Modello EAS Terzo Settore: scadenza al 31 marzo 2021

Entro il prossimo 31 marzo 2021 gli Enti non commerciali dovranno provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2020.
Alla presentazione del Modello EAS è subordinata la concessione agli Enti dei benefici fiscali ovvero la detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati.

Modello EAS Terzo Settore: premessa generale

modello eas terzo settore scadenzaGli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit (con alcune eccezioni) e interessa, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

  1. richieda agli associati la quota associativa;
     
  2.  ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo.

Vi è da dire che il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117-2017)ha previsto che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non dovranno più inviare il modello EAS (allo stato attuale tuttavia il registro non è ancora del tutto operativo e risulta pertanto ancora obbligatorio l’invio del modello EAS).

L’adempimento resterà in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico RUNT.

 

Questi i principali argomenti qui trattati:

 

I termini per la presentazione del Modello EAS

Il modello viene presentato all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni mentre, per i soggetti appena costituiti, il modello deve essere presentato entro 60 giorni.

Anche nel caso in cui l’Ente perda i requisiti agevolativi previsti dalla normativa deve provvedere alla relativa comunicazione all’Agenzia nel termine di 60 giorni dall’evento.

 

I rischi che si corrono se non si invia il Modello EAS

Come già sottolineato gli enti associativi che non provvedono ad inviare il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.

Testualmente infatti l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009, recita quanto segue:

“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Le conseguenze sono pertanto particolarmente gravi in quanto continuare a svolgere le attività (anche il semplice incasso delle quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci) in mancanza dell’invio del modello EAS attribuisce all’ente in oggetto la natura commerciale con la conseguenza dell’assoggettamento al pagamento delle imposte e a tutti gli adempimenti contabili connessi.

 

La compilazione del Modello EAS: la gestione pratica

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati all’adempimento sono di due tipi:

  1. enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti;
  2. ed enti che devono compilare solo alcune parti del modello.

 

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

Rientrano nel gruppo gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci; gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di decommercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici ovvero gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

 

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione semplificata)

Gli enti associativi i cui dati rilevanti ai fini fiscali sono già in possesso di un’Amministrazione pubblica (enti iscritti in un pubblico registro) possono procedere alla compilazione del modello secondo “modalità semplificate” (per tali soggetti è sufficiente fornire solo le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26 del modello).

A seguito della Circolare Agenzia Entrate n. 45/09, è stato infatti chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l’amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla modulistica.

Sono interessate alla compilazione parziale del modello le seguenti tipologie di Enti:

  • associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all’art 7 L 383/00;
     
  • associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
     
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI;
     
  • associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
     
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
     
  • le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese partiti;
     
  • movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
     
  • associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
     
  • associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
     
  • le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell’ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all’art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
     
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78 1; le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

 

Soggetti esclusi dall’invio del Modello EAS

Sono esonerati dall’invio del modello EAS le segueti tipologie di Enti:

  1. associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
     
  2. associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91 (la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello);
     
  3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;
     
  4. le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l’iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
     
  5. associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87;
     
  6. sono esentate dall’adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Nota: le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.

 

Le ASD: precisazioni sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

  1. l’onere dell’invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 del Tuir; questo significa che è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc) ovvero svolga attività decommercializzate dalla norma agevolativa (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci);
     
  2. il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);
     
  3. il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.

 

Le variazioni che non devono essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS

L’obbligo di presentazione del Modello EAS non sussiste se nella sezione del rappresentante legale (prevista nel modello) si sono verificate le variazioni contraddistinte dai punti: 20-21-23-24-30-31-33.

Anche le variazioni già oggetto di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 (variazione sede, denominazione, tipologia di ente, Rappresentante legale) escludono dall’obbligo dell’invio di un nuovo Modello EAS (risoluzione n. 125/E/2010).

Nota: le tipologie di variazioni segnalate in precedenza riguardano per esempio gli importi derivanti da attività di sponsorizzazione, il numero degli associati, gli importi delle erogazioni liberali e dei contributi ricevuti, le variazioni dell’ammontare delle entrate dell’Ente.

Non è ad esempio soggetta ad obbligo di ripresentazione del modello Eas l’associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito euro 15.000 per attività di sponsorizzazione e che nell’esercizio successivo l’importo effettivo è stato di euro 20.000.

 

Le variazioni che devono essere comunicate con l’invio di un nuovo Modello EAS

Nella pratica quotidiana vi sono alcune casistiche particolari di variazione dati che rendono obbligatorio l’invio di un nuovo modello EAS e nella tabella seguente si coglie l’occasione per riportare quelle più importanti:

  1. Locazione dei locali in cui si esercita l’attività: se nel modello precedente non era indicata tale opzione, che poi si è verificata nell’anno 2020, occorre provvedere all’invio di un nuovo modello;
     
  2. Assunzione di un amministratore come dipendente: anche tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello; 
     
  3. utilizzo personale dipendente: tale casistica, se variata rispetto al modello precedente, rende necessario l’invio del modello; 
     
  4. Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione: nel periodo 2020 l’Ente percepisce proventi da attività di sponsorizzazione occorre presentare il modello;
     
  5. Associazione che nel modello EAS precedente ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario “occasionale”: se nel 2020 l’Ente percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione abituale occorre ripresentare il modello;
     
  6. infine Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi: se nell’esercizio 2020 ha organizzato una manifestazione deve ripresentare il modello;

Nota: a tale proposito si specifica che con la circolare 45/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di più manifestazioni non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte ma “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”.

  1. Ente che ha ampliato nel corso del 2020 le finalità istituzionali contenute nello statuto; in presenza di tale modifica occorre presentare un nuovo Modello EAS.

 

La procedura della “Remissione in bonis”: la gestione pratica

Nel caso di mancato invio del Modello nei termini ordinari gli Enti interessati possono adire alla procedura della Remissione in bonis di cui al Decreto Legge n. 16-2012 con la possibilità di poter fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali (si ricorda che in caso di nuova costituzione il modello va presentato entro 60 giorni).

La procedura della remissione in bonis è la seguente:

  1. inoltrare il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
     
    Nota: in assenza di invio del modello EAS entro la data del 31 marzo 2021, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all’invio del Modello EAS entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile (scadenza prevista per l’invio del modello redditi 2021 relativo al 2020).

  2. provvedere contestualmente al versamento di apposita sanzione di euro 250 tramite modello F24 elide codice tributo 8115 (l’importo non può essere compensato con altri crediti).
    Nota: occorre tuttavia precisare che in assenza della procedura della Remissione in bonis (circolare A.E. n. 18-2018) la presentazione tardiva del Modello EAS non consente di poter usufruire dei benefici fiscali per le operazioni effettuate prima della sua presentazione (sono invece esentate le operazioni effettuate dopo la presentazione tardiva del modello).

 

Sull’argomento segnaliamo anche:

Riforma del Terzo Settore: l’iscrizione del RUNTS e i relativi effetti

Adeguamento statuti e iscrizione al RUNTS: proroga al 31 maggio 2021

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 17 marzo 2021