Analisi dei principi di redazione del bilancio che riguardano la sospensione ammortamenti. Ricordiamo che le società che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali e che hanno dovuto fronteggiare a fronte dell’emergenza Covid-19, hanno la possibilità di non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento 2020 dei beni materiali e immateriali.
Vediamo quali sono le regole da rispettare…
Ammortamenti: aspetti generali
In relazione all’art. 2426, comma 1, n. 2), del codice civile il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve necessariamente risultare, in maniera sistematica, ammortizzato in ogni esercizio sociale o periodo d’imposta considerando la loro residua possibilità di utilizzazione, tenendo in considerazione che le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
Il principio contabile nazionale Oic n. 16 “Immobilizzazioni materiali” in merito pone in rilievo che:
- la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione;
- l’ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati;
- tutti i cespiti devono essere ammortizzati tranne quelli la cui utilità non si esaurisce, come, a titolo meramente indicativo, i terreni e le opere d’arte;
- i fabbricati che costituiscono una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non devono essere ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile, tenendo presente che nell’ipotesi in cui sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento deve rispondere alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali;
- se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore di questi ultimi deve essere scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento, in quanto i terreni non possono essere oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un’utilità destinata a esaurirsi nel tempo come per le cave e i siti utilizzati per le discariche;
- l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso;
- la regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale di ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno, si deve ritenere ammessa e accettabile se la quota dell’ammortamento rilevata non si discosta significativamente da quella calcolata con decorrenza dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’utilizzo.
Da quanto accennato, si deduce che l’ammortamento deve essere individuato nella ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della relativa vita utile stimata e deve necessariamente:
- essere sistematico;
- riguardare tutti i cespiti, con l’esclusione di specifici fabbricati civili, nonché dei terreni e delle opere d’arte;
- iniziare nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’utilizzo e può essere effettuato a quote costanti (preferibile), decrescenti o, in limitate e documentate circostanze, variabili in relazione ai volumi di produzione.
L’operatività degli ammortamenti dei beni deve essere sospesa in presenza di:
- beni che vengono destinati alla vendita;
- beni inutilizzabili;
- beni per i quali il valore residuo stimato (al netto dei costi di rimozione) risulta di entità pari o superiore al valore netto contabile;
- cespiti obsoleti.
Con l’art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, è stata specificamente introdotta la facoltà di effettuare la sospensione, in tutto o in parte, dell’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immat