Deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti e diritto alla deducibilità ai fini IRES ed IRAP: la legge di conversione al Decreto Agosto introduce la facoltà di non rilevare nel bilancio relativo all’esercizio sociale 2020, un ammontare fino al 100% della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Le imprese che si avvalgono di tale facoltà potranno comunque dedurre fiscalmente la quota di ammortamento sospesa. Ma quali sono gli obblighi e quali gli effetti tributari connessi a tale sospensione?
Sospensione degli ammortamenti dell’annualità 2020
Con l’obiettivo mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica sui risultati e sul patrimonio netto dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, il Legislatore ha introdotto la facoltà di ridurre, o di azzerare, le quote di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7-bis, art. 60, L. 126/2020, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile [1] attuare la sospensione degli ammortamenti, quindi non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata verrà imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Perplessità sulla sospensione degli ammortamenti
In sede di prima lettura del provvedimento sono state espresse specifiche perplessità applicative.
Una di queste riguarda l’annualità in cui dovrà essere rilevata la percentuale civilistica di ammortamento oggetto di sospensione.
Secondo la tesi alcuni autori, condivisa da chi scrive, il rateo di ammortamento residuo di competenza dell’annualità 2020, concorrerà a formare il