Il Decreto Agosto prevede la possibilità di sospendere per l’anno 2020 gli ammortamenti civilistici, pur mantenendo la possibilità di dedurre fiscalmente, in sede di dichiarazione dei redditi, i relativi ammortamenti determinati secondo le regole fiscali.
La sospensione dell’iscrizione degli ammortamenti civilistici, è accompagnata dall’obbligo di iscrivere in bilancio, una riserva indisponibile, per un ammontare pari agli ammortamenti civilistici sospesi, con l’obbligo di utilizzare riserve di utili disponibili, nel caso di insufficienza dell’utile d’esercizio rispetto all’ammontare degli ammortamenti civilistici sospesi. La sospensione civilistica degli ammortamenti comporta, inoltre, la rilevazione di imposte differite.
Ammortamenti 2020 sospesi: premessa
L’anno 2020 sarà certamente ricordato come un “anno orribile” per gli effetti economici devastanti che provocherà in molte delle imprese italiane.
Il legislatore, prendendo atto della situazione pandemica, ha introdotto delle norme finalizzate a nettizzare o quantomeno a sospendere gli effetti negativi della pandemia attraverso l’introduzione di norme volte a ridurre le perdite d’esercizio o a sospenderne temporaneamente gli effetti.
In questa direzione va annoverato l’articolo 60, commi da 7 bis a 7 -quinquies del D.L. 104/ 2020, convertito con integrazioni e modificazioni nella Legge 126/2020, che prevede la possibilità, per il bilancio in corso al 31/12/2020, di non iscrivere gli ammortamenti civilistici alla medesima data, pur potendo dedurre gli ammortamenti fiscali relativi all’anno 2020.
La possibilità di non iscrivere gli ammortamenti civilistici relativamente al bilancio in corso alla data del 31/12/2020, pone una deroga alle prescrizioni contenute nell’articolo 2426 comma 1, numero 2, del codice civile il quale così si esprime:
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
È evidente che la norma da un lato pone l’obbligo di un ammortamento sistematico delle immobilizzazioni materiali e immateriali e ammortizzare in termini sistematici significa utilizzare un sistema per definire la quota di ammortamento che annualmente deve impattare sul conto economico dell’impresa.
Il sistema adottato per determinare le quote di ammortamento, deve essere costruito sulla scorta dei tre elementi fondamentali:
- la senescenza;
- l’obsolescenza;
- l’adeguatezza tecnico-produttiva delle immobilizzazioni.
In nessun caso è possibile considerare, acriticamente, che fenomeni come la senescenza o l’obsolescenza, ma anche la stessa adeguatezza tecnico-produttiva, possano essere condizionati sic et simpliciter dall’effetto pandemico, posto che è inimmaginabile che l’invecchiamento fisico o tecnologico si siano interrotti per effetto della pandemia.
Per cui, le modifiche ai piani di ammortamento in corso richiederanno, a cura degli amministratori, una circostanziata illustrazione in Nota Integrativa delle motivazioni che hanno indotto alla sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2020.
La sospensione degli ammortamenti 2020, potrà essere motivata con la “straordinarietà” dell’esercizio 2020, in cui il blocco o le restrizioni al regolare funzionament