ non obbliga nell’immediato ad assumere decisioni in ordine alla ricapitalizzazione societaria, nel caso di perdite che vanno ad intaccare il capitale minimo societario, è obbligatorio adottare con somma urgenza quelle misure di riduzione del capitale e contestuale aumento dello stesso entro il limite legale previsto per quella forma societaria o, in alternativa, dichiarare lo scioglimento della società.
Queste conseguenze sono state oggetto di “sospensione” con l’art. 6 del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni ed integrazioni in L. 40/2020.
Il MISE è intervenuto con propria Circolare del 29/01/2021 n. 26890, precisando che le misure di sospensione degli effetti della perdita d’esercizio, sono circoscritti alle perdite emerse nel 2020.
Un’interpretazione che differisce da quanto sostenuto da Assonime nella propria circolare n. 3 del 25 febbraio 2021 che nel chiarire la portata della norma, evidenzia che la disciplina in commento posticipa al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione, nonché quelle a partire dalla quale opera la causa di scioglimento, con effetti riguardanti anche le perdite di esercizi prodottesi in esercizi diversi da quello pandemico.
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