Approfondiamo le regole e le condizioni per usufruire di questa eventuale opportunità.
Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020: aspetti generali
Per quanto stabilito dal comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. 14.08.2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126) in merito alla sospensione degli ammortamenti:
“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Si tratta di una disposizione che produce effetti solamente civilistici, e non fiscali. Come si dirà, però, andrà tenuto conto delle vicende che interessano il parallelo ammortamento fiscale (che prescinde dalla mancata deduzione della quota nel conto economico dell’esercizio 2020).
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Questi gli argomenti qui trattati:
- Ulteriori previsioni
- Deroga alla derivazione rafforzata
- Documento OIC 9
- Sospensione e rivalutazione
- Acquisto nel 2020
- Microimprese
- Bilancio consolidato
- Fiscalità differita
- Rideterminazione del valore
- Super e iper ammortamento
- Recupero ammortamenti (Telefisco 2021)
- Deduzione extracontabile
- Obbligo o facoltà di deduzione?
- Avviamento
- Modalità
- Motivazioni
- Riserva indisponibile
- Modello REDDITI
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Ulteriori previsioni
Secondo il comma 7-ter dell’art. 60 citato, i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare gli ammortamenti devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento sospesa, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva va integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Il comma 7-quater stabilisce che le ragioni della deroga (cioè del “mancato ammortamento”) sono fornite nella nota integrativa unitamente all'iscrizione e all'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
La deduzione ai fini delle imposte sui redditi dell