Riforma del Terzo Settore: l’iscrizione del RUNTS e i relativi effetti

Dall’istituzione del RUNTS, al via entro la fine di aprile, alle iscrizioni delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale. In questo articolo ci soffermiamo sugli effetti della mancata iscrizione e in particolare sulla perdita delle agevolazioni connesse.

RUNTS: al via il trasferimento dei dati relativi a ODV e APS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 261 del 21 ottobre 2020, ha istituito il RUNTS. Secondo quanto previsto da tale provvedimento, il registro dovrebbe iniziare a popolarsi entro la fine del mese di aprile.

L’art. 30 del decreto disciplina il procedimento di trasmigrazione automatica dai rispettivi registri al RUNTS delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazione di Promozione sociale.

La procedura è leggermente diversa dalle ONLUS.

Nello specifico, il decreto richiede all’Agenzia delle entrate di comunicare al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS al giorno antecedente al termine di cui all’articolo 30.

Tale disposizione prevede che:

“L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

 

Modalità di iscrizione al RUNTS

Ciascun ente, inserito nell’elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, deve presentare, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, apposita domanda, indicando la sezione del registro nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni del codice del Terzo settore e gli ultimi due bilanci approvati.

Ciascun ufficio del RUNTS, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nell’elenco nella sezione richiesta.

L’iscrizione al RUNTS è dunque un passaggio fondamentale per ottenere la qualifica di ETS, e quindi al fine di fruire delle agevolazioni fiscali all’uopo previste.

L’iscrizione nell’elenco non è obbligatoria, ma la disapplicazione della riforma potrà determinare con un elevato grado di probabilità la perdita della qualifica in conseguenza dell’applicazione dell’art. 149 del TUIR.

In tale ipotesi, l’intero reddito sarebbe assoggettato ad imposizione.

Inoltre, la mancata iscrizione darà anche luogo alla perdita delle agevolazioni fiscali con un ulteriore e evidente danno economico.

 

Efficacia costitutiva dell’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione nel Registro ha innanzitutto efficacia costitutiva con riferimento all’adozione della qualifica di ente del Terzo settore, nonché alla speciale qualifica connessa alla Sezione di riferimento.

Tale affermazione risulterà più comprensibile dopo la lettura dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017.

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”.

Dall’ultima parte della disposizione si comprende, quindi, come l’iscrizione nel predetto registro rappresenti una condizione essenziale al fine di ottenere la qualificazione di ente del Terzo settore.

Il legislatore ha “concepito” un sistema in grado di alimentare e stimolare con maggiore forza le liberalità che saranno effettuate in favore degli enti del Terzo settore.

Ciascun soggetto deve quindi comprendere quando le liberalità sono effettuate in favore dei predetti ETS.

Ciò in quanto il legislatore ha previsto maggiori vantaggi fiscali per il soggetto erogante con il “potenziamento” delle detrazioni Irpef.

Ad esempio, l’art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che:

“dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro”.

L’art. 83 citato contiene una disciplina unitaria delle erogazioni liberali che, rispetto alla normativa precedente alla riforma, si caratterizza per:
  • una maggiore organicità, perché all’interno di un’unica disposizione vengono riunite norme agevolative che, precedentemente, dovevano essere rinvenute in molteplici atti legislativi;
     
  • per un più vasto ambito di applicazione soggettivo, in quanto le erogazioni liberali possono essere effettuate a favore di tutti gli ETS e delle imprese sociali costituite non in forma societaria, salvo si tratti di cooperative sociali;
     
  • per un rafforzamento degli incentivi anche dal punto di vista oggettivo.

Si considerino, ad esempio, le erogazioni liberali effettuata in favore delle ONLUS.

Prima della riforma era possibile beneficiare di una detrazione d’imposta, ai sensi dell’art. 15 comma 1.1. del TUIR, del 26 per cento.

Dal 1° gennaio 2018, la riforma trova parziale applicazione e risulta già applicabile la maggiore detrazione del 30 per cento.

Il maggiore e più esteso beneficio troverà applicazione quando la riforma, una volta ottenuto il via libera della Commissione europea, risulterà pienamente in vigore.

Infatti, sarà possibile beneficiare della detrazione del 30 per cento per le liberalità effettuate in favore di qualsiasi ETS.

Oggi, invece, il versamento effettuato in favore di un’associazione culturale non risulterà parimenti agevolato.

Pertanto, come già detto, il legislatore ha concepito un sistema normativo in grado di stimolare o incentivare le liberalità nei confronti degli ETS risultanti dal RUNTS.

Per tale ragione, l’art. 11 del Codice del terzo Settore prevede che gli enti iscritti nel RUNTS devono indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Fonte: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020

 

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A cura di Nicola Forte

Giovedì 8 aprile 2021