Quando un ente non commerciale cessa l’attività si pongono questioni complesse su estinzione, capacità giuridica e validità degli atti a lui notificati. Cosa accade dopo la chiusura? L’ente può ancora ricevere atti o essere coinvolto in un contenzioso?
Estinzione di un ente non commerciale: effetti giuridici e profili fiscali
In ordine ai temi controversi relativi all’estinzione di un ente non commerciale non tenuto alle forme di pubblicità del registro delle imprese, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9541/2016 ha ritenuto che, nel caso di cessazione dell’associazione a mezzo le formalità ex art. 35, comma 4, DPR 633/1972, vengano a generarsi i medesimi effetti estintivi che conseguono alla cancellazione delle società dal Registro delle Imprese. Espletate le formalità prescritte dal citato art. 35, 4° comma, l’associazione cessa la propria attività, così realizzando la condicio sine qua non che il Supremo Collegio pone a fondamento del principio di diritto, assumendo l’adempimento delle formalità dichiarative come elemento a supporto dell’effettivo venir meno dell’attività imprenditoriale dell’ente Da qui l’irrilevanza della cancellazione dal registro delle imprese, costituendo un adempimento non richiesto alle associazioni.
Con la cancellazione della partita iva a seguito della reale cessazione dell’attività, l’associazione si estingue destrutturandosi sul piano organizzativo e perdendo ogni capacità processuale sia sul piano della legittimazione passiva che attiva. Del pari della società, quindi, con l’evento estintivo viene a cessare ogni delineazione strutturale dell’ente e a interrompersi ogni rapporto di rappresentanza. La perdita di ogni facoltà processuale, per la citata Cassazione, comporta che l’ente giammai potrà essere destinatario della notificazione di un avviso di accertamento o anche solo di un atto istruttorio.
Viene, quindi ad espandersi anche alle associazioni la versione esegetica della Cassazione in tema di estinzione delle società per cui:
“In tema di contenzioso tributario l’estinzione della società prima della notifica di un avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla del suo ex liquidatore, per cui eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art.392 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile” (Cassazione sentenza n. 5736 del 23/03/2016).
Associazione estinta e notifica di atto impositivo
L’effetto estintivo preclude la prerogativa della recettizietà dell’atto impositivo ostruendo lo scopo della notificazione (in tal senso CTR Lombardia, 18 settembre 2014, n. 4757). Inoltre in dottrina si sottolinea come posto che tra gli elementi essenziali di un atto amministrativo va ricompresa l’esistenza giuridica del suo destinatario, la nullità radicale di un avviso di accertamento intestato ad un soggetto estinto dev’essere ulteriormente affermata anche in forza dell’art 21 – septies, Legge 241/1990, che, con specifico rigore, sanziona con la nullità del provvedimento amministrativo mancante di uno degli elementi essenziali (in tal senso CTP di Reggio Emilia, 4 marzo 2014 n. 69).
La chiusura della partita IVA equivale alla cancellazione dal registro delle Imprese ed anche in ordine alle associazioni, similmente alle società non possono essere invocate prospettive di retroattività con effetto sanante raccordabile all’art 28, 4° comma del D.Lgs n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014 per cui qualsias