La remissione in bonis è una particolare forma di ravvedimento operoso, che ha la finalità di regolarizzare le dimenticanze relative alla comunicazione di dati richiesti dal fisco, o all’esercizio di opzioni richieste per poter accedere a determinati regimi tributari. L’istituto consente di esercitare l’opzione o di effettuare la comunicazione successivamente rispetto alla scadenza prevista, assolvendo una sanzione di 250 euro. Inoltre non consentito quando le violazioni sono state già constatate o sono avvenuti accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza
Remissione in bonis: aspetti generali
La remissione in bonis è una particolare forma di ravvedimento operoso, che ha la finalità di regolarizzare le “dimenticanze” relative alla comunicazione di dati richiesti dal fisco, o all’esercizio di opzioni richieste per poter accedere a determinati regimi tributari.
L’istituto, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2, comma 1, del D.L. 2.3.2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221), consente di esercitare l’opzione o di effettuare la comunicazione successivamente rispetto alla scadenza prevista, assolvendo una sanzione di 250 euro.
La remissione in bonis non è consentita quando le violazioni sono state già constatate o sono avvenuti accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
La comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con ciò intendendo la prima dichiarazione dei redditi o, se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, la prima dichiarazione IVA il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione oppure eseguire l’adempimento.
La regolarizzazione può essere effettuata entro e non oltre il termine normativamente previsto (prima dichiarazione utile), e non è ulteriormente ravvedibile (i 250 euro di sanzione previsti sono quindi “fissi” e non riducibili).
Quando si può applicare?
La regolarizzazione di molti comportamenti dei contribuenti può essere effettuata tramite comportamento concludente (in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili).
Al di fuori delle ipotesi che possono essere oggetto di comportamento concludente, è possibile il ricorso alla remissione in bonis; in particolare, in caso di:
- benefici, agevolazioni o regimi opzionali, diversi da quelli di determinazione dell’imposta o dai regimi contabili;
- regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili per i quali la normativa di settore, derogando all’art. 2 D.P.R. n. 442/1997, preveda l’effettuazione di adempimenti di comunicazione o di altri adempimenti formali, a pena di decadenza.
In particolare, secondo quanto sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 28.9.2012, n