In questo articolo vediamo come va effuattata la verifica periodica della coerenza del metodo di ammortamento prescelto e della vita utile dell’immobilizzazione e come possono essere gestite le scritture contabili (con esempi pratici) dopo la sospensione degli ammortamenti.
Ammortamenti Bilancio 2020: premessa
L’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020 ha stabilito che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare, nel bilancio dell'esercizio 2020, in parte o per l’intero ammontare, l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo così il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato (quello del 2019).
La disposizione, che è volta ad agevolare le imprese danneggiate dalla crisi conseguente alla pandemia, potrà essere prorogata anche per gli esercizi successivi da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Analizziamo le conseguenze civilistiche e fiscali della disposizione.
Questi i principali argomenti qui trattati:
- L’ammortamento in bilancio – inquadramento generale
- Verifica periodica della coerenza del metodo di ammortamento prescelto e della vita utile dell’immobilizzazione
- Sospensione temporanea degli ammortamenti per il 2020
- Come si applica la sospensione temporanea degli ammortamenti
- Quota di ammortamento non effettuata – le possibili opzioni
- Esempio – sospensione ammortamento 100% – modifica vita utile immobilizzazione
- Esempio - sospensione ammortamento < 100% – modifica vita utile immobilizzazione
- Esempio – sospensione ammortamento 100% - no modifica vita utile immobilizzazione
- Esempio – immobilizzazione acquistata nel 2020 - sospensione
- Costituzione di una riserva indisponibile
- Le indicazioni in nota integrativa
- Aspetti fiscali dell’applicazione della sospensione dell’ammortamento
- Il super e l’iper ammortamento
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L’ammortamento in bilancio: inquadramento generale
Ai sensi dell’articolo 2426, n. 2, del codice civile, il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Il procedimento di ammortamento contabile è definito, dunque, come la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati di bilancio conseguiti nell’esercizio.
La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione.
La determinazione del piano di ammortamento presuppone al termine dell’esercizio la conoscenza dei seguenti elementi:
- valore da ammortizzare (è la differenza tra costo dell’immobilizzazione e valore residuo; se quest’ultimo è esiguo di esso non si tiene conto);
- residua possibilità di utilizzazione (non corrisponde alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. In sostanza, è il periodo di tempo durante il quale l’impresa prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione;
- metodi di ammortamento.
I metodi di ammortamento previsti dall’OIC 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, sono i seguenti:
- metodo a quote costanti: si fonda sull’ipotesi che l’utilità dell’immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Tale metodo è il più utilizzato, anche per ragioni di semplificazione;
- metodo a quote decrescenti: si basa sull’ipotesi che la società tragga dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita e si applica quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;
- metodo per unità di prodotto: consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione.
Il piano di ammortamento deve essere riesaminato qualora cambino gli elementi che lo determinano (es. una diversa stima del valore residuo, una modifica della vita utile del bene, ovvero se il metodo di ammortamento prescelto in origine non è più coerente con la ripartizione del costo tra i vari esercizi).
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Verifica periodica della coerenza del metodo di ammortamento prescelto e della vita utile dell’immobilizzazione
Come si è detto, periodicamente deve verificarsi che il metodo di ammortamento prescelto sia sempre coerente con quanto inizialmente previsto.
Considerato che nel 2020 le imprese hanno affrontato le conseguenze economiche della pandemia, il metodo a quote costanti, di generale utilizzo, che si fonda sull’ipotesi semplificatoria che l’utilità dell’immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile, potrebbe non rappresentare il “metodo sistematico e razionale” per la ripartizione del costo da ammortizzare, se nello specifico per l’azienda si sono verificati fattori che hanno ridotto e/o sospeso l’utilizzo del bene nel 2020 (nonché nella prima parte del 2021 e fino a quando la produzione di beni e servizi non ritornerà ai livelli ante lock-down).
Diversamente, il metodo per unità di prodotto - che consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione – sembra essere il metodo più coerente con la situazione delle imprese nella crisi determinata dalla pandemia, in quanto permette, di fatto, di sospendere l’ammortamento nei periodi in cui il bene non viene utilizzato.
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in una sua recente comunicazione ha confermato che i principi contabili nazionali esistenti prevedono già la possibilità di modificare i piani di ammortamento da un punto di vista civilistico.
In particolare, in merito alla corretta applicazione dell’OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”, l’OIC nel premettere che resta nella responsa