Dopo una lunga, ma non travagliata gestazione, l’iscrizione al RUNTS diventa una realtà operativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato il calendario.
Enti del Terzo Settore: iscrizione al RUNTS, le disposizioni del MLPS
Finalmente, dopo tre anni di attesa, grazie alla pubblicazione del D.M. 15 settembre 2020 (di seguito D.M.), pubblicato sulla G.U. 21 ottobre 2020, n. 261, ha incominciato a prendere corpo la struttura degli Enti del Terzo Settore, già oggetto di regolamentazione a cura del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (contenente il Codice del Terzo settore, di seguito Codice), di cui il pilastro fondamentale è il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore).
Quindi, dopo un anno, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il RUNTS diventa operativo.
L’art. 1, dell’anzidetto D.M. regolamenta:
- le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore voluto dall’art. 45, del Codice, indicando la documentazione da produrre per l’iscrizione;
- le modalità di deposito degli atti;
- la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico (in realtà articolato a livello regionale e provinciale, quest’ultimo per le province autonome di Bolzano e di Trento);
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Runts (Art. 2188 c.c. e art. 8, della L. 29 dicembre 1993, n. 580).
Nell’Allegato A, si riporta il calendario delle iscrizioni e degli adempimenti per dar vita al RUNTS.
Questi gli argomenti qui trattati:
- La struttura del Runts, ovvero le sue sezioni
- L’iscrizione nel Runts degli enti senza personalità giuridica
- Effetti dell’iscrizione nel Runts
- L’iscrizione degli enti già forniti di personalità giuridica
- L’iscrizione degli enti di nuova costituzione con l’intervento del notaio
- Ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel Runts che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel Runts
- Perché la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica?
- Il rifiuto del notaio a iscrivere l’ente nel Runts
- L’iscrizione iniziale delle O.D.V. e delle A.P.S. nel Runts
- La trasmigrazione dei dati dai registri delle regioni e province autonome
- La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle A.P.S. al Runts
- Gli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus
- Allegato A – Scadenzario degli adempimenti per le iscrizioni nel Runts
- Allegato B – Documenti da allegare e informazioni da comunicare per l’iscrizione di enti sforniti di personalità giuridica
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La struttura del Runts, ovvero le sue sezioni
L’art. 46, del Codice, suddivide il Runts nelle seguenti sezioni:
- O.D.V. – Organizzazioni di volontariato (si vedano gli artt. 32 e segg. del Codice);
- A.P.S. – Associazioni di promozione sociale (si vedano gli artt. 35 e segg. del Codice);
- Enti filantropici (si vedano gli artt. 37 e segg. del Codice);
- Imprese sociali (si veda l’art. 40 del Codice che rinvia al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), comprese le cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381).
Per questi enti, il requisito per l’iscrizione al Runts è appagato tramite la relativa iscrizione nella specifica sezione del Registro delle imprese, denominata «imprese sociali»;
- Reti associative (si veda l’art. 41, del Codice);
- Società di mutuo soccorso (si veda l’art. 42, del Codice), costituiti ai sensi della L. 15 aprile 1986, n. 3818, che non siano obbligati, in base all’art. 44, comma 2, del Codice, ad iscriversi nella sezione «Imprese sociali» presso il Registro imprese;
- Altri enti del Terzo settore. Trattasi di sezione residuale che raccoglie gli enti non iscritti nelle precedenti sezioni.
L’iscrizione nel Runts degli enti senza personalità giuridica
Nel caso si intenda chiedere l’iscrizione nel Runts senza voler conseguire la personalità giuridica [ad esclusione della sez. d) – Imprese sociali], la relativa domanda (Art. 8, del D.M.) è presentata dal rappresentante legale dell’ente o, in presenza di rete associativa, su mandato del singolo ente che vi aderisce, dal rappresentante legale della rete associativa, che avrà cura di allegare, tra l’altro, l’attestazione di adesione dell’ente interessato alla rete associativa.
L’istanza di iscrizione è presentata (Per l’ufficio competente del Runts, destinatario della domanda d’iscrizione, si veda l’art. 5, del D.M.):
- per gli E.T.S. ut supra a), b), c), f) e g), all’ufficio regionale o della provincia autonoma, in cui l’ente ha la sede legale, tranne che l’ente istante intenda essere iscritto presso due sezioni del Runts, nel qual caso, la domanda è indirizzata solo all’Ufficio statale del Runts (Art. 10, comma 4, del M.);
- per le Reti associative, la domanda è presentata direttamente all’Ufficio statale del Runts.
L’ufficio destinatario dell’istanza (Art. 9, del D.M.) controlla la completezza, l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte, nonché la corrispondenza delle condizioni stabilite per l’iscrizione.
Inoltre, se l’ente, negli ultimi due esercizi, ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali fra i tre previsti dall’art. 31, comma 1, del Codice [(a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità], l’ufficio deve chiedere la prescritta informazione antimafia, come previsto dall’art. 48, com