La deduzione delle quote di ammortamento sarà comunque effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico.
Ammortamenti, la quota sospesa non va annotata per il 2020
Ne ha “parlato” anche il Comitato tecnico di AssoSoftware dopo che in precedenza l’Associazione aveva già affrontato il tema della sospensione degli ammortamenti, prevista dal Dl 104/2020, fornendo alcune indicazioni sulle possibili soluzioni operative che si sarebbero potute adottare utilizzando il software gestionale.
Sono passati alcuni mesi nel corso dei quali, da una parte l’agenzia delle entrate (Telefisco 2021) e dall’altra Assonime (circolare 2/2021) hanno fornito utili indicazioni di tipo interpretativo.
Quadro della situazione
AssoSoftware, lo scorso 10 febbraio, ha formulato all’OIC (Organismo Italiano Contabilità) un’ulteriore proposta di semplificazione, che prevede la possibilità alternativa di determinare le quote di ammortamento degli anni successivi al 2020, applicando l’aliquota di ammortamento al costo storico del bene, fino ad esaurimento della vita utile dello stesso, in modo tale che il metodo di calcolo delle quote di ammortamento non venga modificato.
Ciò a beneficio degli operatori che utilizzano software gestionali che – pur gestendo il “doppio binario” – effettuano il calcolo civilistico mediante l’applicazione dell’aliquota ministeriale di ammortamento, in luogo del calcolo “puro a giorni”, basato sulla vita residua stimata del bene.
Bilancio
Ritornando alla norma sulla sospensione degli ammortamenti, si rammenta che essa prevede che i soggetti in contabilità ordinaria che non applicano i princìpi contabili internazionali – possano non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 13 ottobre 2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari).
Dichiarazione dei redditi
Tuttavia, la deduzione di tale quota di ammortamento dovrà comunque essere effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Oltre che ai fini IRPEF-IRES la deduzione fiscale extracontabile potrà essere effettuata anche ai fini Irap.
In concreto, si dovrà effettuare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei Redditi (e Irap) nell’esercizio 2020 e in aumento nei successivi – in corrispondenza dell’allungamento del processo di ammortamento civilistico di ciascun bene – pari alla differenza temporanea tra ammortamenti fiscali e civilistici che si è venuta a creare e che va riassorbita.
Il che comporta anche, nei casi in cui lo si riterrà opportuno, la necessità di effettuare un appostamento di imposte differite nel momento in cui si provvederà all’imputazione a conto economico della quota sospesa.
In questo caso, come fa notare Assonime, il beneficio derivante dal mancato stanziamento delle quote, sarà in parte stemperato dalla necessità di appostare le correlate imposte differite (costo).
L’esempio citato dall’Agenzia delle Entrate
In questo contesto l’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha chiarito la questione prendendo ad esempio un bene, del valore di 10mila euro, acquistato nel 2019, con vita utile di 5 anni e aliquota di ammortamento fiscale del 20% (piena il primo anno), per il quale:
- senza l’applicazione della sospensione, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
- con l’applicazione della sospensione nel 2020, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, essendosi allungato di un anno il periodo di ammortamento.
Nell’ultimo caso avremo ancora:
- nel 2020 una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap), con eventuale appostamento di imposte differite;
- nel 2024 una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella Irap), con il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente appostate.
Registro dei beni ammortizzabili
Secondo l’Associazione in questione, in considerazione del fatto che il registro dei beni ammortizzabili è un registro di tipo fiscale, che deve essere tenuto in base all’articolo 16 del Dpr 600/1973, il fatto che in esso, per il 2020, non sia distintamente evidenziata, a fianco della quota fiscale dedotta, anche la quota civilistica non imputata a conto a conto economico, non rappresenta sicuramente un problema.
L’importante, ai fini civilistici, sarà annotare correttamente sul libro giornale la quota sospesa solo nel 2024, mentre per il 2020 sul libro giornale non dovrà essere annotata alcuna quota.
Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata, non essendo la sospensione degli ammortamenti significativa ai fini fiscali, nulla cambia rispetto al passato e il riporto delle quote fiscali sul registro dei beni ammortizzabili dovrà continuare a coincidere con quanto indicato nel quadro RG della dichiarazione dei Redditi.
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A cura di Vincenzo D’Andò
Giovedì 4 marzo 2021
Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico