Le agevolazioni fiscali traineranno le iscrizioni degli E.T.S. al RUNTS

Le agevolazioni fiscali saranno riconosciute unicamente agli Enti del Terzo Settore che si iscriveranno al RUNTS, per cui non è difficile dedurre che dette iscrizioni spingeranno gli enti a effettuare le modifiche richieste ai propri statuti per accedere ai vantaggi fiscali che si potranno ottenere. In un lavoro a parte, saranno esaminate le agevolazioni fiscali per le A.P.S. e le O.D.V..

agevolazioni ets iscrizioni runtsIl D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, contenente il Codice del Terzo Settore (C.T.S.), ha esaminato, in diversi articoli, gli aspetti fiscali degli Enti del Terzo Settore (ETS). La maggior parte delle relative agevolazioni fiscali decorreranno dalle iscrizioni al Runts (vedi: Registro unico nazionale del Terzo settore).

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ETS: le agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi

L’art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017, esordisce disponendo che, ad esclusione delle imprese sociali (disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 11, delegato dall’art. 1, comma 2, lett. c), della L. 6 giugno 2016, n. 106, a cui fa rinvio l’art. 40, del D.Lgs. n. 117/2017), agli E.T.S. si applicano:

  • gli artt. da 79 a 86 e da 84 a 86, del Lgs. n. 117/2017;
     
  • gli artt. da 72 a 161, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili (Normativa alquanto generale, per la quale non sono di facile individuazione le norme che si applicano agli E.T.S.).

Le attività di interesse generale (Si vedano l’art. 5, del D.Lgs. n. 117/2017, e l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) si valutano:

“di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra (Amministrazioni pubbliche italiane o straniere, Unione Europea e organismi pubblici di diritto internazionale) e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento”.

Si considerano non commerciali:

  • le attività di interesse generale, qualora i relativi ricavi si mantengano, al massimo per due susseguenti periodi d’imposta, sino al 5% superiori ai rispettivi costi;
     
  • le attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) (Ricerca scientifica di particolare interesse sociale), se svolte direttamente dagli E.T.S. – con esclusione delle imprese sociali – la cui finalità fondamentale si estrinseca nello svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, a condizione che:
     

    • gli utili siano esclusivamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati;
       
    • che sia escluso qualsiasi accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti dello stesso ente;
       
  • le predette attività ut supra b), affidate dagli stessi enti (E.T.S., con esclusione delle imprese sociali) ad università e altri organismi di ricerca che le svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 [Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 11, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro];
     
  • le attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) [interventi e servizi sociali], b) [interventi e prestazioni sanitarie] e c) [prestazioni socio-sanitarie], se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), a condizione che:
     

    • gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria;
       
    • agli organi amministrativi non sia attribuito alcun compenso;
       
  • le entrate derivanti da i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e da ogni altra entrata equiparabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali, secondo le suddette lettere da a) a d) ed i successivi numeri 1) e 2), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali;
     
  • le attività svolte nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in osservanza alle finalità istituzionali dell’ente.

Inoltre, non partecipano alla formazione del reddito degli E.T.S.:

  • gli incassi effettuati per raccolte pubbliche realizzate con carattere di occasionalità, anche attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
     
  • i contributi e gli apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento [Art. 9, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517] delle attività ut supra a), b), c) e d);
     
  • le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Di conseguenza, si considerano non commerciali gli E.T.S., sempre ad esclusione delle imprese sociali, che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le predette attività di interesse generale, secondo le modalità ut supra b), c) e d), nonché quando dette attività sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti precisati in precedenza.

Supponendo che un E.T.S. eserciti un’attività di interesse generale, che, dall’analisi dei costi, consenta di dedurre che:

  • il costo di una prestazione ammonti ad € 100;
     
  • una Pubblica Amministrazione fornisca un contributo che, suddividendolo tra il numero totale delle prestazioni effettuate, faccia ridurre il costo della stessa di € 20;

il compenso da richiedere ad ogni associato, destinatario delle prestazioni dell’E.T.S. non deve superare € 80 (= € 100 – 20), altrimenti l’ente rientra tra gli enti del terzo settore commerciali.

Quindi, il comma 5, del predetto art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017, dispone, comunque, che sono enti commerciali, ai fini fiscali, gli E.T.S.:

  • se i proventi delle loro attività di interesse generale siano svolte in forma d’impresa, ovvero non in conformità ai criteri indicati ut supra b), c) e d), nonché quando non sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
     
  • se le attività diverse, previste dall’art. 6, del D.Lgs. n. 117/2017, tranne quelle di sponsorizzazione esercitate nell’osservanza dei criteri del decreto previsto dallo stesso art. 6, ma non ancora pubblicato, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Il cambio di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera con decorrenza dal periodo d’imposta in cui l’E.T.S. assume natura commerciale.

Con riferimento alla lettera ut supra f), si deve precisare che le medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi assurgono al livello di attività di natura commerciale quando le stesse, sebbene effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, siano effettuate in cambio di “pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto”.

Quindi, i relativi corrispettivi partecipano alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi in funzione del carattere di abitualità o di occasionalità delle relative operazioni.

Nell’Allegato A, sono riportati dei quesiti, con le relative risposte, sul carattere commerciale o meno dell’E.T.S.

 

Regime forfetario degli Enti del Terzo Settore non commerciali

L’art. 80, del D.Lgs. n. 117/2017, disciplina il regime forfetario degli E.T.S. non commerciali

Questi vengono individuati ricorrendo al precedente art. 79, comma 5, quindi, sono quegli E.T.S., sempre con esclusione delle imprese sociali (elemento soggettivo), che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le attività di interesse generale, seguendo i criteri ut supra b), c) e d), nonché quando dette attività sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti precisati in precedenza (elemento oggettivo).

I predetti E.T.S. possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa secondo la seguente procedura:

  • determinazione dell’ammontare dei ricavi, conseguiti nel periodo d’imposta, relativi alle attività svolte con modalità commerciali;
     
  • applicazione del coefficiente di redditività variegato in funzione della natura dei ricavi (prestazioni di servizi o altre attività), quindi del loro ammontare (come risulta dal successivo prospetto), tenendo presente che, quando l’ente esercita contestualmente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente è identificato con riguardo al totale dei ricavi relativi all’attività prevalente.
    Inoltre, se non vengono contabilizzati separatamente i ricavi, le attività di prestazioni di servizi si considerano prevalenti.
    A questo punto, è da evidenziare che, qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle altre attività fosse più alto di quello relativo alle prestazioni di servizio, il coefficiente di redditività risulta più modesto, la redditività risulta più bassa, quindi, si verificherà un minore esborso di imposte:

Ammontare ricavi

Coefficienti di redditività da applicare ai ricavi per:

le prestazioni di servizi

le altre attività

1) ricavi fino a € 130.000

7%

5%

2) ricavi da € 130.001 a € 300.000

10%

7%

3) ricavi oltre € 300.000

17%

14%

  • aggiungere l’ammontare dei componenti positivi di reddito esaminati negli artt. 86 (Plusvalenze patrimoniali), 88 (Sopravvenienze attive), 89 (Dividendi ed interessi) e 90 (Proventi immobiliari), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. E’ il caso di sottolineare che i predetti componenti positivi di reddito attengono ai beni inerenti all’attività commerciale dell’E.T.S., escludendo le plusvalenze, le sopravvenienze, gli interessi ed i proventi immobiliari riguardanti le attività istituzionali dello stesso ente. In sostanza, ad esempio, la vendita di un’autoambulanza – destinata all’attività istituzionale o statutaria – non può produrre una plusvalenza di natura commerciale.

Si suppongano i seguenti dati, con i ricavi registrati separatamente:

ricavi da prestazioni di servizi € 30.000;

ricavi da altre attività € 35.000;

Totale dei ricavi € 65.000 x coeff. reddit. 5% = € 3.250

 

plusvalenza patrimoniale € 3.000

sopravvenienze attiva € 1.960

interessi attivi di banca € 40

Totale generale dei ricavi e dei componenti

positivi del reddito € 8.250


L’opzione per il regime forfetario del reddito:

  • deve essere manifestata nella dichiarazione annuale dei redditi (Mod. Redditi ENC) e produce i suoi effetti con decorrenza dal periodo d’imposta nel corso del quale è manifestata e rimane operativa fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un triennio.
    La revoca dell’opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi con decorrenza dal periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è prodotta;
     
  • per gli enti che iniziano l’attività, è comunicata con la dichiarazione di inizio di attività, presentata in base all’art. 35, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
     
  • comporta l’esclusione dall’applicazione dei parametri (Art. 3, comma 184, della L. 28 dicembre 1995, n. 549), nonché dagli indici sintetici di affidabilità – ISA (Art. 9-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96);
     
  • in tema di perdite fiscali sopportate nei periodi d’imposta anteriori a quello di decorrenza del regime forfetario, le stesse possono essere portate a decurtazione del reddito forfetario, in base alle norme previste dal D.P.R. n. 917/1986;
     
  • con riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito riguardanti gli anni precedenti a quello di decorrenza del regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rimandata in osservanza delle disposizioni del ridetto D.P.R. n. 917/1986, gli stessi partecipano per le quote residue alla determinazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Supponendo che:

  • nell’anno N, l’E.T.S. opti per il regime forfetario delle marginali attività di natura commerciale;
     
  • alla fine dell’anno N – 1, risultino residue quote di ammortamento per € 1.000,00;

dette residue quote partecipano alla determinazione del reddito del periodo d’imposta N – 1.

 

Enti del Terzo Settore: le agevolazioni fiscali per le imposte indirette e i tributi locali

Queste agevolazioni sono contenute nell’art. 82, del D.Lgs. n. 117/2017. Per dette agevolazioni si rimanda al dettagliato elenco riportato, in forma prospettica, nell’Allegato B.

 

Diritto degli Enti del Terzo Settore al 5 per mille

Un elemento fondamentale delle agevolazioni al Terzo settore è costituito dalla possibilità di accedere ai benefici del 5 per mille.

E’ l’agevolazione più diffusa e nota sia nell’ambito degli E.T.S. che dei contribuenti che indirizzano il 5 per mille dell’imposta IRPEF pagata verso gli stessi enti, in occasione della dichiarazione dei redditi.

Da ultimo, il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2020, n. 231, di seguito, Decreto), su delega dell’art. 9, comma 1, lett. c) e d) , della L. 6 giugno 2016, n. 106, abroga e sostituisce, in particolare, il D.P.C.M. del 23 aprile 2010, per disciplinare, tra le altre cose, le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille in argomento.

L’art. 1, lett. a), del Decreto, indica tra le sue finalità, il sostegno degli E.T.S., incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, facendo chiaramente comprendere che l’assegnazione del 5 per mille, o meglio la domanda per accedere a questa agevolazione è vincolata all’iscrizione al Runts.

Questo vincolo viene esplicitato anche dal C.T.S. (D.Lgs. n. 117/2017), al suo art. 93, comma 1, lett. d).

Non è difficile dedurre che gli E.T.S., anche in assenza di altre motivazioni, pur di accedere al vantaggio in parola, presenteranno, come anticipato, domanda di iscrizione al Runts.

Limitatamente agli E.T.S. di cui sopra, le disposizioni per l’accesso all’agevolazione decorreranno dall’anno successivo a quello di operatività del Runts. Sino a quella data, la quota del 5 per mille sarà devoluta a:

  • gli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
     
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Art. 7, della L. 7 dicembre 2000, n. 383);
     
  • le associazioni e fondazioni riconosciute;
     
  • favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111);
     
  • sostegno degli enti gestori delle aree protette (Art. 16, comma 1-bis, della L. 6 dicembre 1991, n. 394).

 

Modalità e termini di accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

L’art. 3, del Decreto, dispone che gli E.T.S., quando si iscrivono per via telematica al Runts, devono fare espressa richiesta di accreditamento, ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille.

L’eventuale omessa comunicazione non pregiudica una richiesta di accreditamento successiva all’iscrizione al Runts, purchè entro la data del 10 aprile, per consentire all’ente di invocare il contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.

Del resto, questo termine consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di predisporre l’elenco degli enti che risultano iscritti nel Runts (Art. 47, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La scaletta dei termini si arricchisce di altre scadenze, per cui è opportuno fare il riepilogo, nell’Allegato C.

Il comma 5, dell’anzidetto art. 3, del Decreto, stabilisce che, qualora le scadenze dovessero coincidere con il giorno di sabato o di un giorno festivo, le stesse sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

 

Allegato A – Quesiti e risposte

Quesiti

Risposte

  • Un E.T.S. effettua prestazioni sanitarie agli associati richiedendo compensi, rapportati al tipo di prestazioni, inferiori alle tariffe di mercato.
     
  • Un E.T.S. effettua ogni domenica una raccolta pubblica di fondi presso una chiesa.
     
  • Un E.T.S., durante un periodo d’imposta ha svolto le seguenti attività: 20 raccolte di fondi durante talune ricorrenze, offrendo dei gadget che pubblicizzano gli alti scopi che persegue; gli incassi per quote associative, contributi per 5 sponsorizzazioni da imprese; sostegno economico a famiglie bisognose che costituisce la missione dell’Ente.
     
  • Un E.T.S. ha svolto attività diverse, di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 117/2017, realizzando € 60.000; attività di sponsorizzazione per € 5.000; attività non commerciali per € 62.000.
  • L’E.T.S. esercita un’attività commerciale e, quindi, è un ente di terzo settore commerciale.
     
  • La continuità delle raccolte pubbliche, in dispregio della occasionalità delle stesse (perché l’E.T.S. possa rientrare tra gli enti non commerciali), porta a ritenere che l’E.T.S. abbia acquisito, suo malgrado durante lo stesso periodo d’imposta, la qualifica di ente di terzo settore commerciale.
     
  • L’E.T.S. in questione non può che qualificarsi ente di terzo settore non commerciale.
     
  • L’E.T.S. avendo entrate da attività non commerciali superiori alle attività diverse, in attesa del decreto previsto dall’art. 6, del D.Lgs. n. 117/2017, deve qualificarsi ente di terzo settore non commerciale.

 

Allegato B – Le agevolazioni per le imposte indirette e i tributi locali agli E.T.S., comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (Art. 82, del D.Lgs. n. 117/2017)

Imposte e tributi locali

Contenuto agevolazione

Imposta sulle successioni e donazioni

Esonero per i trasferimenti a titolo gratuito se il patrimonio, inclusi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria solo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Imposte ipotecaria e catastale

Si veda sopra, incluso l’utilizzo

Imposte ipotecaria, catastale e di registro,

Applicazione in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli E.T.S., comprese le imprese sociali, a condizione che:

  1. i beni siano utilizzati, entro 5 anni dalla cessione, solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale;
     
  2. l’ente rilasci, con la stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso, sull’utilizzo.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale

  • Applicazione in misura fissa per atti costitutivi e modifiche statutarie.
     
  • Esonero dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale

Applicazione in misura fissa per operazioni straordinarie (Trasformazione, fusione e scissione).

Imposta di registro per le O.D.V.

Esonero dall’imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività.

Imposta di bollo

Esonero per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti.

Imposta comunale sugli immobili (IMU)

Esonero per gli immobili posseduti e utilizzati dagli E.T.S., con esclusione delle imprese sociali, che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le predette attività di interesse generale, secondo le modalità ut supra b), c) e d), nonché quando dette attività sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti precisati in precedenza. Detti immobili devono risultare destinati solo allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività previste dall’art. 16, comma 1, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (Attività di religione o di culto, cioè quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana), a determinate condizioni.

Imposte indirette e tributi locali

Riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali e dai connessi adempimenti, possono essere deliberati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni a favore degli E.T.S., a condizione che questi ultimi non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare, a favore degli E.T.S., la riduzione o l’esenzione dall’IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997).

Imposta sugli intrattenimenti

Esonero per le attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, a condizione che:

  1. le attività siano svolte con carattere di occasionalità in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
     
  2. dell’attività venga informato, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, il concessionario (Art. 17, del D.P.R. n. 640/1972.

Tasse di CC.GG.

Esonero di tutti gli atti e provvedimenti dalle predette tasse di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

 

Allegato C – Termini annuali degli adempimenti per la scelta del 5 per mille

Termini annuali

Adempimenti

Art. D.P.C.M. 23/7/2020

31 dicembre

 

Il Ministero del lavoro:

  1. pubblica, sul proprio sito web, l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprensivi degli E.T.S. accreditati nello stesso esercizio finanziario e di quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti, prendendo a base l’elenco di cui all’art. 8, comma 2 (Si veda appresso);
     
  2. trasmette i predetti elenchi all’Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

9, comma 1

 

31 marzo

Pubblicazione, sul sito web del Ministero del lavoro, dell’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

8, comma 2

10 aprile

Iscrizione degli E.T.S. al Runts, in assenza di precedente iscrizione.

3, comma 2

20 aprile

Pubblicazione, sul sito web del Ministero del lavoro, dell’elenco degli E.T.S. aderenti alla pratica del 5 per mille.

3, comma 3

30 aprile

  • L’E.T.S. può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione riportati sul precedente elenco.
     
  • Il rappresentante legale dell’E.T.S. comunica, al Ministero del lavoro, le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, con dichiarazione prodotta in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
     
  • Il rappresentante legale sottoscrive e trasmette al Ministero del lavoro la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente, a seguito della sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’E.T.S.

3, comma 3

 

8, comma 3

 

 

8, comma 3

10 maggio

Il Ministero del lavoro pubblica, sempre sul proprio sito web, l’elenco definitivo degli E.T.S. iscritti al contributo, indicando, per ciascun nominativo, la denominazione, la sede e il codice fiscale.

3, comma 4

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni

ovvero del modello 730-1, o del modello Redditi persone fisiche, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, a sua volta ricevuti dal il Ministero del lavoro, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

9, comma

 

A cura di Salvatore Dammacco

Sabato 10 ottobre 2020