Legge di bilancio 2021: novità per la riduzione del capitale per perdite nelle società di capitali

di Devis Nucibella

Pubblicato il 1 febbraio 2021

Una delle principali novità della Legge di Bilancio è quella che prevede la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, per evitare che l'emergenza CoronaVirus abbia un impatto sul tessuto imprenditoriale italiano.
Vediamo quali sono gli effetti pratici della nuova disciplina emergenziale sulla riduzione del capitale per perdite.

Riduzione del capitale per perdite nelle società di capitali: premessa

riduzione capitale per perdite società di capitaliLa legge di bilancio 2021 prevede la disapplicazione gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che

  • non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale;
     
  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

 

Disciplina civilistica per le perdite in società di capitali

Le perdite sofferte sono regolate dall’ordinamento giuridico che vieta il riparto di utili in presenza di perdite sospese (art. 2433 codice civile) e positivizza le misure cautelari in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale, o nell’ipotesi di riduzione di questo al di sotto del minimo legale (art. 2446 e 2447, codice civile).

Sul punto è noto che quando le perdite di esercizio sono sofferte in misura rilevante, l’organo amministrativo deve valutarne l’incidenza sulla normale gestione e sul capitale sociale.

In merito, l’art. 2446, codice civile (per le società a responsabilità limitata si veda l’art. 2482-bis) contiene le prescrizioni di tutela dell’integrità del capitale sociale.

Nel dettaglio esso prevede che, ove le perdite riducano il capitale sociale di oltre un terzo

  • senza intaccarne il minimo di legge, l’organo amministrativo deve convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’adozione degli opportuni provvedimenti;
     
  • riducendo il capitale sociale al di sotto del minimo di legge, l’assemblea generale dei soci, prontamente convocata, deve deliberare la riduzione del capitale sociale a causa delle perdite ed il contemporaneo aumento dell’entità minima prevista dalla legge.

In alternativa l’assemblea generale può (deve) deliberare:

  • la trasformazione della società, da società di capitale a società di persone, al fine di ottenere la garanzia della responsabilità illimitata e solidale dei soci;
     
  • oppure, lo scioglimento del